CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00732/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 123 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in ogni caso generiche, in quanto al di là della motivazione che ha portato la Corte di appello a respingere la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore a comparire per concorrenti' impegni professionali (rito cartolare), era onere del ricorrente illustrare in questa sede le ragioni per cui tale istanza andasse accolta (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10