CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’Avvocatura generale dello Stato;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t.;-intimata-avverso la sentenza n. 794/2017 della Commissione tributariaregionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, depositata in data25/09/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo, sezionestaccata di Pescara, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettaval’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Pescara che aveva accolto ilNumero registro generale 9852/2018Numero sezionale 3044/2026Numero di raccolta generale 19362/2026Data pubblicazione 12/06/2026ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. control’avviso di accertamento n. TA603A101869/2013 con cui eranorecuperate a imposizione, per l’anno di imposta 2010, maggiori Ires eIrap, in base alla disciplina delle società non operative.In particolare la CTR riteneva che la società avesse dimostrato dinon aver operato concretamente «a causa delle condizionidell’immobile e della impossibilità di accedere al credito bancario al finedi ristrutturare l’immobile posseduto, che era pignorato» e che laricorrente aveva dedotto, senza essere smentita sul punto, di non averottenuto alcun vantaggio fiscale dall’esistenza della società, per cui laratio della norma era stata rispettata non essendo riscontrabile, nelcomportamento della società, alcun intento elusivo.2. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate,affidandosi a tre motivi.Non svolge attività difensiva la società, cui il ricorso è statonotificato presso i difensori di appello.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 10aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c. edell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la motivazione dellasentenza è del tutto apparente, non avendo dato conto di quale fossela prova degli assunti della società in relazione sia alla difficoltàeconomica che impediva l’utilizzazione a fini di impresa cheall’esistenza di un pignoramento che impediva la locazione o la vendita.1.1. Il motivo è fondato.Secondo questa Corte (Cass. n. 30607/2024 per ampi richiami allagiurisprudenza sezionale) la disciplina di riferimento è contenutanell’art. 30 della legge n. 724 del 1994. Il comma 1, nel testoNumero registro generale 9852/2018Numero sezionale 3044/2026Numero di raccolta generale 19362/2026Data pubblicazione 12/06/2026applicabile ratione temporis, stabilisce che le società per azioni, inaccomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo ein accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo nonresidenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, siconsiderano non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degliincrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla sommadegli importi che risultano applicando le percentuali ivi espressamentepreviste. I commi 3 e 3-bis prevedono, poi, che, fermo l’ordinariopotere di accertamento, ai fini dell’imposta sul reddito e dell’Irap sipresume che la base imponibile non sia inferiore ai valori determinatianch’essi secondo criteri predeterminati.Il successivo comma 4-bis, sempre nel testo applicabile rationetemporis, prevede, tuttavia, che «in presenza di oggettive situazioniche hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementidi rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi delpresente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare leoperazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui alcomma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione dellerelative disposizioni antielusive ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, deldecreto del presidente Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».Originariamente la disposizione faceva riferimento a oggettivesituazioni «di carattere straordinario», ma detta ultima locuzione nonè più presente dal 1° gennaio 2007, a seguito dell’art. 1, comma 109,lett. h, legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria del 2007).Infine, il comma 4-ter (inserito dall’art. 1, comma 128, lett. f) legge24 dicembre 2007, n. 244) prevede che con provvedimento delDirettore dell’Agenzia possono essere individuate «determinatesituazioni oggettive», in presenza delle quali non trovano applicazionele disposizioni dettate per le società di comodo. Il DirettoreNumero registro generale 9852/2018Numero sezionale 3044/2026Numero di raccolta generale 19362/2026Data pubblicazione 12/06/2026dell’Agenzia, con decreto n. 23681 del 2008, in attuazione di dettaultima disposizione, ha previsto la disapplicazione automatica perplurime ipotesi.In sintesi, l'applicazione della disciplina delle società di comodo èsubordinata all'esito negativo di un test basato su specifici coefficientimatematici, finalizzato ad accertare la condizione di non operatività.Detta ultima si ritiene sussistente quando l'ammontare complessivo deiricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari, imputatial conto economico, è inferiore a quello dei ricavi figurativi.Si tratta, dunque, di una mera operazione matematica incentratasull'applicazione di un coefficiente stabilito per legge sul valore di talunicespiti. La determinazione dell'imponibile è effettuata sulla base diprecisi criteri di legge, che escludono qualsiasi discrezionalitàdeduttiva, imponendosi sia in sede di accertamento, sia dideterminazione giudiziale, salva la prova contraria da parte delcontribuente. Dal possesso di alcuni beni, che costituisce il fatto noto,si risale al reddito, che rappresenta il fatto ignoto, ascrivibile alcontribuente (Cass. n. 36365/2021; Cass. n. 13699/2016).Il mancato superamento della c.d. soglia di operatività fissatadall’art. 30 costituisce presunzione legale, relativa, della natura nonoperativa della società contribuente e comporta, pertanto,l'applicazione della disciplina ivi dettata. In particolare, al ricorreredella presunzione sancita dall'art. 30, comma 1, cit. il legislatorecorrela, con il comma 3, una seconda presunzione, anch'essa relativa,di reddito minimo fondata su coefficienti medi di redditività deglielementi patrimoniali di bilancio (Cass. n. 1898/2022). La disciplina,pertanto, opera su due diversi livelli. Ad un primo livello, fornisce ladefinizione di non operatività degli enti (c.d. test di operatività),emergenti dalla contabilità, e quelli individuati applicando specificiNumero registro generale 9852/2018Numero sezionale 3044/2026Numero di raccolta generale 19362/2026Data pubblicazione 12/06/2026coefficienti al valore dei beni immobili, delle partecipazioni e delle altreimmobilizzazioni della società; ad un secondo livello, per i soggetti chenon hanno superato il test, fa scattare la presunzione di un redditominimo, che viene determinato in rapporto al valore dei beni dellasocietà, ai quali sono applicati altri coefficienti (Cass. n. 1898/2022cit.).Come detto, il contribuente ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis, puòprovare, con onere a suo carico, l'impossibilità, per situazionioggettive, di conseguire il reddito presunto secondo il meccanismo dideterminazione di cui all'art. 30 cit. Se, invece, ricorre una dellesituazioni di impossibilità oggettiva predeterminate dal Direttoredell’Agenzia delle entrate con il provvedimento di cui al successivocomma 4-ter il contribuente può invocare la disapplicazioneautomatica.Appare però del tutto chiaro dal citato dettato normativo che ilcontribuente ha l’onere non solo di allegare ma anche di provare lesituazioni oggettive (o i fatti costituenti causa di disapplicazioneautomatica).1.2. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4,d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando lamotivazione «manchi del tutto - nel senso che alla premessadell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processosegue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma lesue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio danon permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazionedel decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneNumero registro generale 9852/2018Numero sezionale 3044/2026Numero di raccolta generale 19362/2026Data pubblicazione 12/06/2026apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U. n.8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022).In particolare si è in presenza di una «motivazione apparente»allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture.1.3. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado aveva accolto ilricorso della società contribuente dando rilevanza alla situazioneoggettiva di indisponibilità del bene, ma era stata appellatadall’amministrazione (come precisamente allegato in ricorso, inossequio al principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.) proprio inrelazione alla insussistenza di elementi probatori a sostegno della tesidifensiva (e tale assunto risulta specificato mediante l’allegazione diquanto dalla controparte depositato sia in primo che in secondo grado).Sul punto, la sentenza della CTR dà rilievo alla difficoltà economicache impediva l’utilizzazione a fini di impresa ed all’esistenza di unpignoramento che impediva la locazione o la vendita ma nulla dice inrelazione a quale fosse il supporto probatorio di tali assunti difensivi,Numero registro generale 9852/2018Numero sezionale 3044/2026Numero di raccolta generale 19362/2026Data pubblicazione 12/06/2026questione evidentemente decisiva e veicolata nel giudizio di gravamedall’appello erariale.Il motivo va quindi accolto.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 30 dellalegge n. 724 del 1994, in quanto le circostanze valorizzate dalla CTRnon costituiscono motivo di impedimento assoluto rilevante in tema disocietà non operative trattandosi di situazioni ascrivibili esclusivamentealla sfera imprenditoriale della società e alle conseguenti sceltegestionali.2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 30 della leggen. 724 del 1994, in quanto, ove dovesse intendersi, da un passaggiodella motivazione, che la CTR ha dato rilievo all’assenza di intentoelusivo, la statuizione sarebbe errata in quanto la normativa in tema disocietà non operative non richiede la prova dell’assenza di un effettivorisultato elusivo.3.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.4. Concludendo, il ricorso va accolto quanto al primo motivo, conassorbimento dei restanti.La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversacomposizione, che dovrà procedere a nuovo esame e cui si demandadi provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli ulteriori, cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezioneNumero registro generale 9852/2018Numero sezionale 3044/2026Numero di raccolta generale 19362/2026Data pubblicazione 12/06/2026staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]