CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 12263/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre:Comune Locriavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] hadichiarato inammissibile, per mancanza di specificità dei motivi, l’impugnazioneproposta contro la sentenza del 21/11/2024 con cui il Tribunale di Locri avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato;2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso control’ordinanza proponendo un unico motivo con cui deduce violazione di legge conriferimento agli artt. 591 lett. c) e 581 lett. c) c.p.p. e 624 e 625 c.p. Il ricorrenteritiene che la Corte d’Appello abbia omesso ogni valutazione delle puntuali censureche erano state mosse contro la sentenza di primo grado con riferimento, inparticolare, all’assenza di prova del dolo specifico. Tale elemento della fattispeciedeve infatti ritenersi assente in quanto il bene è stato destinato all’impiego nongià del ricorrente bensì di altri soggetti (precisamente il suocero, presso la cuiabitazione era stato installato l’ascensore menzionato nell’imputazione per farfronte alle sue gravi difficoltà di locomozione). Il ricorrente lamenta inoltre ilmancato esame dello specifico motivo di appello con cui era stata sollecitato ilriconoscimento delle attenuanti generiche come equivalenti o prevalenti rispettoalle aggravanti contestate.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Con memoria di replica il difensore ha contestato le richieste delProcuratore Generale e insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1 Il primo motivo consiste, di fatto, nella mera trascrizione del motivo diappello con il quale era stata dedotta l’insussistenza del dolo specifico. Lamotivazione offerta sul punto dalla Corte d’Appello appare congrua e immune davizi logico-giuridici: il ricorrente si era in effetti limitato, in sede di appello, acontestare la configurabilità del dolo specifico senza un reale confronto con leargomentazioni del Tribunale, che a sua volta aveva valorizzato il dato(incontestato) dell’installazione dell’ascensore presso l’abitazione di CallipariDomenico per desumerne la prova dello scopo di trarre profitto dal bene; inparticolare, la sentenza di primo grado aveva sottolineato, rispondendo allacontestazione della difesa sul punto, che tale elemento della fattispecie è integratoanche quando la condotta miri a procurare un profitto a soggetto diversodall’agente. Si tratta di conclusione che, all’evidenza, è perfettamente conforme altesto della norma incriminatrice e rispetto alla quale il [OSCURATO:PERSONA], in sede di appello,si era limitato a ribadire di non aver tratto alcun personale profitto dal bene, cosìdi fatto eludendo le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata:correttamente, dunque, la Corte d’Appello ha ritenuto generico il motivo diimpugnazione. E siccome dinanzi a questa Corte la difesa si è nuovamente limitataa riprodurre le proprie precedenti argomentazioni, senza prendere effettivamenteposizione sulla motivazione della sentenza di appello, il motivo di ricorso non puòche essere a sua volta dichiarato inammissibile per genericità.1.2 Osservazioni sostanzialmente identiche valgono per il secondo motivodi ricorso. La sentenza impugnata ha infatti ravvisato la genericità anche di questacontestazione, a fronte della determinazione della pena in misura comunqueprossima al minimo edittale. Il motivo di appello era in effetti generico: la difesa,infatti, in primo luogo ha trascurato che il Tribunale, pur giudicandole soccombentirispetto alle aggravanti, aveva comunque riconosciuto le attenuanti generiche inforza del corretto comportamento processuale dell’imputato e su tale specificavalutazione della sentenza di primo grado era mancata una puntuale contestazionein sede di appello; in secondo luogo, è innegabile che il motivo di impugnazione siriducesse a sollecitare il riconoscimento del beneficio senza proporre e allegarealcun ulteriore argomento. Anche in questo caso, il ricorso in sede di legittimità siriduce a sua volta alla mera e pressoché letterale riproduzione del motivo diappello, senza sviluppare alcuna specifica argomentazione volta ad intaccare latenuta logico-giuridica della sentenza impugnata. Ne discende, anche sotto questoprofilo, l’inammissibilità del ricorso per genericità.2. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]