CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 01509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5985/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente principale e controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4116/2022 depositata il 08/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Rilevato che il controricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 5985/2023 Numero sezionale 90/2026 Numero di raccolta generale 1509/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., si deve provvedere sulle spese processuali, che possono essere integralmente compensate fra le parti P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 12/01/2026 La Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 5985/2023 Numero sezionale 90/2026 Numero di raccolta generale 1509/2026 Data pubblicazione 23/01/2026