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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35720/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo di ricorso, con cui si richiama genericamente l'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e si afferma l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 è manifestamente infondato sia per la generica evocazione della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. senza specificazione della tipologia del vizio di motivazione richiamato, sia per la carenza di specificità estrinseca, conseguente al mancato confronto con le motivazioni della sentenza, non limitate alla mera considerazione del profilo ponderale dello stupefacente, in quanto correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al quantitativo di sostanza stupefacente, alle dosi ricavabili, alle circostanza con le quali la droga era custodita siccome detenuta assieme ad un bilancino ed a denaro.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo di ricorso, con cui si richiama genericamente l'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e si afferma l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 è manifestamente infondato sia per la generica evocazione della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. senza specificazione della tipologia del vizio di motivazione richiamato, sia per la carenza di specificità estrinseca, conseguente al mancato confronto con le motivazioni della sentenza, non limitate alla mera considerazione del profilo ponderale dello stupefacente, in quanto correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al quantitativo di sostanza stupefacente, alle dosi ricavabili, alle circostanza con le quali la droga era custodita siccome detenuta assieme ad un bilancino ed a denaro. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il