CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 14738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 104-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati' e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 1897 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2735/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.r.l. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione con cui i coniugi Menegolli e Palombi avevano donato alla figlia Silvia l'usufrutto generale e vitalizio su immobili siti in Vigasio e Olbia. A base della domanda l'attrice assunse di aver concesso ad una società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] e a quest'ultimo un mutuo di C 1.900.000 garantito da ipoteca concessa dai coniugi in regime di comunione dei beni e che, dopo il pagamento delle prime rate, le ulteriori non erano state pagate sì da indurre la banca a chiedere ed ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per C 2.037.798,11. Per queste ragioni l'atto di donazione posto in essere dai coniugi Menegolli-Palombi in favore della figlia recava danno alle ragioni creditorie. 2. Il Tribunale di Verona accolse la domanda e per l'effetto dichiarò l'inefficacia dell'atto di donazione, ritenendo che il medesimo aveva di fatto comportato lo svuotamento del valore della garanzia concessa e determinato una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore. 3. La Corte d'Appello di Venezia, adita dai soccombenti, con sentenza del 20/10/2020, ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio sulla revocatoria in attesa della definizione di quello sul credito, in ragione della giurisprudenza di questa Corte che esclude la pregiudizialità necessaria ed il pericolo di contrasto tra giudicati; ha ribadito l'anteriorità del credito dell'attrice rispetto all'atto dispositivo a titolo gratuito; ha ritenuto sussistere la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore da parte del debitore e del terzo; ha assunto una nozione lata di credito - la maggiore difficoltà o incertezza dell'esazione coattiva dei crediti; ha accertato non essere stata raggiunta la prova dell'esistenza di più ampie residualità patrimoniali che potessero scongiurare la sussistenza dell'eventus damni. Conseguentemente, rigettato l'appello, ha disposto conseguenzialmente anche sulle spese del grado. 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Nessuno ha resistito al ricorso. 5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380b1s c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. I ricorrenti hanno depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione degli artt. 2901, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione alla sussistenza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia fraudis - i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello non abbia tenuto conto della sussistenza di elementi presuntivi che avrebbero dovuto condurre a ritenere provata la sussistenza di una residualità patrimoniale in capo al debitore, sufficiente a costituire idonea garanzia del credito. In via ancor preliminare assumono che non sarebbe stata raggiunta la prova che l'atto dispositivo avesse arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie, dal momento che, solo all'esito delle procedure esecutive, avrebbe potuto verificarsi un vulnus alle ragioni del c:redito. La Corte d'Appello avrebbe dovuto considerare che la banca era già garantita dalle ipoteche giudiziali iscritte in forza dell'atto di mutuo ipotecario. 2. Con il secondo motivo di ricorso - nullità processuale ai sensi dell'art.360, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c. - i ricorrenti assumono che i giudici del merito avrebbero giudicato sulla base di mere presunzioni e non anche su elementi di prova introdotti dalle parti, con ciò violando l'art. 115 c.p.c. ed avrebbero accolto la revocatoria in assenza della prova di una reale deminutio patrimonii. 1 -2. I motivi possono essere trattati congiuntamente perché entrambi afferenti alla valutazione delle prove e all'aver il giudice del merito disatteso gli elementi indiziari che avrebbero dovuto condurre, anziché alla decisione di accoglimento della domanda di revocatoria, ad escludere l'esistenza di un danno arrecato alle ragioni creditorie. I motivi sono inammissibili. L'accertamento dell'eventus damni come del resto del consilium fraudis sono rimessi all'insindacabile valutazione del giudice del merito che ha svolto, nel caso in esame, il proprio prudente apprezzamento nel corretto esercizio della discrezionalità. La Corte d'Appello ha infatti affermato (p. 5) che, per realizzare l'eventus damni, basta che l'atto dispositivo del debitore abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva dei crediti nei suoi confronti anche solo con la liquidazione di beni più facilmente aggredibili secondo una valutazione da operarsi ex ante, non potendo l'eventuale presenza di ipoteche sul bene oggetto di disposizione escludere di per sé un pregiudizio. Quanto all'elemento soggettivo la Corte d'Appello ha ritenuto sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che sia arrecato alle ragioni del creditore. Del tutto inammissibile è anche la censura svolta con riguardo all'art.115 c.p.c. E' noto che essa deve presupporre che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile, come nel caso di specie, la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. 3. Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. in correlazione con l'art. 2901 c.c. nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata per non aver il giudice d'appello disposto la sospensione del giudizio - censura la sentenza per non aver rilevato la pregiudizialità necessaria tra il giudizio sull'accertamento del credito ed il giudizio sulla revocatoria. 3.1 Anche questo motivo è inammissibile perché il consolidato orientamento di questa Corte è nel senso dell'assenza di alcuna pregiudizialità logica necessaria tra il giudizio sull'accertamento del credito ed il giudizio sulla revocatoria. Si veda sul punto Cass., S.U. n. 9440 del 18/5/2004 secondo la quale " Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'ari:. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il c:aso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tul:ela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (si veda sul punto anche Cass., 3, n. 16577 del 5/81/2005, Cass., 3, n. 19755 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cass., 3, n. 5246 del 10/3/2006; Cass., 3 n. 11573 del 14/5/2013; Cass., 3, n. 2673 del 10/2/2016; Cass., 6-3, n. 3369 del 5/2/2019). 4. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese per mancata attività difensiva di parte resistente. Si dà, invece, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 clel 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consi