CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2024
Cassazione n. 42864/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di disporre l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello di Catania; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile l'appello depositato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di truffa, in quanto proposto tardivamente. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Delle Fratte eccependo che, poiché Delle Fratte era assente in udienza, il termine per l'impugnazione avrebbe dovuto essere aumentato di 15 giorni ai sensi dell'art. 585 comma 1 -bis cod. proc. pen., per cui erroneamente era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è fondato. 1.1. Infatti, la sentenza di primo grado era stata pronunciata in data 9 gennaio 2023, con motivazione contestuale, per cui, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. (che richiama l'art. 544 comma 3 cod.proc.pen.), il termine per l'impugnazione era di 15 giorni; poiché però l'imputato era assente all'udienza, tale termine doveva essere prorogato di 15 giorni ai sensi dell'art. 585 comma 1- bis cod. proc. pen., e quindi scadeva 1'8 febbraio 2024, per cui era da considerare tempestivo l'appello depositato il 2 febbraio 2024. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti dalla Corte di appello di Catania per il giudizio. Così deci