CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11923/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMO Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 come convertito; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni: del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, od il rigetto, del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della stesa parte civile; dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e la riforma dell'impugnata sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna mn ordine al reato di truffa pluriaggravata continuata ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale) deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (sarebbe configurabile una mera truffa non aggravata e non continuata; non sarebbero configurabili le circostanze aggravanti di cui agli artt. 112 e 61, comma primo, n. 7 e n. 9, cod. pen.) ed al complessivo trattamento sanzionatorio, con diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondati. 1. Il ricorso reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello. 1.2. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento dell'affermazione di responsabilità in continuazione e della configurazione delle circostanze aggravanti contestate, gli elementi indicati a pagg. 2 e seguenti della sentenza impugnata, ed in particolare l'accertata falsità dei titoli che l'imputato ha personalmente presentato per l'incasso, la pluralità di pp.00. alle quali i predetti titoli erano riconducibili (ad integrazione della ritenuta pluralità di reati, unificati dal vincolo della continuazione), il numero dei concorrenti nel reato, non tutti identificati (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), la rilevante entità del danno patrimoniale arrecato alle pp.00. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, nonché amplius, con dettagliata disamina, operata singolarmente per ciascun reato, pagg. 8 e seguenti della sentenza emessa dal Tribunale), evidenziando altresì l'assoluta genericità del motivo di gravame riguardante l'ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 9, cod. pen. 1.3. La Corte di appello si è anche correttamente conformata, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti accertati, all'orientamento, che il collegio condivide e ribadisce, per il quale, ai fini dell'applicazione della circostan2:a aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico (Sez. 2, n. 38614 del 17/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260827 - 01: fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico a "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", osservandosi tra l'altro che i servizi finanziari e commerciali forniti dalla società - quali la gestione del risparmio, delle carte prepagate, ecc. - risultano meramente complementari rispetto alla originaria finalità pubblica, tuttora perseguita in via prevalente, relativa all'espletamento del servizio di spedizione e di recapito della corrispondenza; conforme, Sez. 2, n. 20683 del 13/05/2022, Carrieri, Rv. 283406 - 01, che ancora una volta ha riconosciuto la qualifica di ente pubblico a "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", osservando, tra l'altro che, essendo il suo capitale sociale partecipato in via maggioritaria dallo Stato, il danno ridonda sul patrimonio pubblico, cui l'aggravante intende apprestare una particolare protezione). 1.4. La Corte di appello ha, infine, ancora una volta incensurabilrnente valorizzato - a fondamento della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, con diniego delle circostanze attenuanti generiche -, il disvalore della condotta reiteratamente posta in essere dall'imputato, in difetto di elementi sintomatici di apprezzabile meritevolezza, tal non essendo, per legge, la mera incensuratezza. 2. In considerazione della totale inammissibilità del ricorso, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. n. 217266).3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. 3.2. L'imputato va, infine, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che liquida in comple