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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37385/2022

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seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30138 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 450/03/2021, depositata in data 20 aprile 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Toscana aveva accolto parzialmente l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 578/02/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 1536 ai fini IMU per l'anno 2013; - in punto di fatto dalla sentenza impugnata si evince che: 1) avverso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2013, la [OSCURATO:PERSONA] sociale aveva fatto ricorso alla CTP di Firenze deducendo di avere diritto all'esenzione dall'imposta in quanto i locali erano destinati allo svolgimento di attività non commerciali trattandosi di attività senza scopo di lucro; in subordine, chiedeva una riduzione dell'imposta per attività promiscua; 2) la CTP di Firenze, con sentenza n. 578/02/2019, aveva rigettato il ricorso ritenendo non spettasse l'agevolazione attesa la mancata presentazione da parte della contribuente della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] (enti non commerciali) e la mancata prova degli spazi - per i quali non sussisteva separato accatastamento - utilizzati per le due attività (commerciali e non); 3) avverso la sentenza di primo grado la contribuente aveva proposto appello e aveva controdedotto il Comune chiedendo la conferma della detta decisione; -in punto di diritto, la CTR ha affermato che, avendo la Fondazione fornito tutti i dati per dimostrare che la maggior parte dei locali erano stati utilizzati senza scopo di lucro, e non avendo il Comune contestato detti dati, risultava imponibile il 19,61% della superficie utilizzata (ovvero il 9,27% di occupazione non considerando i campi sportivi e le tribune ai fini commerciali) e quindi una percentuale del 14,4% del totale indicato con conseguente riconoscimento di una esenzione parziale per utilizzo promiscuo degli immobili in questione; - la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; - il Comune ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR, nell'accogliere parzialmente l'appello della contribuente, ritenuto imponibile soltanto il 14,4% del totale indicato, omettendo di esaminare e di pronunciare in ordine alla circostanza relativa alla mancata presentazione della dichiarazione IMU/ENC, quale presupposto informativo obbligatorio ai fini del riconoscimento dell'esenzione; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera i, del D.Lgs. n. 504/1992, nonché dell'art. 1, comma 770 della L. n. 160/19 e art. 6 DM 19/11/2012 n. 200, nonché del D.L. n. 1/2012, per avere la CTR accolto parzialmente l'appello della contribuente quantificando direttamente la superficie imponibile, sulla base di dati forniti dalla contribuente asseritamente non contestati dall'Ente impositore, prescindendo del tutto dalla circostanza della omessa presentazione della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] quale presupposto informativo inderogabile ai fini della concessione della agevolazione da rapportarsi alla porzione di immobile in cui si svolgeva l'attività di natura non commerciale; - in dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez.

U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021), il secondo motivo è fondato con assorbimento del primo; - secondo l'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 sono esenti dal pagamento dell'ICI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; - l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 39 del d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, presuppone l'esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell'ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dal medesimo art. 7, non assumendo rilevanza la successiva destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiosi, che non fa venire meno il carattere commerciale dell'attività (Cass. n. 7415 del 2019); -per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IMU degli enti non commerciali, si deve fare riferimento all'art. 91-bis, comma 3, del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 il quale prevede che "a partire dal lo gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione" e che "con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (...) sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali".

Il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, di attuazione del citato comma 3 dell'art. 91-bis, all'art. 6 stabilisce che " gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento.

La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni" (v. al riguardo anche Risoluzione, 11/01/2013, n. 1/DF del Ministero dell'economia e delle finanze); -ai sensi dell'art. 5 del DM 26 giugno 2014 (Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni) "2.

La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014" (termine differito al 30 novembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DM 23 settembre 2014); -dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo.

L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio; -il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v.

Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica; -nella sentenza impugnata la CTR non si è conformata alle suddette norme e principi nel riconoscere alla contribuente (parzialmente) l'esenzione prescindendo del tutto dalla circostanza della omessa presentazione della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA], quale presupposto informativo necessario ai fini della concessione della agevolazione medesima; - in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.

P.Q.

M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30138 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 450/03/2021, depositata in data 20 aprile 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Toscana aveva accolto parzialmente l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 578/02/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 1536 ai fini IMU per l'anno 2013; - in punto di fatto dalla sentenza impugnata si evince che: 1) avverso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2013, la [OSCURATO:PERSONA] sociale aveva fatto ricorso alla CTP di Firenze deducendo di avere diritto all'esenzione dall'imposta in quanto i locali erano destinati allo svolgimento di attività non commerciali trattandosi di attività senza scopo di lucro; in subordine, chiedeva una riduzione dell'imposta per attività promiscua; 2) la CTP di Firenze, con sentenza n. 578/02/2019, aveva rigettato il ricorso ritenendo non spettasse l'agevolazione attesa la mancata presentazione da parte della contribuente della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] (enti non commerciali) e la mancata prova degli spazi - per i quali non sussisteva separato accatastamento - utilizzati per le due attività (commerciali e non); 3) avverso la sentenza di primo grado la contribuente aveva proposto appello e aveva controdedotto il Comune chiedendo la conferma della detta decisione; -in punto di diritto, la CTR ha affermato che, avendo la Fondazione fornito tutti i dati per dimostrare che la maggior parte dei locali erano stati utilizzati senza scopo di lucro, e non avendo il Comune contestato detti dati, risultava imponibile il 19,61% della superficie utilizzata (ovvero il 9,27% di occupazione non considerando i campi sportivi e le tribune ai fini commerciali) e quindi una percentuale del 14,4% del totale indicato con conseguente riconoscimento di una esenzione parziale per utilizzo promiscuo degli immobili in questione; - la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; - il Comune ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR, nell'accogliere parzialmente l'appello della contribuente, ritenuto imponibile soltanto il 14,4% del totale indicato, omettendo di esaminare e di pronunciare in ordine alla circostanza relativa alla mancata presentazione della dichiarazione IMU/ENC, quale presupposto informativo obbligatorio ai fini del riconoscimento dell'esenzione; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera i, del D.Lgs. n. 504/1992, nonché dell'art. 1, comma 770 della L. n. 160/19 e art. 6 DM 19/11/2012 n. 200, nonché del D.L. n. 1/2012, per avere la CTR accolto parzialmente l'appello della contribuente quantificando direttamente la superficie imponibile, sulla base di dati forniti dalla contribuente asseritamente non contestati dall'Ente impositore, prescindendo del tutto dalla circostanza della omessa presentazione della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] quale presupposto informativo inderogabile ai fini della concessione della agevolazione da rapportarsi alla porzione di immobile in cui si svolgeva l'attività di natura non commerciale; - in dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021), il secondo motivo è fondato con assorbimento del primo; - secondo l'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 sono esenti dal pagamento dell'ICI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; - l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 39 del d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, presuppone l'esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell'ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dal medesimo art. 7, non assumendo rilevanza la successiva destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiosi, che non fa venire meno il carattere commerciale dell'attività (Cass. n. 7415 del 2019); -per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IMU degli enti non commerciali, si deve fare riferimento all'art. 91-bis, comma 3, del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 il quale prevede che "a partire dal lo gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione" e che "con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (...) sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali". Il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, di attuazione del citato comma 3 dell'art. 91-bis, all'art. 6 stabilisce che " gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni" (v. al riguardo anche Risoluzione, 11/01/2013, n. 1/DF del Ministero dell'economia e delle finanze); -ai sensi dell'art. 5 del DM 26 giugno 2014 (Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni) "2. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014" (termine differito al 30 novembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DM 23 settembre 2014); -dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. L'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio; -il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica; -nella sentenza impugnata la CTR non si è conformata alle suddette norme e principi nel riconoscere alla contribuente (parzialmente) l'esenzione prescindendo del tutto dalla circostanza della omessa presentazione della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA], quale presupposto informativo necessario ai fini della concessione della agevolazione medesima; - in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte
Sentenza Cassazione n. 37385/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris