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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27499/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25573/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via F. Confalonieri

5. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 2577/2017 depositata in data 21 marzo 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società Anaclerico group s.r.l. l’avviso di accertamento n.

TF9030304290 IRES, IVA e IRAP per l’anno di imposta 2010 recuperando a tassazione presunti maggiori ricavi non dichiarati per un importo Avv. di acc. –IRES –IVA – IRAP - pari ad euro 423.950,00 da cui discendeva la richiesta di pagamento di maggiore IRES di euro 116.586,00, di maggiore IRAP per euro 21.071,00 e maggiore IVA di € 84.790,00.

In particolare, a seguito del p.v.c. del 17 maggio 2012 della Guardia di Finanza di Salerno, l’Ufficio rilevava: omessa dichiarazione dei ricavi a cagione dei finanziamenti fatti dai soci della contribuente; l’irregolarità della tenuta del libro inventari con conseguente impedimento della ricostruzione della percentuale di ricarico. 2.

Avverso l’avviso di accertamento, la società proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Salerno, la quale con sentenza n. 5064/2014 accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l’importo da recuperare a tassazione e accogliendo la richiesta del ricalcolo delle sanzioni.

3. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Campania; la società si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello, proponendo altresì l’appello incidentale.

4. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 2577/2017 depositata in data 21 marzo 2017, rigettava l’appello incidentale della società e accoglieva l’appello dell’Ufficio, riformando parzialmente la sentenza impugnata con riferimento alla doglianza riferita all’entità dell’aumento di capitale.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 1° luglio 2025.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello erariale laddove la tesi dell’Ufficio si fondava sul fatto che i finanziamenti effettuati dai soci venivano eseguiti ricorrendo al nero della società conseguiti dell'anno e poi riversati in cassa per evitare che la stessa avesse un saldo finale negativo mentre l'appello si fondava sul fatto che i giudici di primo grado avessero annullato l'intero rilievo sostenendo che esistevano euro 423.950,00 di finanziamento soci.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art. 36 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, inficiata da evidente carenza motivazionale,la C.t.r. ha accolto la tesi dell’Agenzia delle entrate riproducendo l’atto di appello dell’ente erariale, laddove era stato proprio l'ufficio a manifestarne l'inconsistenza non chiedendo la riforma della sentenza di primo grado anche per l'importo di euro 100.000,00.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha deciso di annullare la sentenza di appello nella parte in cui annulla il recupero a tassazione di € 236.450,00 stante che proprio l’Ufficio aveva escluso la rilevanza fiscale dell’importo di € 100.000,00 in quanto destinati all’aumento di capitale.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per motivazione inesistente, nel punto in cui ha rigettato l’appello incidentale della ricorrente, violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. nonché dell’art. 36, d.lgs. 546/1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato apparentemente sul rigetto dell’appello incidentale.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La controversia, per quanto riguardava l’appello dell’Ufficio, atteneva alla somma di € 236.450,00; il tutto sulla somma complessiva di € 423.950,00 a titolo di finanziamento soci, somma che sarebbe servita a coprire il saldo negativo di cassa ed a nascondere l’occultamento dei ricavi provenienti da vendite non fatturate.

Sul precipuo punto, non risponde al vero la mancanza di doglianza da parte dell’amministrazione erariale in appello perché risulta ex actis (appello e sentenza impugnata) un complessivo importo di € 423.950,00 di finanziamenti infruttiferi e su questi la C.t.p. aveva ritenuto che solo € 87.500,00 erano soggetti ad imposizione perché avevano celato un saldo negativo di cassa; inoltre, sul resto di € 236.450,00, la C.t.p. aveva stabilito che € 170.450,00 erano da escludere perché oggetto di versamenti su conto correnti e come tali non incidenti sul saldo negativo della cassa.

Inoltre, € 100.000,00 erano stati destinati all’aumento di capitale sociale (e sul punto c’è acquiescenza dell’amministrazione che non ha impugnato) ma per il residuo importo di 165.000,00 nessuna traccia si rivela di tali versamenti né nel partitario né nei conti correnti allegati dal ricorrente.

L’appello dell’amministrazione –che si ripete ha fatto acquiescenza sui 100.000,00 euro destinati all’aumento di capitale sociale – ha riguardato i flussi finanziari e bancari sui quali la contribuente non ha dato adeguata ed idonea prova giustificativa.

Pertanto, il punto della sentenza della C.t.p. era stato specificatamente contestato sulla effettività della destinazione di questa parte residua di € 236.450,00 al ripiano del saldo negativo di cassa.

2.2. Sul punto la C.t.r. ha adeguatamente spiegato che la controversia attiene alla somma di euro 236.450,00, sostenendo l'ufficio che sulla somma complessiva di euro 423.950,00 di finanziamento è documentato che € 100.000,00 sono stati destinati all'aumento di capitale sociale, come da atto notarile, ed euro 87.500,00 risultano versate sul conto cassa e che nulla viene detto in ordine ai residui € 236.450,00.

Senonché nessuna traccia si rileva sugli ulteriori versamenti di euro 165.000,00 ritenendo la C.t.r. condivisibile la tesi della GDF secondo cui i conti sono stati estinti col giroconto al conto soci conto finanziamenti infruttiferi e che gli stessi siano stati rimpinguati con un giroconto da soci/finanziamenti a conti anticipi infruttiferi dei singoli soci per eventuali operazioni di aumento di capitale sociale atteso che nello stesso anno è stato effettuato un aumento di capitale sociale, senza possibilità di individuare una ulteriore provvista.

3. Le considerazioni sopra esposte conducono a ritenere infondati anche ilsecondo ed il terzo motivo, che vanno pertanto respinti.

4. Il quarto motivo è infondato.

Va premesso che la sentenza in esame contiene espressa statuizione di rigetto dell’appello incidentale della contribuente.

Nella fattispecie in esame, i motivi dell’appello incidentale afferivano: l’aver considerato maggiori ricavi occulti la somma di € 87.550,00 anziché la somma di € 85.391,00; l’inesistenza giuridica del procedimento notificatorio e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 comma 1 lett D del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 per assenza delle presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

4.1. Ebbene, su tali punti, la C.t.r. ha risposto nel corpo della motivazione esaminando l’appello dell’Ufficio allorquando: ha condiviso che, sulla base del prospetto della G. di F., per l’anno oggetto in contestazione, rilevavano versamenti in contanti per € 87.500,00 direttamente versati in cassa idonei ad evitare un saldo negativo del conto cassa al 31 dicembre che era pari a +€ 2.199,81 di guisa che la somma totale di € 85.391,00 andava recuperata a tassazione perché vi erano flussi finanziari in entrata incassati in totale evasione di imposta; ha ritenuto che gli elementi acquisiti in corso di verifica integravano presunzioni gravi precisi e concordanti che legittimavano la ricostruzione del reddito riscontrato – e motivato correttamente – per la reale esistenza dei flussi finanziari in entrata concretando ricavi incassati ma non contabilizzati.

Quanto alla doglianza sulla inesistenza del procedimento di notificazione, sebbene la sentenza impugnata rilevi sul punto un’oggettiva carenza totale di motivazione, nondimeno può trovare applicazione il principio più volte affermato da questa Corte (cfr., tra le molte, Cass.

SU 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass. sez. lav. ord. primo marzo 2019, n. 6145) secondo cui, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, allorché la decisione, pur viziata da omessa motivazione sul punto, sia conforme a diritto e la questione non richieda ulteriori accertamenti di fatto, deve ritenersi consentita la sua correzione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata, nel confermare quanto statuito al riguardo dal giudice di prime cure circa la legittimità della notifica fatta ai sensi dell’art. 14 della legge 890/1982, secondo cui la notifica può avvenire con l’impiego di plico sigillato ed eseguita per posta direttamente dagli uffici finanziari, ha fatto corretta applicazione del principio consolidato e ribadito anche di recente (Cass. 13/03/2025, n. 6702), secondo cui la notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art.14 della l. n. 890 del 1982, può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata dinotifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna laricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25573/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via F. Confalonieri 5. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 2577/2017 depositata in data 21 marzo 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società Anaclerico group s.r.l. l’avviso di accertamento n. TF9030304290 IRES, IVA e IRAP per l’anno di imposta 2010 recuperando a tassazione presunti maggiori ricavi non dichiarati per un importo Avv. di acc. –IRES –IVA – IRAP - pari ad euro 423.950,00 da cui discendeva la richiesta di pagamento di maggiore IRES di euro 116.586,00, di maggiore IRAP per euro 21.071,00 e maggiore IVA di € 84.790,00. In particolare, a seguito del p.v.c. del 17 maggio 2012 della Guardia di Finanza di Salerno, l’Ufficio rilevava: omessa dichiarazione dei ricavi a cagione dei finanziamenti fatti dai soci della contribuente; l’irregolarità della tenuta del libro inventari con conseguente impedimento della ricostruzione della percentuale di ricarico. 2. Avverso l’avviso di accertamento, la società proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Salerno, la quale con sentenza n. 5064/2014 accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l’importo da recuperare a tassazione e accogliendo la richiesta del ricalcolo delle sanzioni. 3. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Campania; la società si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello, proponendo altresì l’appello incidentale. 4. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 2577/2017 depositata in data 21 marzo 2017, rigettava l’appello incidentale della società e accoglieva l’appello dell’Ufficio, riformando parzialmente la sentenza impugnata con riferimento alla doglianza riferita all’entità dell’aumento di capitale. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 1° luglio 2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello erariale laddove la tesi dell’Ufficio si fondava sul fatto che i finanziamenti effettuati dai soci venivano eseguiti ricorrendo al nero della società conseguiti dell'anno e poi riversati in cassa per evitare che la stessa avesse un saldo finale negativo mentre l'appello si fondava sul fatto che i giudici di primo grado avessero annullato l'intero rilievo sostenendo che esistevano euro 423.950,00 di finanziamento soci. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art. 36 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, inficiata da evidente carenza motivazionale,la C.t.r. ha accolto la tesi dell’Agenzia delle entrate riproducendo l’atto di appello dell’ente erariale, laddove era stato proprio l'ufficio a manifestarne l'inconsistenza non chiedendo la riforma della sentenza di primo grado anche per l'importo di euro 100.000,00. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha deciso di annullare la sentenza di appello nella parte in cui annulla il recupero a tassazione di € 236.450,00 stante che proprio l’Ufficio aveva escluso la rilevanza fiscale dell’importo di € 100.000,00 in quanto destinati all’aumento di capitale. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per motivazione inesistente, nel punto in cui ha rigettato l’appello incidentale della ricorrente, violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. nonché dell’art. 36, d.lgs. 546/1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato apparentemente sul rigetto dell’appello incidentale. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La controversia, per quanto riguardava l’appello dell’Ufficio, atteneva alla somma di € 236.450,00; il tutto sulla somma complessiva di € 423.950,00 a titolo di finanziamento soci, somma che sarebbe servita a coprire il saldo negativo di cassa ed a nascondere l’occultamento dei ricavi provenienti da vendite non fatturate. Sul precipuo punto, non risponde al vero la mancanza di doglianza da parte dell’amministrazione erariale in appello perché risulta ex actis (appello e sentenza impugnata) un complessivo importo di € 423.950,00 di finanziamenti infruttiferi e su questi la C.t.p. aveva ritenuto che solo € 87.500,00 erano soggetti ad imposizione perché avevano celato un saldo negativo di cassa; inoltre, sul resto di € 236.450,00, la C.t.p. aveva stabilito che € 170.450,00 erano da escludere perché oggetto di versamenti su conto correnti e come tali non incidenti sul saldo negativo della cassa. Inoltre, € 100.000,00 erano stati destinati all’aumento di capitale sociale (e sul punto c’è acquiescenza dell’amministrazione che non ha impugnato) ma per il residuo importo di 165.000,00 nessuna traccia si rivela di tali versamenti né nel partitario né nei conti correnti allegati dal ricorrente. L’appello dell’amministrazione –che si ripete ha fatto acquiescenza sui 100.000,00 euro destinati all’aumento di capitale sociale – ha riguardato i flussi finanziari e bancari sui quali la contribuente non ha dato adeguata ed idonea prova giustificativa. Pertanto, il punto della sentenza della C.t.p. era stato specificatamente contestato sulla effettività della destinazione di questa parte residua di € 236.450,00 al ripiano del saldo negativo di cassa. 2.2. Sul punto la C.t.r. ha adeguatamente spiegato che la controversia attiene alla somma di euro 236.450,00, sostenendo l'ufficio che sulla somma complessiva di euro 423.950,00 di finanziamento è documentato che € 100.000,00 sono stati destinati all'aumento di capitale sociale, come da atto notarile, ed euro 87.500,00 risultano versate sul conto cassa e che nulla viene detto in ordine ai residui € 236.450,00. Senonché nessuna traccia si rileva sugli ulteriori versamenti di euro 165.000,00 ritenendo la C.t.r. condivisibile la tesi della GDF secondo cui i conti sono stati estinti col giroconto al conto soci conto finanziamenti infruttiferi e che gli stessi siano stati rimpinguati con un giroconto da soci/finanziamenti a conti anticipi infruttiferi dei singoli soci per eventuali operazioni di aumento di capitale sociale atteso che nello stesso anno è stato effettuato un aumento di capitale sociale, senza possibilità di individuare una ulteriore provvista. 3. Le considerazioni sopra esposte conducono a ritenere infondati anche ilsecondo ed il terzo motivo, che vanno pertanto respinti. 4. Il quarto motivo è infondato. Va premesso che la sentenza in esame contiene espressa statuizione di rigetto dell’appello incidentale della contribuente. Nella fattispecie in esame, i motivi dell’appello incidentale afferivano: l’aver considerato maggiori ricavi occulti la somma di € 87.550,00 anziché la somma di € 85.391,00; l’inesistenza giuridica del procedimento notificatorio e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 comma 1 lett D del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 per assenza delle presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 4.1. Ebbene, su tali punti, la C.t.r. ha risposto nel corpo della motivazione esaminando l’appello dell’Ufficio allorquando: ha condiviso che, sulla base del prospetto della G. di F., per l’anno oggetto in contestazione, rilevavano versamenti in contanti per € 87.500,00 direttamente versati in cassa idonei ad evitare un saldo negativo del conto cassa al 31 dicembre che era pari a +€ 2.199,81 di guisa che la somma totale di € 85.391,00 andava recuperata a tassazione perché vi erano flussi finanziari in entrata incassati in totale evasione di imposta; ha ritenuto che gli elementi acquisiti in corso di verifica integravano presunzioni gravi precisi e concordanti che legittimavano la ricostruzione del reddito riscontrato – e motivato correttamente – per la reale esistenza dei flussi finanziari in entrata concretando ricavi incassati ma non contabilizzati. Quanto alla doglianza sulla inesistenza del procedimento di notificazione, sebbene la sentenza impugnata rilevi sul punto un’oggettiva carenza totale di motivazione, nondimeno può trovare applicazione il principio più volte affermato da questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. SU 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass. sez. lav. ord. primo marzo 2019, n. 6145) secondo cui, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, allorché la decisione, pur viziata da omessa motivazione sul punto, sia conforme a diritto e la questione non richieda ulteriori accertamenti di fatto, deve ritenersi consentita la sua correzione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, nel confermare quanto statuito al riguardo dal giudice di prime cure circa la legittimità della notifica fatta ai sensi dell’art. 14 della legge 890/1982, secondo cui la notifica può avvenire con l’impiego di plico sigillato ed eseguita per posta direttamente dagli uffici finanziari, ha fatto corretta applicazione del principio consolidato e ribadito anche di recente (Cass. 13/03/2025, n. 6702), secondo cui la notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art.14 della l. n. 890 del 1982, può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata dinotifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna laricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 7.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente
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