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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 32863/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 18941-2019 proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, anche per l’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lorappresenta e difende ope legis ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del suo legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2019 n. 18941 sez.

S2 -ud. 08-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 21876/2018 del TRIBUNALE di ROMA, emessa il 14/11/2018, depositata il 14/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso depositato avanti il Giudice di Pace di Roma in data 24.02.2016, A.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S .r.l. proponeva opposizione avverso l’ordinanza p refettizia n. 91150051361 del 16.11.2015.

Con tale ordinanza era stato ingiunto allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della somma di € 872,47 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria emessa per l’infrazione di cui al verbale di accertamento n. 14140055094, elevato il 23.3.2015 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma per la violazione dell’art. 23, comma 6 del Codice della Strada, relativa all’ installazione di un impianto pubblicitario in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], senza la prescritta autorizzazione.

L’opponente evidenziava in particolare che l’impianto era conforme alle prescrizioni del C odice della S trada ed era riconducibile alla c.d. procedura di riordino per effetto della quale si trovava attualmente inserito nella [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma. 2.Con sentenza n. 23936/2016 , il G iudice di P ace ritene va irrilevante la c.d. procedura di riordino in assenza di valida autorizzazione, rigettando di conseguenza l’opposizione. 3.La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello per la riforma di tale sentenza, richiamando le medesime motivazioni già espresse nel primo grado di giudizio.

Si costituiva tardivamente il Ministero dell’interno, anche per l’Ufficio T erritoriale del Governo di Roma, deducendo che l’inserimento dell’impianto nella [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma non Ric. 2019 n. 18941 sez.

S2 -ud. 08-06-2022 -3- comporta ex se l’efficacia sanante dell’impianto qualora questo risulti non conforme alle prescrizioni contenute nei regolamenti e nella normativa statale di sicurezza pubblica e di circolazione stradale. 4.Il Tribunale di Roma , in funzione di giudice di a ppello, con sentenza n. 21876/2018,riteneva fondato il gravame, rilevando che l’impianto pubblicitario per cui è causa, al momento della violazione, era già inserito nella [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma e che la successiva deliberazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 423/2013 avevaconfermato che per detti impianti è assicurata la permanenza sul territorio, a titolo temporaneo, nelle more dell’adozione del piano regolatore degli impianti pubblicitari, a condizione che questi rispettino le prescrizioni in materia.

Posto che il mancato rispetto di tali prescrizioni non era stato oggetto di specifica contestazione né da parte dei verbalizzanti né nell’ordinanza prefettizia, in riforma della sentenza appellata il Tribunale procedeva ad annullarel’o rdinanza p refettizia. 5.Contro tale decisione il Ministero dell’Interno, anche per l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Roma, ha proposto ricorso per cassazione.

6. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. che contesta, in primis, l’inammissibilità del ricorso.

7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio exartt. 375 comma 2 e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’unico motivo di ricorso , il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e all’art. 18 della L. n. 689 del 1981.

Ric. 2019 n. 18941 sez.

S2 -ud. 08-06-2022 -4- La sentenza gravata è c ensura ta p er aver e il Tribunale annullato l’ordinanza-ingiunzione a causa della mancata contestazione specifica, sia da parte del Prefetto sia da parte dei verbalizzanti, delle prescrizioni di legge che si assumono violate.

Questo comportauna manifesta violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, che regola il principio di motivazione di tutti i provvedimenti, nonché dell’art.18, comma 2, della L . 689 / 1981 , il quale richiede la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione in caso di irrogazione di sanzioni amministrative , in quanto l’ordinanza prefettizia di cui il giudice di appello ha disposto l'annullamento richiama espressamente il verbale di accertamento n. 14140055094 del 23/03/2015 ad essa presupposto e motiva l'ingiunzione di pagamento a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù della violazione dell'art. 23 comma 6 del d.lgs. 285/1992, risultando l'impianto installato senza la prescritta autorizzazione.

La decisione impugnata non avrebbe poi tenuto conto del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1786 del 2010, secondo cui “ i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l’attoe quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà ( e dovrà ) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e inipotesi non esaminate o non motivatamente respinte,se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri se anche le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto”.

2. - Preliminarmente va rilevato che i l ricorso non è inammissibile, come sostiene la società contro ricorrente , a Ric. 2019 n. 18941 sez.

S2 -ud. 08-06-2022 -5- parere della quale lo stesso si sostanzia in una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della sentenza, dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Lo stesso appare rivolto a censurare una supposta, non corretta applicazione di norme giuridiche e si risolve, dunque, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, che implica un problema interpretativo della stessa e che ricade sotto il disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (tra le molte: Cass. n. 4651/2021).

3. -Il motivo risulta però infondato .

Afferma il ricorrente che nel giudizio di opposizione instaurato avverso un'ordinanza ingiuntiva il giudice ha la piena potestas di valutare il rapporto sottostante prescindendo da qualunque eventuale vizio e da qualsiasi eventuale lacuna della motivazione espressa nell'ordinanza ingiunzione.

Anche se costituisce principio assodato, nella giurisprudenza di questo Giudice, che l'atto in questione non soggiace alle regole motivazionali né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministratividi natura provvedimentale, l’affermazione del ricorrente non appare corretta.

Occorre precisare che il dictum dell a citata sentenza delle Sezioni Unite n. 1786/2010 non impedisce la possibilità di censurare il provvedimento impugnato quando la motivazione sia mancante o meramente apparente, come affermato dalla stessa e precisato da altre decisioni ( cfr., ad esempio, Cass., sez. 2, n. 11280/2010; Cass., sez. 2, n. 2959/2016).

Nel casodi specie, dalla pronunzia censurata si evince: Ric. 2019 n. 18941 sez.

S2 -ud. 08-06-2022 -6- a) che ad [OSCURATO:SOCIETA]. era stato notificato un verbale di accertamento elevato per la violazione dell'art.23 comma 6 del C.d.S. per avere installatosenza la prescritta autorizzazione un impianto pubblicitario in Roma,via di [OSCURATO:PERSONA], fronte civico 10; b) che l'impianto pubblicitario all'epoca della contestazione della violazione era già inserito nella N uova B anca D ati Anagrafica del Comune di Roma a seguito di procedura di riordino ai sensi della delibera del C onsiglio Comunale n . 254956; c) che la successiva deliberazione di G i unta C omunale n . 425/2013 ha confermato che per gli impianti inseriti nella banca dati e riconducibil i al la procedura di riordino è assicurata la permanenza sul territorio a titolo temporaneo, nelle more dell'adozione del piano regolatore, a condizione che questi rispettino le prescrizioni del C odice della strada e il suo regolamento attuativo, come integrate dalla deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 45/2008; c)che la deliberazione n . 45 /2 008 a sua volta si era avvalsa delle facoltà previste dall'art. 23 comma 6 del C.d.S. e d a ll'art . 51 commi 2 e 4 del DPR n. 495 / 1992 per consentire la permanenza degli impianti pubblicitari, purché collocati nel rispetto dello spazio di avvistamento di cui all'art. 79 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.

Su tali premesse il giudice di appello, come già precisato, conclude rilevando che il mancato rispetto di tali prescrizioni non è stato oggetto di specifica contestazione né da parte dei verbalizzanti né ad opera dell'ordinanza prefettizia e procede all’annullamento di questa.

Rispetto all’originaria contestazione di installazione di un impianto pubblicitario “senza prescritta autorizzazione”, la Ric. 2019 n. 18941 sez.

S2 -ud. 08-06-2022 -7- violazione dell’art. 23 comma 6 del C.d.S. si è dunque specificata, a seguito di una serie di atti amministrativi di provenienza comunale, anche successivi – come si legge in sentenza –all’inserimento dell’impianto pubblicitario contestato nella [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma, per essere detto impianto collocato su isola di canalizzazione a verde.

Ne deriva che manca una puntuale contestazione dell’addebito, come riconosciuto correttamente dal giudice a quo, che incide sul diritto di difesa della parte sanzionata, la quale può essere indotta a prospettare istanze difensive per una ragione che non risultata puntualizzatanegli atti sanzionatori.

Il ricorrente sostiene che l'ordinanza prefettizia di cui il giudice di appello ha disposto l'annullamento richiama espressamente il verbale di accertamento ad essa presupposto, in linea con quanto disposto dall'art. 3 L. n. 241/1990, e motiva l'ingiunzione di pagamento a carico di [OSCURATO:SOCIETA]in virtù della violazione dell'art.23 comma 6 del d.lgs. n. 285/1992, ritenendo quindi l'ordinanza prefettizia del tutto completa e legittima dal punto di vista dell'obbligo motivazionale previsto della legge.Ma è lo stesso giudice di appello a riconoscere che il verbale di accertamento richiamato dall’ordinanza e l’ordinanza stessa mancanodella contestazione delle prescrizioni violate da [OSCURATO:SOCIETA]., sul la cu i inosservanza si fonda il provvedimento sanzionatorio.

Da qui, l’assenza dei vizi denunciati nella specie del ricorrente.

La decisione del Tribunale di Roma ha dunque provveduto correttamente a sottoporre il verbale di accertamento e l’ordinanza prefettizia al controllo giurisdizionale di legittimità del provvedimento, chenon può che appuntarsi sulla necessità di verificare la presenza d i una puntuale contestazione. [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 18941 sez.

S2 -ud. 08-06-2022 -8- risultano quindi travalicati i limiti di tale controllo, che sussistono solo di fronte all’e ventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale(il quale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario), ma si arrestano di fronte alla motivazione mancante o solo apparente.

Si può aggiungere che questa stessa Sezione ha recentemente affermato, condivibilmente, rispetto delle garanzie endo-procedimentali fissate dagli artt. 187 septies e 195 TUF, muovendo proprio dalla consolidata configurazione del giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull'atto (ossia dal principio enunciato da Cass.

SS.UU. n. 1767/1010 in materia di violazioni del codice della strada, ripreso, in tema di violazioni finanziarie, da Cass. n. 12503/2018), che questa configurazione“non autorizza la totale obliterazione del controllo di legittimità del provvedimento sanzionatorio … come se l'atto amministrativo applicativo della sanzione non fosse altroche lo strumento per deferireil rapporto sanzionatorio alla cognizione, piena e libera, del giudice” (in questi termini Cass. n. 4521/2022). 4.- Alla luce di quanto argomentato , il ricorso va in conclusione rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 5.- Stante la non debenza della amministrazione pubblica ricorrente del versamento del contributo unificato, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 comma 1 - quater del DPR 30 maggio 2002 n . 115 introdotto dall’art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228,ai fini di raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (Cass.

S .

U ., sent. n. 9938 / 2014 ).

Ric. 2019 n. 18941 sez.

S2 -ud. 08-06-2022 -9- P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della società controricorrente, che liquida in euro 600,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge.

Non sussistono i presupposti previsti dall'art . 13 comma 1 - quaterdel DPR 30 maggio 2002 n. 115

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 18941-2019 proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, anche per l’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lorappresenta e difende ope legis ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del suo legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2019 n. 18941 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 21876/2018 del TRIBUNALE di ROMA, emessa il 14/11/2018, depositata il 14/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso depositato avanti il Giudice di Pace di Roma in data 24.02.2016, A.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S .r.l. proponeva opposizione avverso l’ordinanza p refettizia n. 91150051361 del 16.11.2015. Con tale ordinanza era stato ingiunto allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della somma di € 872,47 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria emessa per l’infrazione di cui al verbale di accertamento n. 14140055094, elevato il 23.3.2015 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma per la violazione dell’art. 23, comma 6 del Codice della Strada, relativa all’ installazione di un impianto pubblicitario in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], senza la prescritta autorizzazione. L’opponente evidenziava in particolare che l’impianto era conforme alle prescrizioni del C odice della S trada ed era riconducibile alla c.d. procedura di riordino per effetto della quale si trovava attualmente inserito nella [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma. 2.Con sentenza n. 23936/2016 , il G iudice di P ace ritene va irrilevante la c.d. procedura di riordino in assenza di valida autorizzazione, rigettando di conseguenza l’opposizione. 3.La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello per la riforma di tale sentenza, richiamando le medesime motivazioni già espresse nel primo grado di giudizio. Si costituiva tardivamente il Ministero dell’interno, anche per l’Ufficio T erritoriale del Governo di Roma, deducendo che l’inserimento dell’impianto nella [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma non Ric. 2019 n. 18941 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -3- comporta ex se l’efficacia sanante dell’impianto qualora questo risulti non conforme alle prescrizioni contenute nei regolamenti e nella normativa statale di sicurezza pubblica e di circolazione stradale. 4.Il Tribunale di Roma , in funzione di giudice di a ppello, con sentenza n. 21876/2018,riteneva fondato il gravame, rilevando che l’impianto pubblicitario per cui è causa, al momento della violazione, era già inserito nella [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma e che la successiva deliberazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 423/2013 avevaconfermato che per detti impianti è assicurata la permanenza sul territorio, a titolo temporaneo, nelle more dell’adozione del piano regolatore degli impianti pubblicitari, a condizione che questi rispettino le prescrizioni in materia. Posto che il mancato rispetto di tali prescrizioni non era stato oggetto di specifica contestazione né da parte dei verbalizzanti né nell’ordinanza prefettizia, in riforma della sentenza appellata il Tribunale procedeva ad annullarel’o rdinanza p refettizia. 5.Contro tale decisione il Ministero dell’Interno, anche per l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Roma, ha proposto ricorso per cassazione. 6. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. che contesta, in primis, l’inammissibilità del ricorso. 7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio exartt. 375 comma 2 e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’unico motivo di ricorso , il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e all’art. 18 della L. n. 689 del 1981. Ric. 2019 n. 18941 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -4- La sentenza gravata è c ensura ta p er aver e il Tribunale annullato l’ordinanza-ingiunzione a causa della mancata contestazione specifica, sia da parte del Prefetto sia da parte dei verbalizzanti, delle prescrizioni di legge che si assumono violate. Questo comportauna manifesta violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, che regola il principio di motivazione di tutti i provvedimenti, nonché dell’art.18, comma 2, della L . 689 / 1981 , il quale richiede la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione in caso di irrogazione di sanzioni amministrative , in quanto l’ordinanza prefettizia di cui il giudice di appello ha disposto l'annullamento richiama espressamente il verbale di accertamento n. 14140055094 del 23/03/2015 ad essa presupposto e motiva l'ingiunzione di pagamento a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù della violazione dell'art. 23 comma 6 del d.lgs. 285/1992, risultando l'impianto installato senza la prescritta autorizzazione. La decisione impugnata non avrebbe poi tenuto conto del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1786 del 2010, secondo cui “ i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l’attoe quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà ( e dovrà ) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e inipotesi non esaminate o non motivatamente respinte,se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri se anche le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto”. 2. - Preliminarmente va rilevato che i l ricorso non è inammissibile, come sostiene la società contro ricorrente , a Ric. 2019 n. 18941 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -5- parere della quale lo stesso si sostanzia in una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della sentenza, dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice di merito. Lo stesso appare rivolto a censurare una supposta, non corretta applicazione di norme giuridiche e si risolve, dunque, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, che implica un problema interpretativo della stessa e che ricade sotto il disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (tra le molte: Cass. n. 4651/2021). 3. -Il motivo risulta però infondato . Afferma il ricorrente che nel giudizio di opposizione instaurato avverso un'ordinanza ingiuntiva il giudice ha la piena potestas di valutare il rapporto sottostante prescindendo da qualunque eventuale vizio e da qualsiasi eventuale lacuna della motivazione espressa nell'ordinanza ingiunzione. Anche se costituisce principio assodato, nella giurisprudenza di questo Giudice, che l'atto in questione non soggiace alle regole motivazionali né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministratividi natura provvedimentale, l’affermazione del ricorrente non appare corretta. Occorre precisare che il dictum dell a citata sentenza delle Sezioni Unite n. 1786/2010 non impedisce la possibilità di censurare il provvedimento impugnato quando la motivazione sia mancante o meramente apparente, come affermato dalla stessa e precisato da altre decisioni ( cfr., ad esempio, Cass., sez. 2, n. 11280/2010; Cass., sez. 2, n. 2959/2016). Nel casodi specie, dalla pronunzia censurata si evince: Ric. 2019 n. 18941 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -6- a) che ad [OSCURATO:SOCIETA]. era stato notificato un verbale di accertamento elevato per la violazione dell'art.23 comma 6 del C.d.S. per avere installatosenza la prescritta autorizzazione un impianto pubblicitario in Roma,via di [OSCURATO:PERSONA], fronte civico 10; b) che l'impianto pubblicitario all'epoca della contestazione della violazione era già inserito nella N uova B anca D ati Anagrafica del Comune di Roma a seguito di procedura di riordino ai sensi della delibera del C onsiglio Comunale n . 254956; c) che la successiva deliberazione di G i unta C omunale n . 425/2013 ha confermato che per gli impianti inseriti nella banca dati e riconducibil i al la procedura di riordino è assicurata la permanenza sul territorio a titolo temporaneo, nelle more dell'adozione del piano regolatore, a condizione che questi rispettino le prescrizioni del C odice della strada e il suo regolamento attuativo, come integrate dalla deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 45/2008; c)che la deliberazione n . 45 /2 008 a sua volta si era avvalsa delle facoltà previste dall'art. 23 comma 6 del C.d.S. e d a ll'art . 51 commi 2 e 4 del DPR n. 495 / 1992 per consentire la permanenza degli impianti pubblicitari, purché collocati nel rispetto dello spazio di avvistamento di cui all'art. 79 del Regolamento di esecuzione del codice della strada. Su tali premesse il giudice di appello, come già precisato, conclude rilevando che il mancato rispetto di tali prescrizioni non è stato oggetto di specifica contestazione né da parte dei verbalizzanti né ad opera dell'ordinanza prefettizia e procede all’annullamento di questa. Rispetto all’originaria contestazione di installazione di un impianto pubblicitario “senza prescritta autorizzazione”, la Ric. 2019 n. 18941 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -7- violazione dell’art. 23 comma 6 del C.d.S. si è dunque specificata, a seguito di una serie di atti amministrativi di provenienza comunale, anche successivi – come si legge in sentenza –all’inserimento dell’impianto pubblicitario contestato nella [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma, per essere detto impianto collocato su isola di canalizzazione a verde. Ne deriva che manca una puntuale contestazione dell’addebito, come riconosciuto correttamente dal giudice a quo, che incide sul diritto di difesa della parte sanzionata, la quale può essere indotta a prospettare istanze difensive per una ragione che non risultata puntualizzatanegli atti sanzionatori. Il ricorrente sostiene che l'ordinanza prefettizia di cui il giudice di appello ha disposto l'annullamento richiama espressamente il verbale di accertamento ad essa presupposto, in linea con quanto disposto dall'art. 3 L. n. 241/1990, e motiva l'ingiunzione di pagamento a carico di [OSCURATO:SOCIETA]in virtù della violazione dell'art.23 comma 6 del d.lgs. n. 285/1992, ritenendo quindi l'ordinanza prefettizia del tutto completa e legittima dal punto di vista dell'obbligo motivazionale previsto della legge.Ma è lo stesso giudice di appello a riconoscere che il verbale di accertamento richiamato dall’ordinanza e l’ordinanza stessa mancanodella contestazione delle prescrizioni violate da [OSCURATO:SOCIETA]., sul la cu i inosservanza si fonda il provvedimento sanzionatorio. Da qui, l’assenza dei vizi denunciati nella specie del ricorrente. La decisione del Tribunale di Roma ha dunque provveduto correttamente a sottoporre il verbale di accertamento e l’ordinanza prefettizia al controllo giurisdizionale di legittimità del provvedimento, chenon può che appuntarsi sulla necessità di verificare la presenza d i una puntuale contestazione. [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 18941 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -8- risultano quindi travalicati i limiti di tale controllo, che sussistono solo di fronte all’e ventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale(il quale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario), ma si arrestano di fronte alla motivazione mancante o solo apparente. Si può aggiungere che questa stessa Sezione ha recentemente affermato, condivibilmente, rispetto delle garanzie endo-procedimentali fissate dagli artt. 187 septies e 195 TUF, muovendo proprio dalla consolidata configurazione del giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull'atto (ossia dal principio enunciato da Cass. SS.UU. n. 1767/1010 in materia di violazioni del codice della strada, ripreso, in tema di violazioni finanziarie, da Cass. n. 12503/2018), che questa configurazione“non autorizza la totale obliterazione del controllo di legittimità del provvedimento sanzionatorio … come se l'atto amministrativo applicativo della sanzione non fosse altroche lo strumento per deferireil rapporto sanzionatorio alla cognizione, piena e libera, del giudice” (in questi termini Cass. n. 4521/2022). 4.- Alla luce di quanto argomentato , il ricorso va in conclusione rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 5.- Stante la non debenza della amministrazione pubblica ricorrente del versamento del contributo unificato, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 comma 1 - quater del DPR 30 maggio 2002 n . 115 introdotto dall’art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228,ai fini di raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (Cass. S . U ., sent. n. 9938 / 2014 ). Ric. 2019 n. 18941 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -9- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della società controricorrente, che liquida in euro 600,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Non sussistono i presupposti previsti dall'art . 13 comma 1 - quaterdel DPR 30 maggio 2002 n. 115
Sentenza Cassazione n. 32863/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris