CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; A lette/siktlfe- le conclusioni del PG P . v. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ord nan2E del 1'. febbraio 2021 ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] fi ia112 ata a( ottenere la nullità ovvero la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa contes' ualn- ETte alla sentenza 21 giugno 2001 ed, ancora, a sospenderne gli effetti fino al perfeziona mE r o dell( procedura estintiva o di quella relativa alla destinazione dell'immobile ad uso di re -1clenzz sociale o, comunque, fino al compimento delle attività propedeutiche di cui al r rc vve(..ment< del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli del 10 dicembre 2015. La Corte di Appello ha preliminarmente rilevato la carenza di interesse sc pra n ,,,enuta essendo stato eseguito l'ordine di demolizione e, nel merito, ha ritenuto comunqte l onclE1 l'istanza. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione 1r. mite i proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la mancanza o illogicità delk noti , mione rappresentando che non vi sarebbe alcuna prova fornita dalla parte pubblic 3 lel -fettiv( completo esaurimento della procedura ripristinatoria e che, in ogni caso, l' nc c Alte d esecuzione era finalizzato non solo alla revoca dell'ordine di demolizione, na 2 Itche soprattutto alla declaratoria di inesistenza, nullità e inefficacia dell'ingiunzione e nes ;a da lk Procura Generale oltreché all'accertamento della inammissibilità dell'azione es ?cutiy( 3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rappre >era: ndo d aver denunciato la violazione del diritto all'inviolabilità del domicilio alla luc e dei -.1rincip fissati dalla corte EDU con la sentenza "Ivanova" del 21 aprile 2016 e che la Co .te ten oria le nel considerare la questione prospettata, avrebbe omesso ogni valuta .ziccu sulk proporzionalità della misura della demolizione che pure era stata chiesta cor I inci( 3rite d esecuzione, contravvenendo conseguentemente ai principi affermati dalla corte IDU. Rappresenta che, nel caso specifico, sarebbe stato documentalmente dir 1c str3 o che ; ricorrente non era proprietario di alcun appartamento al di fuori di quello oggE t o delk procedura esecutiva ed evidenziato il pregiudizio imminente ed irreparabilE c he 3rebb( derivato dal fatto che questi, insieme al suo nucleo familiare, era stato cos . rito ac abbandonare la casa familiare nella quale viveva dal 1996, nonché che sa re bbei stati accertate le sue gravi condizioni di salute. Insiste, pertanto, per raccoglimento del ricorso. 4. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'inam -n ss Lità de ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre in primo luogo rilevare, con riferimento al primo motivo di ril2rsc, ..he de tutto correttamente il giudice dell'esecuzione ha rilevato la sopravvenuta can lza d interesse dell'istante in conseguenza dell'avvenuta esecuzione della demolizione Lesecuzione dell'ordine di demolizione, contrariamente a quanto Lff ern -ito da ricorrente, risulta avvenuta il 9 ottobre 2019 ed effettivamente accertata, dati Jon( and i provvedimento impugnato richiamando, in premessa, anche l'attestazione cel cc r tecnico nella procedura esecutiva (arch. [OSCURATO:PERSONA]). Quanto alla rilevata sopravvenuta carenza di interesse in capo all'odiel no re rrente deve osservarsi che, come è noto, colui che avanza la richiesta di prccedirn: rito d esecuzione deve essere portatore di un interesse concreto alla rimozione di in pre judizic derivato dal provvedimento, interesse che la Corte di appello ha legittimanente ,sclusc sul presupposto che la procedura di esecuzione che l'incidente proposto tendeva ad 'ffician era stata ormai portata a compimento con la completa demolizione del manufzitto ab . sive. Il ricorrente, inoltre, non spiega di quali altri interessi giuridicamente rilev arti zi edurrE la "inesistenza, nullità ed inefficacia della ingiunzione" e la "inammissibilità della incji inzion( esecutiva" egli sarebbe portatore, palesandosi pertanto tale affermazione c)rle cgl tua( generica. Quanto appena detto evidenzia anche l'assenza di un interesse concrete ir -apo a ricorrente ad impugnare il provvedimento del giudice dell'esecuzione, richiest ) dal 'í r -t. 568 comma 4 cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugra; iONE Si è infatti già avuto modo di osservare - in un caso in cui l'inammissibilita dell' r di esecuzione oggetto di ricorso per cassazione era stata dichiarata per caren:e di r ieress n in considerazione del fatto che il condannato aveva documentato di avere già pr3 'vedutc all'imposta demolizione — che l'interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4, c )c. pre pen deve essere collegato agli effetti primari e diretti dell'atto da impugnare e susiste 3 110 se i gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole, determ nani() pe • l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente; mente gli i i tere3s di mero fatto non sono apprezzabili dall'ordinamento giuridico e un provvedin ie 'ne i datum, come nella specie l'ingiunzione a demolire un manufatto già demol to, rivo il concreto di effettività, non è idoneo a produrre alcuna conseguenza pregiudizievoL che i destinatario dell'atto abbia interesse ad eliminare (così, Sez. 3, n. 24272 del 2z/120"IC Abbagnale, Rv. 247685).Vt.-7 3. In ogni caso, il ricorso risulta anche manifestamente infondato. Nel secondo motivo di impugnazione, invero, il ricorrente denuncia la :ne de diritto all'inviolabilità del domicilio e la mancata verifica, da parte del giudice didl esci .1Zi011E della proporzionalità della demolizione; il tutto alla luce dei principi affermati fili a Cc .te EDI come interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte. Ricorda a tale proposito il Collegio come si sia affermato (Sez. 3, n. 7232 dal EI ./202C Costante non ancora massimata), richiamando pressoché testualmente alt -a prg ':e.derit( pronuncia che aveva preso in considerazione l'a questione tenendo anchE co io de precedenti (Sez. 3, n. 15141 del 20/2/2019, Pignalosa, non massimata), il prin2ipio s :-cond( il quale l'art. 8 CEDU non evidenzia alcun diritto "assoluto ° ad occupare un im -n )binE anch( se abusivo, solo perché casa familiare, con la conseguenza che l'esecuzionE c etto "dine d demolizione di un manufatto abusivo, che afferma in concreto il diritto dell(' colle ,ivit2 z rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripi stinan l'equilibrio urbanistico-edilizio violato, non contrasta con il diritto al rispetto de la vita privut( e familiare e del domicilio tutelato dalla convenzione EDU. La menzionata decisione è stata richiamata anche in una successiva protiulci a ISez. 3 n. 2282 del 10/12/2020 (dep. 2021), Giovannetti, non ancora massimata). Ancor più recentemente altra pronuncia (Sez. 3, n. 39167 del 7/9/201 Na ; ri, noi ancora massimata) ha nuovamente analizzato nel dettaglio la giurispruden::a dell: Co -t( EDU e quella di questa Corte, affrontando anche in maniera specifica la questior dell( proporzionalità sulla quale insiste l'odierno ricorrente. Quanto rilevato dalla sentenza Negri merita dunque di essere qui ripropo ;ti) p -E ;soct-i( testualmente. Ricorda la sentenza che il significato del principio di proporzionalità è st atp og ;etto d analitica e rigorosa puntualizzazione da parte della stessa Corte EDU (sent. 04/0 :'/202C Kanninskas c. Lituania), escludendo espressamente che le condizioni perso!iali de destinatario dell'ordine di demolizione possano avere un peso determinante per asc li dere k violazione del diritto del singolo al rispetto del proprio domicilio, quando cue abbi( consapevolmente costruito la propria abitazione in un'area protetta senza permesso, perché a ritenere altrimenti, si incoraggerebbe un'azione illegale a scapito della tute a 1i diritt ambientali delle altre persone facenti parte della comunità. Sottolineando COM.% ;ti ini de rispetto del principio di proporzionalità, un ruolo rilevante doveva essere attribi to all( garanzie procedurali assicurate, e, in particolare, alla concessione all'interessalo di tu temo( ragionevole per effettuare la demolizione (Sez. 3, n. 35835 del 13/11/202), Or curi noi massimata). La sentenza Negri richiama anche altra decisione (Sez. 3, n. 423 del 14/12/20: (dei) 2021), Leoni, Rv. 280270), ove si è affermato che l'obbligo di osservare I prii ipio d proporzionalità nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobilt Ileigi mem( edificato ed adibito ad abituale abitazione di una persona, costituisce principiò rispenderrt( all'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte EDU ed è applicat ile c a part( del giudice italiano in forza di interpretazione sistematica adeguatrice. Ne ce nriegui- che i dovere di valutare il rispetto del principio di proporzionalità nella fase di es :uzion( dell'ordine di demolizione di un'abitazione illegalmente edificata, secondo 'crient ...:nnente consolidato della Corte EDU, non implica un'assoluta discrezionalità del giudice ma k necessità di rispettare alcuni precisi criteri guida. Innanzitutto, si osserva i seni enza i principio di proporzionalità nell'esecuzione dell'ordine di demolizione di ui r imotik illegalmente costruito assume rilievo secondo l'orientamento consolidato MIE Ce EDI solo quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare e d al do T icilio d una persona di cui all'art. 8 della CEDU e non anche quando viene opposto esclu SiV.31 lente i diritto alla tutela della proprietà, garantito dall'art. 1 del Prot. 1 CEDU (Cori EDL 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria sopra citato; Kaminskas c. I lt rar i soprr citato, solo in relazione all'art. 8 CEDU). Proseguendo nell'esame della sentenza n. 423/2021, la sentenza Negri r ::hiarnr l'attenzione sul fatto che l'esigenza di assicurare il rispetto del principio di p .o )orz ,malità quando attiene ad un manufatto illegalmente edificato, è configurabile escl isiva ,mte ir relazione all'immobile destinato ad abituale abitazione di una persona e ch3, ai fi i dell( valutazione del rispetto del principio di proporzionalità, un rilievo centrale assJrion( da ur lato, l'eventuale consapevolezza della violazione della legge nello svolgimertc del attiviU edificatoria da parte dell'interessato, stante l'esigenza di evitare di incoraggiar( azion illegal in contrasto con la protezione dell'ambiente e, dall'altro, i tempi intercorrenti tra lì d3nitivit delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di e( ecuzir, le, pe consentire all'interessato di "legalizzare", se possibile, la situazione, e d sem( •e un( soluzione alle proprie esigenze abitative. Inoltre, ai fini del giudizio circa I risol-:to de principio di proporzionalità, sono sicuramente rilevanti le condizioni di età ava zatE, : ,ove itr e basso reddito dell'interessato. Queste condizioni, però, aggiunge la sentenza Negri, non risultane , mai esseri considerate, di per sé sole, risolutive, o perché valutate congiuntamente ai tempi nter xgrent tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedin 3nto d esecuzione o perché esplicitamente ritenute recessive in caso di ce nsar ‹olezzr dell'illegalità della edificazione al momento del compimento di tale attività e di cono issioni di adeguati periodi di tempo per consentire la regolarizzazione, se possibile, della Si:l ,3ZiOne e per trovare una soluzione alle esigenze abitative. Pertanto, per quanto non suffici-nti pe evitare la demolizione della propria abitazione, le condizioni personali dell'in:e'es3 ito rum possono essere ignorate dal giudicante ma, al contrario, vanno soppesate e cevonò :rovari sede nella motivazione del suo provvedere. 4. Si tratta di argomentazioni del tutto condivisibili che il Collegio intende fa Topi ie - rappresentando come, nella concreta applicazione del "criteri guida" cui s è 'atto ir precedenza riferimento, il giudice dell'esecuzione deve basarsi su elemerr i corri., -eti e( efficacemente dimostrati, considerando, peraltro, che la destinazione del 'irirr cgile a( abituale abitazione presuppone che lo stesso sia effettivamente utili2zato ger ut considerevole lasso di tempo in assenza di soluzioni abitative alternative e che fomtual( consapevolezza della violazione della legge nello svolgimento dell'attività eilif ca ia ber può essere validamente desunta anche dalla motivazione della sentenza di corld 3nriz ovver( da condotte successive. Fatte tali premesse deve rilevarsi, con riferimento al caso in esame, ferma reit ndo l( rilevata carenza di interesse, che le censure formulate dal ricorrente sono caratter z ate d( assoluta genericità, in quanto, al di là dei diffusi richiami alla giurisprudenza, egli si li -rita affermare, senza ulteriori specificazioni, di aver "documentalmente dimostrato" d ner esser( proprietario di alcun appartamento oltre a quello demolito e che un pregiudizio imm r p!nte e( irreparabile gli sarebbe derivato dal fatto di essersi dovuto allontanare dalla casa nel a qual( viveva dal 1996, versando peraltro in gravi condizioni di salute. 5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammiEsi3ile e alli declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, ic ne, quell( del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativaTint2 issata di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen