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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24755/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con il quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'inosservanza dell'art. 530 cod. pen., per effetto della carenza dell'elemento soggettivo dei delitti di evasione contestati, è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione a pervenire ad una diversa lettura degli elementi probatori in atti, non consentita nel giudizio di legittimità; Considerato che il secondo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione all'omessa declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuati generiche sulla recidiva contestata, è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con il quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'inosservanza dell'art. 530 cod. pen., per effetto della carenza dell'elemento soggettivo dei delitti di evasione contestati, è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione a pervenire ad una diversa lettura degli elementi probatori in atti, non consentita nel giudizio di legittimità; Considerato che il secondo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione all'omessa declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuati generiche sulla recidiva contestata, è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo
Sentenza Cassazione n. 24755/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris