CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 37496/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di LANCIANO 9 ) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni dei PG f( [2_ in [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica di L'Aquila ricorre avverso la sentenza, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Lanciano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 1.2. Deduce violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 285/1992, per avere il Giudice omesso, sia in motivazione che nel dispositivo della sentenza, di pronunciarsi sull'applicazione della confisca del veicolo. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza formulata nel ricorso non risulta supportata da alcuna allegazione documentale riguardante la proprietà del veicolo, presupposto della confisca. Il motivo proposto è, pertanto, inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del principio di autosufficienza e perché generico, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 cod. proc. pen., essendosi il ricorrente limitato a dedurre la mancata confisca del veicolo, senza specificazione alcuna in ordine alla proprietà dello stesso. Come più volte affermato da questa Corte, il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi di fatto che sono a base delle censure medesime, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato (Sez. 2, n. 2067 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071- 01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01). Tale condizione non si è verificata nella specie, essendo il motivo di impugnazione del tutto generico e aspecifico. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore I