CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 dicembre 2024
Cassazione n. 32945/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso n. 11798/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., p.i. 01275050837, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]’ ANTONINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza n. 465/2020della Corte d’Appello di Messina , udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 4 - 12 - 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi,avverso la sentenza n. 465/2020 della Corte d’appello di Messina -della quale non ha prodotto copia e della quale non ha neppure dichiarato la data di pubblicazione- che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza n.1716/2018 del Tribunale di Messina. OGGETTO: improcedibilità del ricorso RG.11798/2021 C.C.4-12-2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e all’esito della camera di consiglio del 4- 12-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è improcedibile. La ricorrente non ha prodotto la copia della sentenza impugnata nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., come risulta dallanota di iscrizione a ruolo e dal ricorso, nei quali non è indicata la produzione della sentenza, e dalla diretta verifica del fascicolo d’ufficio , nel quale non si rinviene la sentenza impugnata; in tal senso è anche l’attestazione eseguita dal cancelliere in data 4-12-2024e inserita nel fascicolo d’ufficio. C iò comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 co. 2n. 2 cod. proc. civ., in quanto la sentenza non è nella disponibilità del giudicante perché non prodotta neppure dalla parte resistente, rimasta intimata. E’ già stato enunciatoil principio secondo il quale la produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 cod. proc. civ.soltanto nel caso in cui non consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia (Cass. Sez. 6-5 5-6- 2018 n. 14426 Rv. 649204-01, Cass. Sez. 1 8-7-2020 n. 14347 Rv. 658386-01);invece, comporta l’improcedibilità anche il deposito di una sentenza di secondo grado diversa da quella impugnata (Cass. Sez. 5 25-9-2024 n. 25633 Rv. 672383-01). Quindi, la mancata produzione della copia della sentenza impugnata, per definizione mai tale da consentire una qualchediretta conoscenza dell’atto , può rimane re priva di conseguenze solo nel caso in cui la produzione sia eseguita dalla controparte,secondo l’indirizzo che esclude l’improcedibilità in questa ipotesi (Cass. Sez. 2 24-4-2024 n. 11043 Rv. 670889-01, Cass. Sez. 5 14-2-2019 n. 4370 Rv. 652595-01). 2.Nulla sulle spese del giudizio di legittimità , essendo le controparti intimate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] improcedibile il ricorso. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrent e di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile