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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 26858/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza del 6/7/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO in data 27/3/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione aggravata, falso in certificati e autorizzazioni amministrative e truffa di cui agli artt. 648, 477 e 482 e 640 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Vizio di motivazione in relazione al reato di ricettazione.

Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. sarebbe carente e contraddittoria a fronte dell'assenza di elementi dimostrativi del coinvolgimento della ricorrente nella commissione del reato.1.2.

Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.

Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la dichiarazione di responsabilità per tale reato si fonderebbe su di una mera affermazione apodittica, resa in assenza di elementi dai quali poter inferire che la ricorrente abbia partecipato alla condotta di falsificazione materiale dei documenti.

1.3. Vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa.

Nel terzo e ultimo motivo la difesa evidenzia che il provvedimento impugnato sarebbe manifestamente illogico anche quanto alla ritenuta partecipazione della ricorrente al reato di truffa a nulla rilevando sul punto la circostanza che il teste Messina abbia riconosciuto in fotografia la coimputata [OSCURATO:PERSONA].

2. In data 23 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nei tre motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità per i reati di ricettazione, contraffazione e truffa evidenziando che le conclusioni dei giudici di merito sarebbero contraddittorie e illogiche e che si fonderebbe su elementi privi di effettivo rilievo dimostrativo.

Le doglianze circa la logicità e la completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale, sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle generiche critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica con i riferimenti alle dichiarazioni rese dai testi Messina e Starvaggi e, soprattutto, alla circostanza che la ricorrente è risultata essere la persona che ha materialmente redatto il modulo necessario per il prelievo con i dati relativi alla persona offesa e ai riconoscimento della stessa effettuato dal teste Zito nella persona ritratta nella foto n. 2, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'''iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, deo. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

In tal modo, infatti, la Corte territoriale ha dato conto degli elementi sui quali si fonda la conclusione circa il contributo fornito nella commissione dei reati contestati e ogni diversa e censura sul punto, tesa a sollecitare una diversa e non consentita lettura degli elementi emersi, non è consentita e risulta comunque manifestamente infondata.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza del 6/7/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO in data 27/3/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione aggravata, falso in certificati e autorizzazioni amministrative e truffa di cui agli artt. 648, 477 e 482 e 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione al reato di ricettazione. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. sarebbe carente e contraddittoria a fronte dell'assenza di elementi dimostrativi del coinvolgimento della ricorrente nella commissione del reato.1.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la dichiarazione di responsabilità per tale reato si fonderebbe su di una mera affermazione apodittica, resa in assenza di elementi dai quali poter inferire che la ricorrente abbia partecipato alla condotta di falsificazione materiale dei documenti. 1.3. Vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa. Nel terzo e ultimo motivo la difesa evidenzia che il provvedimento impugnato sarebbe manifestamente illogico anche quanto alla ritenuta partecipazione della ricorrente al reato di truffa a nulla rilevando sul punto la circostanza che il teste Messina abbia riconosciuto in fotografia la coimputata [OSCURATO:PERSONA]. 2. In data 23 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei tre motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità per i reati di ricettazione, contraffazione e truffa evidenziando che le conclusioni dei giudici di merito sarebbero contraddittorie e illogiche e che si fonderebbe su elementi privi di effettivo rilievo dimostrativo. Le doglianze circa la logicità e la completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle generiche critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica con i riferimenti alle dichiarazioni rese dai testi Messina e Starvaggi e, soprattutto, alla circostanza che la ricorrente è risultata essere la persona che ha materialmente redatto il modulo necessario per il prelievo con i dati relativi alla persona offesa e ai riconoscimento della stessa effettuato dal teste Zito nella persona ritratta nella foto n. 2, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'''iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, deo. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). In tal modo, infatti, la Corte territoriale ha dato conto degli elementi sui quali si fonda la conclusione circa il contributo fornito nella commissione dei reati contestati e ogni diversa e censura sul punto, tesa a sollecitare una diversa e non consentita lettura degli elementi emersi, non è consentita e risulta comunque manifestamente infondata. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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