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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12709/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; f [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli - in funzione di Giudice dell'esecuzione - ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra due reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e rispettivamente giudicati con le sentenze del Tribunale di Napoli n. 2268/2008 del 05/03/2008 (irrevocabile il 22/12/2008), di condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro cinquemila di multa e del Tribunale di Arezzo n. 496/2007 del 26/04/2007 (irrevocabile il 30/11/2007), di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro cinquemila di multa.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, denunciando erronea applicazione della legge penale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per aver il Tribunale rideterminato la pena in complessivi anni tre e mesi tre di reclusione ed euro settemila di multa, mancando però di procedere all'indicazione della pena base dalla quale muovere per giungere a tale determinazione, oltre che - in maniera consequenziale - omettendo di specificare l'entità dell'aumento operato, a titolo di continuazione, in relazione al reato satellite.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, il principio di diritto scolpito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione - in tema di reato continuato - è nel senso che il giudice, laddove proceda alla determinazione della pena complessiva quale esito della ritenuta unificazione di singoli reati sotto il vincolo della continuazione, deve non solo individuare il reato più grave e specificarne la pena base, ma anche procedere all'indicazione - sorretta da adeguata motivazione - dei distinti aumenti di pena correlati a ognuno dei reati satellite; tanto al fine di permettere una completa verifica, sia in ordine al rispetto della relazione di proporzionalità fra le singole pene, sia relativamente al fatto che non venga effettuato - in maniera surrettizia - un cumulo materiale fra pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).

2.1. Nella concreta fattispecie, il provvedimento impugnato è carente sia per ciò che inerisce all'indicazione del reato più grave e della relativa pena, sia per quanto attiene alla motivazione inerente alla commisurazione dell'aumento correlato al reato satellite.

3. Ricorre pertanto il lamentato vizio di omessa motivazione dell'impugnato provvedimento.

Trattasi di patologia della decisione specificamente ricorribile per cassazione, stante l'evidente interesse alla precisa determinazione del trattamento sanzionatorio.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al profilo relativo alla determinazione della pena nei sensi sopra chiariti e con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli - in funzione di Giudice dell'esecuzione - ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra due reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e rispettivamente giudicati con le sentenze del Tribunale di Napoli n. 2268/2008 del 05/03/2008 (irrevocabile il 22/12/2008), di condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro cinquemila di multa e del Tribunale di Arezzo n. 496/2007 del 26/04/2007 (irrevocabile il 30/11/2007), di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro cinquemila di multa. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, denunciando erronea applicazione della legge penale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per aver il Tribunale rideterminato la pena in complessivi anni tre e mesi tre di reclusione ed euro settemila di multa, mancando però di procedere all'indicazione della pena base dalla quale muovere per giungere a tale determinazione, oltre che - in maniera consequenziale - omettendo di specificare l'entità dell'aumento operato, a titolo di continuazione, in relazione al reato satellite. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, il principio di diritto scolpito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione - in tema di reato continuato - è nel senso che il giudice, laddove proceda alla determinazione della pena complessiva quale esito della ritenuta unificazione di singoli reati sotto il vincolo della continuazione, deve non solo individuare il reato più grave e specificarne la pena base, ma anche procedere all'indicazione - sorretta da adeguata motivazione - dei distinti aumenti di pena correlati a ognuno dei reati satellite; tanto al fine di permettere una completa verifica, sia in ordine al rispetto della relazione di proporzionalità fra le singole pene, sia relativamente al fatto che non venga effettuato - in maniera surrettizia - un cumulo materiale fra pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). 2.1. Nella concreta fattispecie, il provvedimento impugnato è carente sia per ciò che inerisce all'indicazione del reato più grave e della relativa pena, sia per quanto attiene alla motivazione inerente alla commisurazione dell'aumento correlato al reato satellite. 3. Ricorre pertanto il lamentato vizio di omessa motivazione dell'impugnato provvedimento. Trattasi di patologia della decisione specificamente ricorribile per cassazione, stante l'evidente interesse alla precisa determinazione del trattamento sanzionatorio. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al profilo relativo alla determinazione della pena nei sensi sopra chiariti e con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
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