CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1983
Cassazione n. 09319/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (_ Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricors t/a- t cut 9,f-- e -n v ,r rilevato che la Corte di appello ha debitamente indicato le ragioni che la ha no indotta a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia consapevolmente impiegato alle sue dipendenze un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno e già destinatario di provvedimento di espulsione; che l'imputato, con entrambi i motivi di appello, articola contestazioni che si palesano generiche perché evocative di emergenze istruttorie — quali le dichiarazioni rese dai testimoni escussi su sua indicazione e la documentazione relativa alla cessione dell'impresa — che non sono state allegate, sicché il ricorso si palesa, sotto questo aspetto, carente di autosufficienza; che le obiezioni vedenti sull'assenza, in concreto, di poteri gestori e la conseguente ignoranza della condizione di irregolarità del lavoratore si pongono, del resto, in chiave di mera confutazione rispetto ai solidi argomenti spesi dai giudici di merito per attestare la titolarità, al momento dell'accesso della Guardia di Finanza, dell'impresa in capo a [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità, per manifesta infondatezza del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso