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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 1961

Cassazione n. 27827/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/06/1961 avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata in data 8 maggio 2026 con cui il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge degli artt. 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto, non è consentito in quanto introduce una questione non tempestivamente devoluta con l'atto di appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903-01; da ultimo Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non massimata).; rilevato che, il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della sua penale responsabilità è generico.

Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. da a della sentenza impugnata), si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito con conseguente aspecificità della doglianza (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/06/1961 avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata in data 8 maggio 2026 con cui il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge degli artt. 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto, non è consentito in quanto introduce una questione non tempestivamente devoluta con l'atto di appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903-01; da ultimo Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non massimata).; rilevato che, il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della sua penale responsabilità è generico. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. da a della sentenza impugnata), si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito con conseguente aspecificità della doglianza (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M
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