CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino rigettava l'opposizione ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 10.11.2021 del Giudice dell'esecuzione; con tale ultimo provvedimento era stata rigetta l'istanza di revoca della confisca disposta in data 27.09.2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in sede di archiviazione del reato di cui all'art. 174 d.lgs 42/2004 (avente ad oggetto il dipinto "Gentiluomo col cappello", opera da alcuni esperti attribuita a [OSCURATO:PERSONA] e da altri ad autore italiano del secolo XVI). 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando doglianza, con la quale deducono vizio della motivazione e mancata assunzione di prova decisiva. Argomentano che l'ordinanza impugnata risulta viziata per omessa motivazione in ordine alle numerose censure mosse con l'originario atto di ricorso, poi riqualificato dalla Corte di Cassazione quale opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen. In particolare, si deduce che: al momento del sequestro l'eventuale e generica ipotesi di reato in contestazione atteneva al reato ex art. 174 d.lgs 42/2004 consumatosi in. epoca individuabile nell'anno 2003; in sede di emissione del provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato era stata disposta la confisca del dipinto "Gentiluomo col cappello" in difetto dell'accertamento della penale responsabilità, senza considerare l'applicabilità dell'art. 578-bis cod.proc.pen., introdotta in epoca anteriore al disposto sequestro, ed il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 13539/2020 in tema di confisca urbanistica; il dipinto nel periodo 2003/2004 non era considerato un bene culturale italiano nè in alcun modo indicato come tale con formale iscrizione nella lista dei beni culturali italiani; la definizione di bene di interesse e di valore artistico italiano era stata introdotta successivamente soltanto con la novella legislativa del 2017 e non applicabile alla fattispecie in esame; la convenzione di Parigi del 1970 era stata ratificata dalla Svizzera con decorrenza dal 3 gennaio 2004 e la legge federale che ne aveva regolamentato la materia era entrata in vigore con valenza retroattiva solo in data 1 giugno 2005 e, comunque, prevedeva un onere di diligenza e verifica sul quadro unicamente in capo a gallerie e operatori professionali; la paternità dell'opera (attribuibile secondo il Pm ed il Giudice per le indagini preliminari [OSCURATO:PERSONA] o ad allievo o alla sua scuola) era stata valutata con riferimento alle valutazioni espresse dal prof. Gentile al prof. Pilo senza considerare compiutamente tutta la documentazione agli atti e, in maniera specifica, il parere redatto dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], storica dell'arte e consulente presso il Tribunale di Roma; era evidente l'estraneità dei ricorrenti rispetto al reato di importazione illecita da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il dipinto, non oggetto di alcuna denuncia, era stato successivamente acquistato in Lugano da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:PERSONA], al quale veniva, poi, trasferimento, pro quota, in virtù di atto di donazione, e l'acquisto così come il successivo trasferimento in Italia era avvenuto nel rispetto delle verifiche e prescritte procedure per l'esportazione del dipinto. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono, nel complesso, infondati. 2. E' opportuno muovere dal chiaro indirizzo esegetico di questa Corte, secondo cui sui beni culturali vige una presunzione di proprietà pubblica con la conseguenza che essi, sulla base di una oramai ultrasecolare tradizione normativa, appartengono allo Stato italiano in virtù della legge (legge n. 364 del 1909; regio decreto n. 363 del 1913; legge n. 1089 del 1939; articoli 826, comma 2, 828 e 832 del codice civile), la cui disciplina è rimasta sostanzialmente invariata anche a seguito della introduzione del decreto legislativo n. 42 del 2004. Sono fatte salve ipotesi tassative e particolari, nelle quali il privato che intenda rivendicare la legittima proprietà di reperti archeologici o comunque di beni qualificabili come culturali deve fornire la relativa, rigorosa prova, dimostrando, alternativamente che: 1) reperti gli siano stati assegnati in premio per il loro ritrovamento; 2) i reperti gli siano stati ceduti dallo Stato; 3) i reperti siano stati acquistati in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 364 del 1909. Le Sezioni civili di questa Corte (Sez. 1, 10 febbraio 2006, n. 2995, in motivazione) hanno affermato che la legislazione di tutela dei beni culturali, in particolare dei beni archeologici (ma il principio vale anche per gli atri beni di interesse storico-artistico), è informata al presupposto fondamentale, in considerazione dell'importanza che essi rivestono (anche alla luce della tutela costituzionale del patrimonio storico - artistico garantita dall'art. 9 Cost.), dell'appartenenza di detti beni allo Stato, per cui l'art. 826, comma 2, cod. civ. assegna al patrimonio indisponibile dello Stato "le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate": disciplina confermata dalla legge. n. 1089 del 1939, artt. 44, 46, 47 e 49, cui rinvia l'art 932, comma 2, cod. civ.E tale presunzione di proprietà statale non crea un'ingiustificata posizione di privilegio probatorio perché siffatta presunzione si fonda, oltre che sull' id quod plerumque accidit anche su una "normalità normativa" sicché, opponendosi una circostanza eccezionale, idonea a vincere la presunzione, deve darsene la prova (così, in motivazione, Sez. 3 n. 42458 cit.). Da tanto deriva la finalità prioritariamente recuperatoria della confisca stabilita dall'art. 174, comma 3, del d. Igs n. 42 del 2004 (la norma, ora trasfusa nell'art. 518 duodevicies cod.pen. per effetto dell'inserimento del Titolo VIII bis del codice penale a norma dell'art. 1 comma 1) lett b) legge 9 marzo 2022 n. 22, si poneva in una relazione di continuità normativa con l'art. 123, comma 3, del d.lgs n. 490 del 1999 e con il preesistente art. 66 della legge n. 1089 del 1939 i quali, parimenti, prevedevano la confisca del bene culturale che fosse stato illegittimamente esportato verso Paesi esteri); essendo questa volta a ripristinare materialmente la situazione di dominio che, ex lege, lo Stato vanta sui beni in questione, situazione di dominio evidentemente violata attraverso la illecita esportazione del bene in discorso al di fuori dei confini dello Stato. 2. E' stato, quindi, affermato opportuno il condivisibile principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'applicabilità della confisca relativa a beni di interesse storico e artistico oggetto di illecito trasferimento all'estero, prevista dall'art. 174 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (ora trasfuso nell'art. 518 undecies cod.pen. per effetto dell'inserimento del Titolo VIII bis del codice penale a norma dell'art. 1 comma 1) lett b) legge 9 marzo 2022 n. 22), non rilevano i principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, in quanto, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, il provvedimento ablativo non incide sul diritto di proprietà privata. In conseguenza di ciò, la relativa confisca deve essere obbligatoriamente disposta anche se il privato non è responsabile dell'illecito o comunque non ha riportato condanna, fatta salva la sola eccezione che la cosa appartenga a persona estranea al reato, poiché trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale. Si è osservato che non a caso, infatti l'articolo 174 decreto legislativo n. 42 del 2004, stabilisce che la confisca ha luogo ai sensi della disciplina prevista dalla legge doganale, in base alla quale la misura di sicurezza viene disposta anche nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento o di non punibilità, quindi a prescindere da una sentenza di condanna, come invece sarebbe stato necessario nel caso si fosse richiamato l'art. 240 codice penale, essendo stata fatta salva solo l'ipotesi che i beni appartengano a persone estranee al reato, quale ad esempio la persona che abbia acquistato in buona fede (Sez.3, n. 19692 del 21/03/2018,Rv. 272870 - 01; Sez. 3, n. 42458 del 10/06/2015, Rv.265046-01 e Rv.265047 - 01, in fattispecie di decreto di archiviazione emesso per intervenuta prescrizione del reato; Sez. 3, n. 49438 del 04/11/2009, Rv.245862 - 01, con riferimento al previgente art. 123, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 1999). 3. Quanto alla posizione del terzo estraneo al reato, si è affermato che, in tema di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, la confisca prevista dall'art. 174, comma terzo, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere disposta obbligatoriamente, salvo che la cosa appartenga a un soggetto estraneo al reato il quale, tuttavia, in caso di collegamento del proprio diritto con l'altrui reato, ha l'onere di provare il proprio affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza sulla liceità della provenienza del bene che renda scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza. (Sez.3, n. 11269 del 10/12/2019, dep.02/04/2020, Rv.278764 - 02) e che non può ritenersi estraneo alla commissione del reato - e, pertanto, non destinatario della confisca obbligatoria del bene ai sensi dell'art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004 - non solo c:olui che, con il suo comportamento, anche solo colposo, abbia dato causa al fatto costituente illecito penale, ma anche colui che abbia tratto consapevole giovamento dalla sua commissione, dovendosi individuare il contenuto di tale giovamento in qualsivoglia condizione di favore, pure non materiale, derivata dal fatto costituente reato (Sez.3, n. 22 del 30/11/2018, dep.02/01/2019, Rv. 274745 - 04). 4. Nel caso di specie, la motivazione dell'ordinanza impugnata è in linea con i suesposti principi di diritto. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha correttamente evidenziato che sebbene il procedimento penale non si sia concluso con una affermazione di responsabilità, la confisca va disposta in considerazione del carattere obbligatorio della stessa e della commissione del reato di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, a nulla rilevando la mancata individuazione degli autori del reato o il fatto che il reato risulti estinto per prescrizione. Inoltre, il Giudice dell'esecuzione ha anche motivatamente escluso, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, la ricorrenza della buona fede dei ricorrenti, sulla base di plurimi elementi di fatto, i quali complessivamente valutati, sono stati ritenuti dimostrativi dell'assenza di un legittimo affidamento meritevole di tutela (fino al 2003 il bene si trovava sul territorio italiano, dal quale era, poi, inspiegabilmente sparito, costituendo nel 2004 l'oggetto di una compravendita, con scrittura privata conclusa in Lugano, tra il Ricci e l'Ongaro, senza che nell'atto venisse indicato il prezzo di vendita; l'Ongaro non aveva fornito prova documentale a riscontro della legittima circolazione del bene; nella scrittura privata del 2004 l'Ongaro dichiarava di acquistare il dipinto attribuendolo a [OSCURATO:PERSONA], mentre in sede di richiesta di certificato di avvenuta importazione all'[OSCURATO:PERSONA] di Torino, attribuiva il dipinto, genericamente, alla scuola veneta; l'Ongaro, in sede di s.i.t., aveva dichiarato di aver acquistato il dipinto con un socio occulto - [OSCURATO:PERSONA] che aveva, poi. ceduto la sua quota al figlio [OSCURATO:PERSONA] -, di non essere in possesso di documentazioni attestante la provenienza del quadro e di non aver richiesto accertamenti al momento dell'acquisto; il Ricci, in sede di s.i.t., dichiarava di aver prelevato il dipinto dall'Italia e di averlo portato in Svizzera senza passare dall'[OSCURATO:PERSONA] e di averlo, poi, venduto all'Ongaro). Rispetto a tale adeguato e corretto percorso argomentativo, risultano, pertanto, infondate le doglianze mosse dai ricorrenti, i quali, peraltro, propongono anche rilievi in fatto, volti ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie poste a fondamento del giudizio di esclusione della situazione di buona fede in capo agli stessi, non consentita in sede di legittimità. 5. Nè coglie nel segno la dedotta violazione dell'art. 578-bis cod.proc.pen. Innanzitutto, dalla stessa ordinanza impugnata non risulta che nell'atto di opposizione, sia stata fatta questione circa l'accertamento della sussistenza del reato per il quale è intervenuta la confisca, con conseguente inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Va infatti ribadito che, con riferimento all' incidente di esecuzione, cui il principio di cui all'art. 606, comma 3, cit. è applicabile per identità di ratio, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non sia stato chiamato a decidere (Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421; Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Perrone, Rv. 215976). La doglianza è, comunque, infondata, in quanto la norma invocata, essendo collocata all'interno del libro IX del codice di rito relativo alle "impugnazioni", non potrebbe in alcun modo riferirsi alla fase esecutiva (Sez.3, n. 11269 del 10/12/2019, Rv.278764 - 02, in motivazione; Sez.3, n. 22 del 30/11/2018, dep.02/01/2019, Rv. 274745, in motivazione). In ogni caso, anche prescindendosi dal formale riferimento a tale disposizione operato col motivo, l'assunto per cui la confisca nella specie disposta sarebbe illegittima perché operata in assenza di pronuncia di condanna si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, appena richiamata, in ordine alla riconosciuta possibilità di disporre la confisca obbligatoria anche con il decreto di archiviazione ed all'affermazione che la confisca prevista dall'art. 174 del d.lgs. n. 42 del 2004, deve essere obbligatoriamente disposta, trattandosi di misura recuperatoria di carattere amministrativo, che prescinde dall'accertamento di una responsabilità penale. 6. Neppure ha pregio la doglianza con la quale si deduce che il dipinto, al momento dell'acquisto da parte dei ricorrenti, non era oggetto di formale iscrizione nella lista dei beni culturali italiani.Va, infatti, ricordato che questa Corte ha affermato che, nel caso di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca prevista dall'art. 174 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, indipendentemente dal fatto che, sui beni oggetto di esportazione clandestina, sia stata effettuata la dichiarazione di interesse culturale (Sez.3, n. 17223 del 03/11/2016,dep.06/04/2017, Rv.269627 - 01). 7. Del tutto generico e privo di concretezza, infine, è il riferimento alla applicabilità in maniera di prevalenza rispetto alla normativa statale della normativa svizzera in punto confisca e dei criteri di valutazione di diligenza dei terzi estranei al reato. 8. Consegue, pertanto, il rigetto dei ricorsi e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.