CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 31092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12439-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -riCOrtrOte- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controlicorrente - avverso la sentenza n. 852/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1a Corte di appello di Palermo confermava la decisione di primo grado che, a sua volta aveva dichiarava estinto l'obbligo contributivo dell'avv.to Bonaccorso, odierna controricorrente, in relazione all'anno 2009, per intervenuta prescrizione; 2. per quanto qui solo rileva, a fondamento del decisum, la Corte territoriale osservava come il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale andasse fissato al momento di scadenza del termine per il versamento dei contributi (nella specie il 16 giugno 2010) e, pertanto, la pretesa dell'INPS era prescritta; 3.avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, successivamente illustrato con memoria, la professionista in epigrafe; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]: 5.con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 nr.3 cod.proc.civ.- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ. in relazione all'art. 1 del DPCM 10 giugno 2010 (pubblicato in G.U. nr. 141 del 19 giugno 2010); dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18, comma 12, del D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo Ric. 2021 n. 12439 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- di decorrenza della prescrizione, non considerando che il DPCM indicato in rubrica aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6.7.2010 mentre la richiesta di pagamento dell'INPS era pervenuta nella sfera della destinataria il 30 giugno 2015, come dall'Istituto dimostrato sin dal giudizio di primo grado; 6. il motivo, formulato nel rispetto degli oneri di specificazione di cui all'art. 366 nr. 6 cod.proc.civ., è fondato nei termini che seguono; 7. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; Ric. 2021 n. 12439 sez. ML - ud. 10-06-2022 -3- 8.a chiarimento dell'esposto principio, la Corte ha, però, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite», chiarendo, anche, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (Cass. nr.10273 del 2021); 9. in particolare, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); 10. ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass.nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. cit. è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. Ric. 2021 n. 12439 sez. ML - ud. 10-06-2022 -4- 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997). Inoltre, la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. nr. 15631 del 2016; nr. 21752 del 2010; nr. 11843 del 2007; nr. 16573 del 2004); 11. la sentenza impugnata ha deciso la controversia senza prendere in considerazione il differimento imposto dal DPCM del 10 giugno 2010 ed è, perciò, incorsa in errore di diritto; va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che, nel dirimere la lite, terrà conto del differimento al 6 luglio 2010 del termine per effettuare il pagamento del saldo dei contributi dell'anno 2009 e fisserà a tale ultima data (6.7.2010) il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale; 12. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo