Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19429/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ttori Commercialisti inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Garattoni-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1964/2023 depositatail 29/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24444/2023Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 19429/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese atteso che il controricorso èstato depositato tardivamente (il 17.1.2024) quando il termine diquaranta giorni dalla notifica del ricorso (avvenuta il 27.11.2023) eraoramai decorso; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 11/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttori Commercialisti inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Garattoni-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1964/2023 depositatail 29/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24444/2023Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 19429/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese atteso che il controricorso èstato depositato tardivamente (il 17.1.2024) quando il termine diquaranta giorni dalla notifica del ricorso (avvenuta il 27.11.2023) eraoramai decorso; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 11/06/2026