CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 luglio 2021, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Novara che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui agli artt. 483 (capo A) e 48, 479 (capo B) cod. pen., perché, il 21 agosto 2012, aveva falsamente attestato lo smarrimento della carta di circolazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], documento che, invece, gli era stato ritirato dagli agenti della Polizia locale il giorno prima, a seguito di un'infrazione al codice della strada (capo A), e per avere così indotto i funzionari della Questura di Novara a rilasciare il permesso provvisorio di circolazione (capo B). Con la recidiva reiterata. 1.1 In risposta ai motivi di appello dedotti dall'imputato la Corte territoriale osservava quanto segue. Era evidente la consapevolezza del prevenuto della falsità del riferito smarrimento della carta di circolazione della vettura, posto che la stessa gli era stata, invece, ritirata il giorno prima. L'imputato, a seguito di tale denuncia, aveva ottenuto l'illecito (perché fondato sul falso presupposto dell'avvenuto smarrimento dell'originale) rilascio del duplicato, che era stato trovato in suo possesso in occasione di un successivo, casuale, controllo stradale. Del tutto infondate erano le asserzioni della difesa circa il fatto che, in sede di denuncia di smarrimento del documento, non incombesse sull'imputato l'obbligo di riferire il vero e l'atto non fosse destinato a provare l'effettività dello smarrimento stesso. Né poteva condividersi l'affermazione, sempre della difesa, circa l'insussistenza del delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. posto che il pubblico ufficiale, prima di rilasciare il duplicato, avrebbe dovuto accertarsi della verità del fatto presupposto, lo smarrimento dell'originale e perché nel suo atto non si attestava la veridicità di quanto riferito dal prevenuto. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 483 cod. pen., in riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo A.Nel caso di specie non poteva configurarsi il reato ascrittc al prevenuto posto che il soggetto che denuncia lo smarrimento non ha l'obbligo di riferire il vero. Il pubblico ufficiale, poi, non aveva compiuto alcun atto di accertamento così da non potersi considerare quello da lui redatto un atto pubblico, attestativo di una qualche sua attività. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 479 cod. pen., in riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo B. Non avendo il pubblico ufficiale, come si è detto, compiuto alcuna attività di accertamento per acclarare la verità del denunciato smarrimento, non si poteva affermare che lo stesso fosse stato ingannato, avendo l'imputato, solo riferito, senza che la sua dichiarazione potesse validamente attestarlo (come avrebbe, invece, fatto sottoscrivendo un'autocertificazione), l'avvenuto smarrimento del documento. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato le proprie conclusioni chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 1. Il primo motivo, speso sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. in riferimento alla denuncia, ideologicamente falsa, dell'avvenuto smarrimento della carta di circolazione di un'autovettura, è manifestamente infondato. La citata norma, infatti, punisce "chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità", così delineando una fattispecie astratta che si sovrappone perfettamente alla condotta dell'odierno imputato che aveva denunciato l'avvenuto smarrimento della c:arta di circolazione - attestazione a cui certo non segue accertamento alcuno, anche considerando la sostanziale impossibilità di provarne la rispondenza al vero, se non per accadimenti successivi che, come nel caso di specie, la smentiscano - al pubblico ufficiale che aveva così attestato, nella redatta "denuncia di smarrimento", l'attività da lui stesso compiuta di raccolta delle dichiarazioni del denunciante. Del resto, in identiche ipotesi concrete, questa Corte aveva già precisato come: - integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. l'azione di colui che falsamente denunci agli organi di polizia lo smarrimento della carta di circolazione dell'autoveicolo, dal momento che, ai sensi dell'art. 95 comma III codice della strada, lo smarrimento (così come la sottrazione o la distruzione) del predetto documento deve essere denunciato entro ventiquattro ore e che, sulla scorta di tale denuncia, viene rilasciata carta di circolazione provvisoriamente valida per giorni trenta, trascorsi i quali l'interessato deve richiedere nuova immatricolazione) (Sez. 5, n. 12051 del 15/07/1999, Michelotti, Rv. 214853) - integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, recante l'attestazione di ricezione da parte dell'organo di polizia, perché l'attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale ed ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente (Sez. 6, n. 17381 del 08/03/2016, Catalano, Rv. 266740). 2. Il secondo motivo, sulla configurabilità, nel rilascio del duplicato della carta di circolazione, del reato di falso per induzione (per esserne contrario al vero il presupposto smarrimento) di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato. La carta di circolazione o "libretto di circolazione" di un'autovettura, infatti, è il documento che, a sensi degli artt. 75 e ss del Codice della strada, attesta la rispondenza, verificata dai competenti uffici della motorizzazione, del singolo veicolo ai dati che ne hanno consentito (singolarmente o per modello) l'omologazione, permettendogli così la circolazione. Il libretto di circolazione è, pertanto, un'attestazione diretta del pubblico ufficiale e non una mera certificazione di un'attività altrimenti svolta, come nel caso dell'apposizione sulla carta stessa del certificato di avvenuta revisione periodica della vettura (un'ipotesi ritenuta concretare la diversa fattispecie di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; così, infatti: Sez. 5, n. 46499 del 01/07/2014, Bellone, Rv. 261019; Sez. 5, n. 49221 del 04/10/2017, Borrega, Rv. 271414; significativamente però ricondotta al falso in atto pubblico quando questo attinga il documento presupposto, il verbale di revisione, redatto dal pubblico ufficiale e recante la sua diretta attestazione: così, infatti, Sez. 5, n. 22786 del 26/04/2021, Biason, Rv. 281415, in cui si è appunto precisato che, in tema di falso documentale, ha natura di atto pubblico dotato di fede privilegiata il verbale attestante l'intervenuta effettuazione delle operazioni di revisione di un veicolo, per la speciale potestà certificativa di cui è investito il funzionario della MCTC che lo redige e la sua valenza probatoria in ordine al superamento delle verifiche previste dalla normativa di settore ed all'idoneità del veicolo a circolare rispetto alla generalità dei consociati; costituisce, invece, certificazione amministrativa il talloncino comprovante l'avvenuta revisione del veicolo, da apporre sulla carta di circolazione, che ha natura derivativa rispetto all'atto del pubblico ufficiale). Quanto poi alla natura di atto pubblico della carta di circolazione si deve ricordare la pur risalente pronuncia (Sez. 5, n. 5085 del 06/02/1987, Moscatelli, Rv. 175777) in cui si è affermato, appunto, come la medesima debba considerarsi un atto pubblico e non certificazione amministrativa in quanto in essa si dà atto della immatricolazione disposta dal pubblico ufficiale previo esame dello stato di conformità del veicolo (essa, quindi, si aggiunge, costituisce la formale documentazione dell'attività di accertamento e di approvazione dei requisiti del veicolo e di identificazione nonché di legittimazione alla circolazione). Nè può pervenirsi a conclusioni diverse per il solo fatto che, nel caso di specie, la falsità si sia risolta nel rilascio di un duplicato, posto che questo è certamente destinato a costituire un nuovo originale dell'atto e dal momento che la falsità consumata (nel denunciare lo smarrimento dell'originale) ne ha determinata la formazione stessa. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento