CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 00164/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen., lamentando la mancata riqualificazione in quello di cui all'art. 624 cod. pen. con conseguente improcedibilità per difetto di querela, è privo di specificità poiché non si confronta con quanto correttamente affermato dal giudice di appello il quale, con lineare e congrua motivazione, ritiene che la prospettazione della difesa sia sfornita di un adeguato supporto probatorio, applicando correttamente il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso» (per tutte: Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.