Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:82
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994C0119 - IT
Avviso legale importante
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61994C0119
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 23 marzo 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - DIPENDENTI - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] C-119/94 P.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01439
Conclusioni dell avvocato generale
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1 In questa causa il signor [OSCURATO:PERSONA] propone un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 23 febbraio 1994 nelle cause riunite T-18/92 e T-68/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (1). I fatti possono essere così brevemente riassunti. Il 10 aprile 1991 la [OSCURATO:PERSONA] decideva di creare nella direzione generale Trasporti ([OSCURATO:PERSONA]) una nuova unità competente per le questioni relative alla sicurezza aerea, al controllo del traffico aereo e alla politica industriale, unità che sarebbe stata denominata «C.3». Il 2 maggio 1991 la [OSCURATO:PERSONA] pubblicava l'avviso di posto vacante COM/64/91, riguardante il posto di capo di questa nuova unità, ed il 5 maggio 1991 il signor [OSCURATO:PERSONA] presentava la propria candidatura assieme ad altri quattro candidati. Nessuno dei candidati veniva nominato al posto vacante. Il 16 giugno 1991 il signor [OSCURATO:PERSONA] veniva nominato vice capo di questa unità. Il 5 luglio 1991 la [OSCURATO:PERSONA] invitava le altre istituzioni ad informare i propri dipendenti dell'avviso di posto vacante COM/64/91. Dalle altre istituzioni non perveniva alcuna candidatura. L'8 luglio 1991 l'avviso di posto vacante veniva pubblicato «nuovamente» e i requisiti prescritti erano diversi da quelli richiesti nella prima pubblicazione dell'avviso di posto vacante. Il signor [OSCURATO:PERSONA] ripresentava la propria candidatura al posto vacante e venivano registrate tre nuove candidature. L'8 ottobre 1991 il signor [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo contro la «pubblicazione ex novo» dell'avviso di posto vacante, reclamo che la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il 28 gennaio 1992. Il 13 dicembre 1991 il Comitato consultivo per le nomine esaminava le otto candidature presentate in seguito sia alla pubblicazione iniziale dell'avviso di posto vacante del 2 maggio 1991, sia alla «pubblicazione ex novo» dell'8 luglio 1991 e decideva che nessuno dei candidati poteva essere preso in considerazione per il posto vacante. Il 10 gennaio 1992 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava al signor [OSCURATO:PERSONA] che la sua candidatura non poteva essere presa in considerazione. Il 13 febbraio 1992 la [OSCURATO:PERSONA] decideva di non coprire il posto vacante mediante promozione o trasferimento e di non indire un concorso interno, ma di bandire un concorso esterno. Con nota 14 aprile 1992 il presidente del Comitato consultivo per le nomine notificava al signor [OSCURATO:PERSONA] la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 13 febbraio. Il 22 aprile 1992 il signor [OSCURATO:PERSONA] presentava reclamo contro la decisione 13 febbraio 1992. Dato che la [OSCURATO:PERSONA] non rispondeva al reclamo entro quattro mesi, il reclamo andava considerato implicitamente respinto il 22 agosto 1992, ai sensi dell'art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto. Il 28 settembre 1992 il signor [OSCURATO:PERSONA] riceveva comunicazione del rigetto esplicito del suo reclamo.
2 Il signor [OSCURATO:PERSONA] presentava due ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado: con il primo, nella causa T-18/92, egli chiedeva l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di pubblicare nuovamente l'avviso COM/64/91; con il secondo, nella causa T-68/92, egli chiedeva l'annullamento della decisione 13 febbraio 1992 di non coprire il posto vacante mediante promozione o trasferimento e di non indire un concorso interno, ma di bandire un concorso esterno. Nel secondo ricorso egli chiedeva anche il pagamento di 100 000 ECU a titolo di risarcimento danni per la mancata compilazione in tempo utile, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo rapporto informativo per il periodo 1987/1989.
3 Nella sentenza il Tribunale di primo grado respingeva in toto il primo ricorso. In particolare, il Tribunale dichiarava che la decisione di «pubblicare ex novo» l'avviso di posto vacante era debitamente motivata. Esso rilevava che il contesto della decisione di pubblicare nuovamente l'avviso era tale da consentire al signor [OSCURATO:PERSONA] di comprendere perché l'avviso era stato pubblicato una seconda volta con un cambiamento dei requisiti prescritti per il posto in oggetto. Esso dichiarava anche che, nel contestare il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva esaminato le candidature sia dei candidati che avevano presentato la candidatura in seguito alla prima pubblicazione, sia di quelli che l'avevano presentato dopo la «pubblicazione ex novo», il signor [OSCURATO:PERSONA] in realtà mirava a contestare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di rigettare la sua candidatura, decisione che era successiva a quella della quale egli chiedeva l'annullamento.
4 Per quanto riguarda il secondo ricorso, il Tribunale di primo grado respingeva varie censure, ma dichiarava che il signor [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto a conoscere i motivi del rigetto del suo reclamo contro la decisione di non promuoverlo al posto vacante. Non gli era stata inviata alcuna decisione motivata di rigetto del suo reclamo prima della proposizione del suo ricorso dinanzi al Tribunale (vale a dire, il 18 settembre 1992, dieci giorni prima della decisione esplicita della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto del suo reclamo) (2). Il Tribunale proseguiva dichiarando che la decisione di non indire un concorso interno e di bandire un concorso esterno era illegittima in quanto viziata dall'illegittimità della decisione di rigetto della candidatura del signor [OSCURATO:PERSONA]: nei punti 102 e 103 della sentenza il Tribunale, richiamandosi al punto 10 della sentenza 25 novembre 1976, Kuester/Parlamento (3), rilevava che il rigetto di una candidatura ad una promozione o ad un trasferimento presentata ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto è una condizione essenziale per lo svolgimento delle fasi successive del procedimento di cui all'art. 29, n. 1, poiché tale disposizione stabilisce un ordine di priorità tra le varie fasi in essa previste. Tuttavia, anziché annullare la decisione di non indire un concorso interno e di bandire un concorso esterno, il Tribunale di primo grado condannava la [OSCURATO:PERSONA] a pagare al ricorrente una somma di 2 000 ECU a titolo di risarcimento danni. Il ricorso nella causa T-68/92 veniva respinto per il resto. In particolare, il motivo secondo il quale la decisione di rigetto della candidatura del signor [OSCURATO:PERSONA] era illegittima perché i suoi rapporti informativi non erano stati compilati in tempo utile per poter essere presi in considerazione dalla commissione giudicatrice, veniva respinto dal Tribunale di primo grado, in quanto la mancanza di questi rapporti non aveva avuto un effetto determinante sull'esito della procedura di selezione. Di conseguenza, il Tribunale di primo grado respingeva la domanda di risarcimento danni presentata in tal senso.
[OSCURATO:PERSONA] motivo: violazione del principio di proporzionalità
5 Con il primo motivo il signor [OSCURATO:PERSONA] fa valere una violazione del principio di proporzionalità.
6 Come è già stato illustrato, il Tribunale di primo grado, benché fosse giunto alla conclusione che l'illegittimità del rigetto della candidatura del ricorrente comportava quella della decisione di non indire un concorso interno e della decisione di bandire un concorso esterno, ha omesso di annullare queste decisioni. Esso ha dichiarato che, in forza del principio di proporzionalità, occorreva contemperare gli interessi del ricorrente, che era stato vittima di un atto illegittimo, e gli interessi dei terzi (compresi quelli del candidato che era stato nel frattempo nominato al posto di cui trattasi) e, di conseguenza, prendere in considerazione non soltanto la necessaria tutela dei diritti del ricorrente, ma altresì il legittimo affidamento dei terzi. Di conseguenza, anziché annullare le decisioni di cui trattasi, il Tribunale ha assegnato al signor [OSCURATO:PERSONA] un importo di 2 000 ECU a titolo di «risarcimento per il danno morale provocato al ricorrente dall'illecito della [OSCURATO:PERSONA]». A questo proposito, esso si è basato sui principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nelle sentenze 5 giugno 1980, Oberthuer/[OSCURATO:PERSONA] (4), e 6 luglio 1993, [OSCURATO:PERSONA]/Albani e a. (5).
7 Il signor [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa valutazione comparativa dei rispettivi interessi operata dal Tribunale di primo grado era manifestamente erronea. Essa si è risolta a pieno vantaggio dei terzi per quanto riguarda i loro diritti ed il loro legittimo affidamento, mentre il signor [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto un risarcimento inadeguato rispetto all'illegittimità di cui era stato vittima. A suo parere, un risarcimento integrale sarebbe consistito quanto meno nell'assegnazione ad un posto equivalente.
8 Prima di esaminare questo argomento vorrei precisare che non sono convinto, dal punto di vista giuridico, che l'illegittimità del rigetto della candidatura del signor [OSCURATO:PERSONA] comportasse l'illegittimità delle decisioni successive. Se ad una persona è stata illegittimamente negata una decisione motivata, in taluni casi vi si può rimediare inviandole una decisione motivata. Ciò non comporta necessariamente l'annullamento di tutti i procedimenti successivi all'illegittimità iniziale. Tuttavia, nel caso di specie non è necessario approfondire questo punto poiché il Tribunale di primo grado non ha annullato le decisioni successive.
9 A mio parere, occorre respingere l'argomento del signor [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la valutazione comparativa degli interessi operata dal Tribunale di primo grado era manifestamente erronea. I motivi possono essere riassunti molto brevemente. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di primo grado poteva legittimamente ritenere di non dover comunque annullare tutta la procedura di nomina a causa dell'irregolarità formale a carico del signor [OSCURATO:PERSONA]. Tale soluzione sarebbe stata sicuramente eccessiva e sproporzionata. Secondo, l'affermazione secondo la quale il signor [OSCURATO:PERSONA], se non poteva essere assegnato al posto di cui trattasi, aveva diritto ad essere assegnato ad un posto equivalente è manifestamente infondata. Come ha dichiarato la Corte nella sentenza Kuester, dianzi citata, le norme dello Statuto di cui trattasi non riconoscono ai dipendenti che hanno legittime aspettative alla promozione un diritto soggettivo ad essere promossi; inoltre, come ha anche sottolineato la Corte, l'autorità che ha il potere di nomina gode in materia di un ampio potere discrezionale (6). Terzo, in quanto si possa ritenere che il signor [OSCURATO:PERSONA] contesti l'importo della somma assegnatagli a titolo di risarcimento danni, va ricordato che la competenza della Corte a statuire su un ricorso proposto contro una decisione del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. La concessione di un risarcimento in tal caso si basa necessariamente su una valutazione dei fatti. In ogni caso, la Corte non può, a mio parere, rimettere in discussione tale assegnazione o rinviarla dinanzi al Tribunale di primo grado per un riesame, quando nulla fa ritenere che il Tribunale di primo grado abbia commesso un errore di diritto, e nel caso di specie non viene dedotto alcun errore specifico di questo tipo.
10 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha anche formulato alcune censure riguardo allo svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado. In sostanza, egli assume che la pronuncia della sentenza è stata ritardata a causa della riapertura della fase orale del procedimento e che questo ritardo ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti e di nominare un'altra persona al posto di cui trattasi il giorno stesso in cui la sanzione disciplinare inflittagli diveniva efficace. Il signor [OSCURATO:PERSONA] sottolinea anche che la seconda udienza dinanzi al Tribunale di primo grado è stata fissata in una data successiva allo scadere del termine entro il quale egli aveva diritto a presentare un reclamo contro la sanzione disciplinare inflittagli. Non vedo come nel caso di specie la riapertura della fase orale del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado possa incidere su un procedimento disciplinare che ha potuto essere promosso contro il signor [OSCURATO:PERSONA] per altri motivi o viceversa. I due procedimenti sono del tutto distinti. I provvedimenti disciplinari non presentano neppure un nesso o un rapporto con la nomina di un'altra persona al posto per il quale aveva presentato la propria candidatura il signor [OSCURATO:PERSONA]: tale nomina avrebbe potuto essere disposta a prescindere dall'esito del procedimento disciplinare.
Secondo motivo: violazione del principio dell'irrinunciabilità ai diritti statutari
11 Con il secondo motivo il signor [OSCURATO:PERSONA] invoca un principio in base al quale egli non poteva legittimamente rinunciare ai diritti conferitigli dallo Statuto. Di conseguenza, il Tribunale di primo grado avrebbe agito illegittimamente assegnandogli un risarcimento, anziché annullare le decisioni impugnate. Egli sostiene che, anche se il suo avvocato nella seconda udienza ha accettato il principio della concessione di un risarcimento, egli non ha condiviso tale soluzione ed ha espresso ad alta voce le sue riserve al riguardo nel corso dell'udienza.
12 Il signor [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale di primo grado non poteva legittimamente «indurre» le parti ad un accordo in forza del quale egli rinunciasse ai propri diritti statutari e, in particolare, a quelli a lui spettanti ai sensi degli artt. 7, 25, 26, 29, 43, 45, nonché dell'allegato I dello Statuto, come pure ai propri diritti ad un risarcimento integrale.
13 [OSCURATO:PERSONA] ha espresso dei dubbi in ordine alla ricevibilità di questo motivo. Essa sostiene che spetta al signor [OSCURATO:PERSONA] sistemare la questione con il suo avvocato.
14 Non condivido la tesi secondo la quale il secondo motivo addotto dal ricorrente sarebbe irricevibile. L'argomento del ricorrente su questo punto mira in sostanza a far valere non che il suo avvocato non ha seguito le sue istruzioni e, pertanto, il Tribunale di primo grado non poteva assegnare il risarcimento, ma che il Tribunale ha sbagliato nel cercare un accordo tra le parti su tale soluzione. Infatti, il ricorrente assume che il Tribunale di primo grado non poteva chiedere alle parti di accettare una soluzione che costringesse il ricorrente a rinunciare ai propri diritti statutari.
15 Dalla sentenza del Tribunale di primo grado (7) emerge che le parti hanno infatti convenuto che l'assegnazione di un risarcimento era il provvedimento più adeguato. La questione se l'accordo sia stato accettato dal signor [OSCURATO:PERSONA] stesso o dal suo avvocato è a mio parere irrilevante. Se l'avvocato non ha seguito le istruzioni del suo cliente, spetta al signor [OSCURATO:PERSONA] discuterne con il suo avvocato: si tratta comunque di una questione di fatto che non rientra nella valutazione della Corte in sede di impugnazione.
16 In ogni caso, non penso che la linea seguita dal Tribunale di primo grado possa essere criticata. Il Tribunale ha invitato le parti ad esprimersi sulla soluzione per sanare l'illegittimità ed ha preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti nel senso che l'assegnazione di un risarcimento era una misura adeguata. Il signor [OSCURATO:PERSONA] assume che il carattere fondamentale dei suoi diritti escludeva qualsiasi rinuncia agli stessi e che un risarcimento non poteva costituire una misura adeguata. Ma egli non ha addotto alcun argomento a sostegno della tesi secondo la quale i suoi diritti (fra i quali, a mio parere, il solo ad essere effettivamente in discussione era il diritto a che il rigetto della candidatura del ricorrente fosse oggetto di una decisione motivata) erano irrinunciabili ed un risarcimento non poteva costituire una misura adeguata. A dire il vero, è evidente che il Tribunale di primo grado avrebbe potuto di sua iniziativa decidere di assegnare un risarcimento, senza invitare le parti a pronunciarsi su questo punto. Il Tribunale, avendo competenza anche di merito in materia di contenzioso del personale (8), può assegnare un risarcimento anziché annullare l'atto impugnato, anche se il ricorrente non ha chiesto l'assegnazione di un risarcimento per l'illegittimità di cui trattasi.
17 Ne consegue che, a mio parere, anche il secondo motivo dev'essere disatteso.
Conclusione
18 Ritengo pertanto che la Corte debba:
«1) respingere il ricorso;
2) condannare il ricorrente alle spese».
(1) - Racc. PI, pag. I-A-47; testo completo in francese pubblicato nella Racc. PI, pag. II-171.
(2) - V. punti 69-77 della sentenza impugnata, Racc. PI pag. II-187, in particolare, pag. II-190.
(3) - [OSCURATO:PERSONA] 123/75 (Racc. pag. 1701).
(4) - [OSCURATO:PERSONA] 24/79 (Racc. pag. 1743).
(5) - [OSCURATO:PERSONA]242/90 P (Racc. pag. I-3839).
(6) - V. punti 10-12 della sentenza.
(7) - Punto 107.
(8) - V. la sentenza Oberthuer/[OSCURATO:PERSONA], dianzi citata nella nota 4, punto 14.