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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22352/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12504‒2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -ricorrente – contro PUMA ITALIA s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] (ITALY) s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese , per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: Tributi – estinzione n. 8, presso lo studio di quest’ultimo difensore (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4586/07/2018della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 26/10/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato rispettivi avvisi di rettifica degli accertamenti doganali e atti di irrogazione delle sanzioni alla società Puma Italia s.r.l., quale importatrice, e alle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] (Italy) s.p.a., quali spedizionieri, in relazione alle importazioni di merce nel periodo ottobre-dicembre 2012; in particolare, era stato contestato la mancata inclusione nel valore delle transazioni i diritti di licenza che la società importatrice era tenuta a corrispondere alla società capogruppo tedesca Puma AG; avverso i suddetti atti impositivi le società avevano proposto rispettivi ricorsi che erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva parzialmente accolto l’appello, ritenendo legittime le pretese relative agli avvisi di rettifica degli accertamenti ma non dovute le sanzioni; avverso tale statuizione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponevaquindi ricorso principale affidato ad un unico motivo di censura, cui resistevano le società depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi; le controricorrenti depositavano memorie in data 14/03/2023 e 28/04/2023.2.

Le società controricorrenti in data 28 aprile 2023 depositavano istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 197/2022, che questa Corte disponeva con ordinanza interlocutoria n. 24889 del 2023.

3. In data 7 febbraio 2024 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e Puma Italia s.r.l. hanno depositato istanza congiunta di estinzione del giudizio.

Considerato che:

1. L’istanza di estinzione del giudizio avanzata congiuntamente dall’Agenzia ricorrente e da Puma Italia s.r.l. va accolta.

1.1. I n tale istanza le parti hanno dato atto che Puma Italia s.r.l. ha provveduto al pagamento integrale degli importi di cui agli avvisi di rettifica e che le società controricorrenti hanno avanzato separate istanze, pure prodotte in atti, di definizione agevolata ex art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, degli atti di irrogazione delle sanzioni correlati agli avvisi di rettifica.

1.2. Da quanto detto consegue che, alla stregua della documentazione prodotta dalla Puma Italia s.r.l., nei confronti di quest’ultima si è verificata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione ai tributi (dazi, iva ed interessi) di cui agli avvisi di rettifica oggetto di impugnazione, mentre, con riferimento alle sanzioni, si è verificata l’estinzione nei confronti di tutte le società controricorrenti per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022, che prevede che « Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».

3. La dichiarazione di estinzione integrale del giudizio rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso, principale ed incidentale, proposti dalle parti.

4. Le spese processuali vanno poste a carico della parte che le ha anticipate.

5. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione allericorrenti incidentali del c.d. raddoppio del contributo unificato (arg. da Cass.n. 20697 del 2021).

P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio con spese a caric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12504‒2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -ricorrente – contro PUMA ITALIA s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] (ITALY) s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese , per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: Tributi – estinzione n. 8, presso lo studio di quest’ultimo difensore (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4586/07/2018della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 26/10/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato rispettivi avvisi di rettifica degli accertamenti doganali e atti di irrogazione delle sanzioni alla società Puma Italia s.r.l., quale importatrice, e alle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] (Italy) s.p.a., quali spedizionieri, in relazione alle importazioni di merce nel periodo ottobre-dicembre 2012; in particolare, era stato contestato la mancata inclusione nel valore delle transazioni i diritti di licenza che la società importatrice era tenuta a corrispondere alla società capogruppo tedesca Puma AG; avverso i suddetti atti impositivi le società avevano proposto rispettivi ricorsi che erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva parzialmente accolto l’appello, ritenendo legittime le pretese relative agli avvisi di rettifica degli accertamenti ma non dovute le sanzioni; avverso tale statuizione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponevaquindi ricorso principale affidato ad un unico motivo di censura, cui resistevano le società depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi; le controricorrenti depositavano memorie in data 14/03/2023 e 28/04/2023.2. Le società controricorrenti in data 28 aprile 2023 depositavano istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 197/2022, che questa Corte disponeva con ordinanza interlocutoria n. 24889 del 2023. 3. In data 7 febbraio 2024 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e Puma Italia s.r.l. hanno depositato istanza congiunta di estinzione del giudizio. Considerato che: 1. L’istanza di estinzione del giudizio avanzata congiuntamente dall’Agenzia ricorrente e da Puma Italia s.r.l. va accolta. 1.1. I n tale istanza le parti hanno dato atto che Puma Italia s.r.l. ha provveduto al pagamento integrale degli importi di cui agli avvisi di rettifica e che le società controricorrenti hanno avanzato separate istanze, pure prodotte in atti, di definizione agevolata ex art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, degli atti di irrogazione delle sanzioni correlati agli avvisi di rettifica. 1.2. Da quanto detto consegue che, alla stregua della documentazione prodotta dalla Puma Italia s.r.l., nei confronti di quest’ultima si è verificata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione ai tributi (dazi, iva ed interessi) di cui agli avvisi di rettifica oggetto di impugnazione, mentre, con riferimento alle sanzioni, si è verificata l’estinzione nei confronti di tutte le società controricorrenti per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022, che prevede che « Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». 3. La dichiarazione di estinzione integrale del giudizio rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso, principale ed incidentale, proposti dalle parti. 4. Le spese processuali vanno poste a carico della parte che le ha anticipate. 5. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione allericorrenti incidentali del c.d. raddoppio del contributo unificato (arg. da Cass.n. 20697 del 2021). P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio con spese a caric
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