CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEa ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] (con alias) ricorre per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Firenze il 31 ottobre 2022, per quanto in questa sede rileva, ha applicato allo stesso, imputato di più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi nel 2020, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in aumento rispetto a quella applicata con sentenza già in giudicato. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati sub lett. C), che sarebbero da ricondurre, a suo avviso, al comma 5 e non già al comma 1, dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. La doglianza non può trovare ingresso in questa sede, poiché è vero che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art 444 cod. proc. pen. può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal Giudice, giacché la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto, rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, P.G. in proc. Neri, Rv. 215825; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Tuttavia, le parti che sono pervenute all'applicazione della pena su richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dall'imputazione. L'accusa, infatti, come giuridicamente qualificata, non può essere più messa in discussione, salvi i casi di palese incongruità (Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 260392; Sez. 2, n. 6383 del 29/01/2008, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 239449; Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, P.M. in proc. Obiapuna, Rv. 228047): si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, alla luce di quanto si legge alle pp. 6-21 della sentenza impugnata. Consegue l'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si stima equo e conforme a giustizia determinare nella misura indicata in dispositivo, non sussistendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19