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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33502/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con il quale si deducono la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen ed il vizio di motivazione in punto di rideternninazione della pena inflitta - è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha correttamente dato conto di come l'aumento di pena per il reato di cui al capo L), poi dichiarato estinto, era stato originariamente determinato in un giorno di reclusione e che tale porzione non poteva essere esclusa poiché già il primo giudice, dopo avere determinato una pena complessiva di anni quindici e un giorno di reclusione, aveva operato la riduzione di un terzo per il rito ad anni dieci di reclusione (nella specie, minimo edittale),così di fatto già eliminando il segmento di pena relativo all'illecito estinto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione dell'art. 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di applicazione della recidiva, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha ampiamente motivato con riguardo alla rafforzata pericolosità sociale di cui erano espressione gli illeciti oggetto di giudizio (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), conformemente al principio di diritto al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con il quale si deducono la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen ed il vizio di motivazione in punto di rideternninazione della pena inflitta - è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha correttamente dato conto di come l'aumento di pena per il reato di cui al capo L), poi dichiarato estinto, era stato originariamente determinato in un giorno di reclusione e che tale porzione non poteva essere esclusa poiché già il primo giudice, dopo avere determinato una pena complessiva di anni quindici e un giorno di reclusione, aveva operato la riduzione di un terzo per il rito ad anni dieci di reclusione (nella specie, minimo edittale),così di fatto già eliminando il segmento di pena relativo all'illecito estinto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione dell'art. 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di applicazione della recidiva, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha ampiamente motivato con riguardo alla rafforzata pericolosità sociale di cui erano espressione gli illeciti oggetto di giudizio (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), conformemente al principio di diritto al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
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