Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 883/2024
ECLI:EU:T:2024:614
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0793_RES
Causa T‑793/22
TU
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
Sentenza (Quarta Sezione ampliata) dell’11 settembre 2024
«Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Cessazione dal servizio – Contratto a tempo determinato – Mancato rinnovo – Status di informatore – Articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto – Misure di protezione – Riservatezza – Danno morale»
Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Prove ottenute in modo irregolare – Ammissibilità – Presupposti – Prove decisive per assicurare il controllo giurisdizionale
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85)
(v. punti 64, 69)
Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Quesiti scritti posti alle parti – Valutazione insindacabile degli elementi di fatto e probatori da parte del Tribunale
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88 e 89, § 1)
(v. punti 73, 74)
Funzionari – Diritti ed obblighi – Denuncia di fatti che possono lasciar presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una violazione grave – Conseguenze per l’amministrazione – Obbligo di proteggere l’agente che ha segnalato i fatti – Portata – Necessità di adottare una decisione di conferma del riconoscimento dello status di informatore – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, art. 22 bis, §§ da 1 a 3; regime applicabile agli altri agenti, art. 127)
(v. punti 78-84)
Funzionari – Diritti ed obblighi – Denuncia di fatti che possono lasciar presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una violazione grave – Conseguenze per l’amministrazione – Obbligo di informare l’agente che ha segnalato i fatti – Portata – Mancata conferma di ricezione e omessa informazione quanto al seguito dato – Violazione – Denuncia trasmessa anche all’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) – Irrilevanza
(Statuto dei funzionari, artt. 22 bis e 22 ter; regime applicabile agli altri agenti, art. 127; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio n
o
883/2013, art. 5, § 3)
(v. punti 91-102)
Funzionari – Diritti ed obblighi – Denuncia di fatti che possono lasciar presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una violazione grave – Conseguenze per l’amministrazione – Obbligo di proteggere l’agente che ha segnalato i fatti – Portata – Adozione di misure di protezione sufficienti in presenza di indizi credibili della sussistenza di un pregiudizio – Potere discrezionale – Limiti – Onere della prova
(Statuto dei funzionari, artt. 22 bis, § 3, 22 ter e 22 quater; regime applicabile agli altri agenti, art. 127)
(v. punti 105, 112-117, 128, 136, 138, 140-144, 158)
Atti delle istituzioni – Direttive – Direttiva 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione – Imposizione diretta di obblighi alle istituzioni dell’Unione nei loro rapporti con il proprio personale – Esclusione – Invocabilità – Portata
(Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2019/1937, art. 21, § 5)
(v. punti 106-111)
Funzionari – Diritti ed obblighi – Denuncia di fatti che possono lasciar presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una violazione grave – Conseguenze per l’amministrazione – Obbligo di proteggere l’agente che ha segnalato i fatti – Portata – Rinnovo del contratto di un assistente parlamentare accreditato presso un raggruppamento parlamentare in assenza di domanda da parte di quest’ultimo – Esclusione – Violazione del principio della parità di trattamento e del dovere di sollecitudine – Insussistenza
(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 127 e 130, § 1; decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo che adotta lo statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo, art. 21, § 1; decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] europeo, art. 18, § 3)
(v. punti 129-135, 193, 196-200, 202)
Funzionari – Diritti ed obblighi – Denuncia di fatti che possono lasciar presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una violazione grave – Conseguenze per l’amministrazione – Obbligo di proteggere l’agente che ha segnalato i fatti – Portata – Obbligo di riservatezza – Divulgazione a un terzo dello status di informatore dell’agente e della dispensa dalle funzioni di quest’ultimo a causa della sua denuncia – Violazione
(Statuto dei funzionari, artt. 22 bis e 22 ter; regime applicabile agli altri agenti, art. 127)
(v. punti 173, 176-180)
[OSCURATO:PERSONA] parzialmente un ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ex assistente parlamentare accreditato (in prosieguo: «APA») del [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Tribunale, statuendo in sezione ampliata, si pronuncia sulla questione inedita di quale protezione tale istituzione sia tenuta a fornire a un APA sulla base del suo status di informatore.
Il ricorrente era assunto come APA da un raggruppamento di deputati per assistere una deputata per il periodo compreso tra agosto 2019 e febbraio 2022. Nel luglio 2021, presentava domanda di assistenza e di protezione ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), in relazione ad episodi di molestie che, a suo dire, la deputata in questione aveva posto in essere nei suoi confronti. Nel suo messaggio di posta elettronica, inoltre, il ricorrente affermava che intendeva tutelare gli interessi finanziari dell’Unione fornendo, in tale domanda, informazioni su asserite irregolarità finanziarie commesse dalla medesima deputata. Inoltre, egli denunciava tali irregolarità all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Lo stesso mese, il [OSCURATO:PERSONA] adottava una misura di protezione provvisoria diretta a porre il ricorrente sotto la responsabilità del presidente di una delegazione, che era anche membro del raggruppamento di cui faceva parte la deputata. Successivamente, a seguito di asserite ritorsioni da parte della direzione di tale delegazione, il ricorrente era dispensato dalle sue funzioni presso la delegazione, su sua richiesta, fino alla fine del suo contratto.
Il ricorrente chiedeva altresì di essere trasferito su qualsiasi altro posto all’interno del [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultimo valutasse la possibilità di prorogare il suo contratto al fine di consentirgli di cooperare con tale istituzione e con l’OLAF nelle indagini in corso godendo al contempo di piena protezione. Egli presentava, infine, diverse domande di rinnovo del suo contratto.
Poiché tali domande erano respinte, il ricorrente adiva il Tribunale con ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] di non rinnovare il suo contratto di APA e della decisione implicita con la quale gli sono stati negati il riconoscimento dello status di informatore e l’adozione di misure di protezione ulteriori rispetto alla misura di dispensa dalle funzioni e, dall’altro, il risarcimento del danno subito.
Giudizio del Tribunale
In via preliminare, il Tribunale osserva che il [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto ad adottare una decisione con la quale riconosceva che il ricorrente beneficiava dello status di informatore. Infatti, la protezione di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto è concessa, senza formalità alcuna, ai funzionari che hanno fornito informazioni su fatti che lasciano presumere l’esistenza di un’attività illecita, per il solo fatto di aver fornito tali informazioni.
Tale constatazione, tuttavia, non pregiudica la necessità che l’istituzione rispetti i diritti derivanti dallo status di informatore della persona interessata.
A tal riguardo, in primo luogo, indipendentemente dagli obblighi d'informazione dell’OLAF nei confronti del ricorrente, spetta al [OSCURATO:PERSONA], in quanto autorità competente a garantire la protezione dei propri agenti che abbiano denunciato gravi irregolarità ai sensi degli articoli 22 bis e 22 ter dello Statuto, dopo essere stato edotto dei fatti di cui all’articolo 22 bis dello Statuto, dapprima di confermare la ricezione di tale denuncia, e poi, in un secondo momento, di informare l’agente del seguito dato alle sue denunce, conformemente al suo dovere di sollecitudine e in applicazione delle regole interne relative all’attuazione dell’articolo 22 quater dello Statuto.
In secondo luogo, riguardo all’onere della prova dell’adeguatezza delle misure di protezione, in una situazione come la presente, in cui il ricorrente fornisce elementi credibili a supporto della propria allegazione di aver subito un pregiudizio a seguito dell’adozione della misura di trasferimento, e in cui le sue denunce sulle presunte ritorsioni da parte della direzione della delegazione sono ancora in esame, spetta al [OSCURATO:PERSONA] dimostrare di aver adempiuto al proprio dovere di proteggere l’informatore adottando misure sufficienti a tal fine.
Infatti, in una situazione in cui un’istituzione è obbligata ad attuare le disposizioni di cui agli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto, dirette in particolare a garantire la protezione degli informatori contro eventuali ritorsioni, tale istituzione non può prevedere norme che conferiscano una protezione minore di quelle specificamente adottate, al riguardo, dal legislatore dell’Unione in materia di protezione degli informatori da parte degli Stati membri (
1
).
In terzo luogo, quanto alla portata dell’obbligo dell’istituzione di proteggere gli informatori, il Tribunale osserva che dall’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto, si evince che l’istituzione deve adottare tutte le misure necessarie per garantire loro una protezione equilibrata ed efficace contro qualsiasi forma di ritorsione, comprese le minacce e i tentativi di ritorsione.
È vero che, in assenza di espressa domanda da parte di uno o più membri del raggruppamento, al [OSCURATO:PERSONA] non è consentito rinnovare un contratto di APA. Infatti, l’iniziativa di rinnovare un contratto di APA appartiene esclusivamente a uno o più deputati, ai quali non può essere richiesto di collaborare o continuare a collaborare con APA che non avrebbero liberamente scelto. Un APA mantiene, con il deputato o i deputati che assiste, un rapporto di lavoro caratterizzato dall’esistenza di un rapporto di fiducia.
Parimenti, il dovere di sollecitudine non può implicare che il [OSCURATO:PERSONA], in violazione della norma, contenuta nell’articolo 21 dello statuto dei deputati, secondo cui i deputati scelgono liberamente i propri collaboratori personali, rinnovi il contratto di un APA, anche se quest’ultimo ha acquisito lo status di informatore.
Tuttavia, tale constatazione non incide sul dovere, in capo al [OSCURATO:PERSONA], di adottare tutte le misure necessarie per garantire al ricorrente una protezione equilibrata ed efficace contro qualsiasi forma di ritorsione.
Il Tribunale ritiene, a tale riguardo, che, limitandosi a informare il ricorrente che la misura di dispensa era l'unica misura di protezione da considerare possibile, il [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie per garantire che il ricorrente non subisse alcun pregiudizio da parte dell’istituzione a causa del suo status di informatore, ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto. In considerazione dello status di informatore del ricorrente e in applicazione dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sostenere il ricorrente, cercando di aiutarlo a trovare una soluzione, in aggiunta alla misura di esonero.
Peraltro, limitandosi a indicare al ricorrente che non era possibile considerare nessun'altra misura rispetto alla dispensa per proteggerlo a titolo del suo status di informatore e che il rinnovo del suo contratto non era una misura da poter considerare a tale titolo, il [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato di avergli fornito la consulenza e l’assistenza dovuta.
Infine, informando il presidente della delegazione che il ricorrente sarebbe stato dispensato dalle funzioni svolte presso di lui a causa della sua domanda di assistenza, ma anche del suo status di informatore, senza che il ricorrente avesse autorizzato la divulgazione di tale status, il [OSCURATO:PERSONA] ha violato il proprio obbligo di riservatezza e di protezione dell’identità del ricorrente in quanto informatore.
Di conseguenza, il Tribunale conclude nel senso dell'esistenza di un danno morale subito dal ricorrente che non può essere risarcito con il solo annullamento della decisione implicita, in quanto con essa il [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di concedergli, in risposta alla sua domanda, un’altra misura di protezione oltre alla misura di dispensa. In tali circostanze, il Tribunale annulla detta decisione, accoglie parzialmente la domanda risarcitoria, per un importo pari a EUR 10000, e respinge il ricorso quanto al resto.
(
1
) Direttiva (UE) 2019/1937 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (
GU 2019, L 305, pag. 17
).