CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19011/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/05/2024 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Brindisi del 28/11/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 21.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo e unico motivo, violazione di legge laddove la sentenza non ritiene di riconoscere l’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello (pag. 4) evidenzia come la droga rinvenuta in possesso dell’imputato (gr. 98 di cocaina) fosse particolarmente pura (oltre l’86%), da cui potevano ricavarsi ben 564 dosi singole, circostanza che denota abitualità e professionalità nella condotta. Tale motivazione fa buon governo dei principi espressi da questa Corte nella sua massima composizione, che ha in primo luogo evidenziato (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio», successivamente confermando (Sez. U, n.51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d