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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 17499/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28 marzo 2023 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Deduce due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

1.1. Mancanza di motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanzt attenuanti generiche con giudizio, quanto meno, di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 1.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla richiesta di rideterminazione nel minimo edittale del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza impugnata, infatti, non contiene alcuna motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche,, essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare che, per legge, non è consentito un giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata.

Come correttamente dedotto dal ricorrente, tale divieto di legge non esclude, però, la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le conseguenti ricadute sul trattamento sanzionatorio.

Rileva, inoltre, il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella sua requisitoria, nè dalla valutazione del divieto normativo nè dal tessuto argomentativo della sentenza può ravvisarsi alcun implicito diniego del beneficio invocato.

2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo.

3. All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso il 27 febbraio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28 marzo 2023 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1. Mancanza di motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanzt attenuanti generiche con giudizio, quanto meno, di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 1.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla richiesta di rideterminazione nel minimo edittale del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata, infatti, non contiene alcuna motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche,, essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare che, per legge, non è consentito un giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata. Come correttamente dedotto dal ricorrente, tale divieto di legge non esclude, però, la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le conseguenti ricadute sul trattamento sanzionatorio. Rileva, inoltre, il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella sua requisitoria, nè dalla valutazione del divieto normativo nè dal tessuto argomentativo della sentenza può ravvisarsi alcun implicito diniego del beneficio invocato. 2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. 3. All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 27 febbraio 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 17499/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris