CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 22185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, per insussistenza del dolo in quanto l'imputato non sarebbe stato consapevole della qualità di agenti di polizia dell'agente che stava presidiando alle operazioni di sostituzione della porta dell'abitazione pubblica abusivamente occupata dal ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 582,585, 576 n. 1 cod. pen. tenuto conto che l'agente si era immediatamente qualificato all'arrivo dell'imputato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consigliere relatorté Pre71d