Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07637/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 23299/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Prefettura [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di Roma nell’ambitodel procedimento n.

R.G. 5552/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 23299/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 7637/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/03/2026LAURA TRICOMI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 23299/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Prefettura [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di Roma nell’ambitodel procedimento n. R.G. 5552/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 23299/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 7637/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/03/2026LAURA TRICOMI
Sentenza Cassazione n. 07637/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris