CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24555/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la censura relativa alla assenza di motivazione in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata avendo la Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata) argomentato sul punto evidenziando l'assenza di elementi positivi che giustificassero la diminuente (l'ammissione dei fatti era avvenuta quando il quadro probatorio a carico dell'imputato era ormai cristallizzato e la restituzione del bene del bene sottratto era stato il frutto dell'intervento del vigilante) e, di contro, la ricorrenza di elementi negativi rappresentati dai numerosi precedenti di polizia anche per reati contro il patrimonio e dalla commissione di altro illecito della stessa indole immediatamente dopo la scarcerazione disposta a seguito di arresto per la tentata rapina oggetto del presente procedimento; considerato che l'ulteriore doglianza, con la quale si lamenta l'assenza di motivazione anche in ordine al mancato giudizio di prevalenza della riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen sull'aggravante dell'avere commesso il fatto con arma impropria, è parimenti infondata in quanto la Corte di appello, con valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, ha espressamente escluso l'invocato e più favorevole bilanciamento in ragione del rilevante" peso specifico" dell'aggravante (utilizzo, a fini intimidatori, di una forbice appuntita e di lunghezza pari a circa 13 centimetri) e la negativa personalità dell'imputato (pag. 4 della sentenza impugnata); così giustificando la soluzione dell'equivalenza come più idonea ad adeguare la pena al caso concreto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i