CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 10191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 27515-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’INPS, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 74 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 380/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE - [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 497/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.con sentenza n. 380/2016, depositata il 15 novembre 2016, la Corte di appello di Lecce - sezione Distaccata di Taranto - , in riforma della decisione di primo grado, R.G.N. 27515/2017 Pag.accertava il diritto di [OSCURATO:PERSONA], dipendente I.N.P.S., alla retribuzione corrispondente alle mansioni di fatto svolte di cui alla posizione C4 a decorrere dal 21.1.2003 sino al 3.4.2008 e conseguentemente condannava l’INPS al pagamento delle differenze stipendiali tra il livello di inquadramento (C3) e quello superiore (C4) nonché dell’indennità di posizione organizzativa ex art. 17 del c.c.n.l. enti pubblici non economici dal 21.1.2003 e fino a novembre 2006; respinte preliminarmente le eccezioni di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado reiterata dall’INPS e quella afferente alla interruzione di prescrizione sollevata dall’appellante (prescrizione che ancorava al 21.1.2008, data certa), la Corte territoriale condivideva la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso la possibilità di attribuzione della superiore posizione C4; riteneva che la domanda afferente alle differenze retributive fosse, invece, fondata; rilevava dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e dall’esito delle deposizioni testimoniali l’attribuzione e lo svolgimento di compiti rientranti nella posizione C4; in particolare, evidenziava che la Muliere era stata responsabile del processo pensioni per il settore Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ed altre Amministrazioni, coordinando gruppi di lavoro, firmando ferie e permessi e, dunque, avendo una responsabilità ricollegabile alla posizione C4; riteneva spettanti anche le differenze relative alla posizione organizzativa rilevando che, pur in assenza del presupposto del contratto integrativo dell’allora vigente c.c.n.l. (contratto intervenuto nel 2006), il relativo riconoscimento si fondava sul precetto costituzionale sancito nell’art. 36 Cost.; 2. avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’I.N.P.S. con tre motivi, cui ha resistito la Muliere con controricorso. Considerato che: 1. con il primo motivo l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, degli artt. 1362 cod. civ. e ss. -anche con riferimento all’allegato A - Declaratoria delle Aree del c.c.n.l. Enti pubblici economici 1998/2001 (Area C/C3-C4) nonché all’allegato B1 del c.c.i.e. INPDAP 1999-2001 (Area C/C3-C4) -, dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost ed in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU; dopo un’ampia esposizione delle norme, soprattutto contrattuali collettive e regolamentari interne, l’Istituto lamenta che la Muliere, pur addetta ad un processi organizzativo, non poteva ritenersi responsabile dello stesso (con diritto alla posizione R.G.N. 27515/2017 Pag.contrattuale C4), essendo in realtà solo responsabile di un sub process o ( o linea ) inserito all’interno di macroaree o dell’intero processo ‘produttivo’, avendo dunque la responsabilità di un segmento o linee del processo e non dell’intero processo; in particolare deduce che la Corte territoriale avrebbe fatto confusione tra la ‘responsabilità’ che caratterizza la figura del ‘facilitatore di processo’ (Area C/C3) e del ‘responsabile del processo’ (Area C/C4) ed il complesso percorso di cambiamento organizzativo delle strutture centrali e decentrate dell’Istituto, determinato dal decentramento di attività della Direzione Generale - che si era spogliata definitivamente di ogni diretta gestione di attività produttive - alle [OSCURATO:PERSONA]; 2. con il secondo motivo l’INPS denuncia deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, degli artt. 1362 cod. civ. e ss. –anche con riferimento agli artt. 17 e 18 del c.c.n.l. enti pubblico non economici nonché dell’art. 13 “Posizioni organizzative” del c.c.i.e. Inpdap 1999-2001 (Area C/C3-C4), in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost ed in particolare, del comma7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU; ricorda che l’indennità di posizione organizzativa è stata prevista solo per i ruoli di responsabilità (non riconoscibili nella fattispecie in esame) e rileva che la stessa era stata istituita dal c.c.i.e. del 2006 e quindi nessuna rivendicazione poteva essere effettuata nel periodo ante1.12.2006; 3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, degli artt. 112 cod. proc. civ. e 22, comma 36, della l. n. 724/1994, in relazione alla violazione dei principi di cui all’art.111 Cost.ed in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU; 4. il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato (v. Cass.n. 31111/2021, Cass. 29093/2019); è inammissibile nella parte in cui il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione della declaratoria dei profili professionali contenuta nel contratto collettivo integrativo di ente; l’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 si riferisce ai contratti collettivi nazionali di lavoro sicché peri contratti integrativi la denuncia in sede di legittimità può riguardare solo la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale; opera, quindi, il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui "in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di R.G.N. 27515/2017 Pag.violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ. e ss."; il ricorrente per cassazione, del resto, deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità; il ricorso, peraltro, si fonda su una pretesa erronea interpretazione, da parte del giudice di merito, di disposizioni collettive e direttive aziendali ma non chiarisce le ragioni giuridiche per cui l’interpretazione del giudice di merito, esente da vizi logici, risulti erronea, limitandosi a contrapporre a quella della Corte di merito una diversa interpretazione e valutazione della disciplina collettiva e regolamentare invocata, peraltro fondata su insindacabili accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito; il c.c.n.l. del 16 febbraio 1999 per i dipendenti del compatto enti pubblici non economici inserisce nell’Area C il personale “competente a svolgere tutte le fasi del processo” che opera “a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum”, e, quindi, differenziata in ragione della pluralità di ruoli organizzativi, di tipo sia gestionale (operatore di processo, facilitatore di processo, responsabile di processo, responsabile di struttura) che professionale (esperti di progettazione, specialisti di organizzazione); nella declaratoria generale dell’Area si precisa che il personale nella stessa inserito "costituisce garanzia di qualità dei risultati, della qualità, di circolarità delle comunicazioni interne, di integrazione delle procedure, di consulenza specialistica"; l’Area C, quindi, si caratterizza per il livello di conoscenze richiesto al dipendente in ragione della capacità di quest’ultimo di svolgere tutte le fasi del processo, garantendo la qualità del risultato e con assunzione di responsabilità che, seppure graduata con riferimento allo sviluppo professionale all’interno dell’AREA stessa, è elemento richiamato intutti i profili; la posizione C3 presuppone "la capacità di gestire e regolare i processi di produzione sulla base di una visione globale dei processi produttivi della struttura organizzativa di appartenenza; attitudini al ‘problem solving’ rapportate al particolare livello di responsabilità; capacità di operare orientando il proprio contributo professionale all’ottimizzazione del sistema, al monitoraggio sistematico della qualità e alla circolarità delle informazioni; capacità di gestire le varianze del processo in funzione del ‘cliente’; attitudine alla cooperazione e all’integrazione operativa e R.G.N. 27515/2017 Pag.funzionale, capacità di gestire teams di lavoro anche interfunzionali guidando e motivando gli appartenenti al gruppo”; la posizione C4 presuppone “l’assunzione di responsabilità formale in ordine alla conduzione di strutture organizzative e alla gestione delle risorse nell’obiettivo di contribuire responsabilmente allo sviluppo e all’integrazione delle conoscenze rilevanti per i processi aziendali; la partecipazione al sistema di valutazione; la capacità di assumere decisioni anche in situazioni di criticità orientando il proprio contributo all’ottimizzazione del sistema, al monitoraggio sistematico della qualità, alla circolarità delle informazioni, all’integrazione interna ed esterna (...)”; la Corte territoriale ha correttamente interpretato le disposizioni del c.c.n.l., evidenziando che i tratti differenziali fra il personale delle due posizioni, C3 e C4, vanno individuati nell’attribuzione al solo personale C4della responsabilità formale di conduzione di una struttura organizzativa e alla gestione delle risorse nonché al processo di valutazione, con responsabilità del raggiungimento dei relativi risultati ed attività di supporto al dirigente nella programmazione e verifica delle attività e nella predisposizione dei percorsi formativi interni; la sentenza impugnata, richiamate le prove documentali e le deposizioni testimoniali, all’esito dell’esame delle stesse ha ritenuto che la lavoratrice era responsabile delprocesso pensioni per il settore Ministero della pubblica Istruzione ed altre Amministrazioni e coordinava anche gruppi di lavoro di colleghi di pari livello, autorizzando ferie e concedendo permessi e dunque svolgeva mansioni riconducibili alla posizioneC4; il giudice di appello si è dunque attenuto al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 8683/2018) secondo cui il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda; il giudizio di merito espresso dalla Corte territoriale sulla natura delle mansioni espletate dalla ricorrente non è sindacabile in questa sede perchétale censura, che il ricorrente formula nel corso del motivo, esula dall’ambito dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e per le sentenze pubblicate nella vigenza dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’Il agosto 2012), nel cui ambito la doglianza va sussunta, rileva solo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti; R.G.N. 27515/2017 Pag.5. il secondo motivo è fondato nei termini di seguito illustrati; va ricordato quanto affermato da questa Corte nella decisione n. 19772/2022 nella quale è stata data continuità al principio secondo cui, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni oalle previsioni dei contratti collettivi, né all’operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost. (Cass. n. 2102/2019; conformi, fra altre: Cass. n. 18808/2013; Cass. n. 14775/2010); è stato in particolare precisato che nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell’ambito dell’organizzazione dell’ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva; ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa (Cass. n. 8141/2018); già Cass., Sez. Un., n. 3814/2011 aveva stabilito che in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori,la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori (conforme Cass. n. 9878/2017); deve, dunque, sussistere, quanto all’indennità di posizione organizzativa che qui rileva, una previa formale istituzione della stessa da parte dell’Amministrazione che costituisce condizione imprescindibile per poter, rispetto a questa, operare la suddetta valutazione di adeguatezza (si veda la citata Cass. n. 8141/2018); diversamente si opererebbe una sostituzione del giudice alla P.A. nelle scelte ad essa riservate; R.G.N. 27515/2017 Pag.solo allorquando la posizione organizzativa sia stata istituita e si accerti che il dipendente abbia svolto con pienezza di poteri le mansioni connesse all’incarico, assumendone la relativa responsabilità, non è corretto valorizzare quei compiti ai soli fini della comparazione fra i livelli di inquadramento ( quello posseduto dal dipendente e quello sotteso alla posizione organizzativa), riconoscendo l’esercizio di fatto delle mansioni superiori, ma escludendo al tempo stesso il conferimento, sempre in via di fatto, della posizione in discussione; nella specie è pacifico tra le parti che la posizione organizzativa in discussione era stata istituita solo a partire dal 1°/12/2006 (si veda anche pag. 21 del controricorso); solo da tale data in poi poteva essere riconosciuto alla Muliere il relativo emolumento; 8. è anche fondato il terzo motivo; questa Corte ha evidenziato che “la pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici non economici, per i quali ricorrono, ancorché i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le ragioni di contenimento della spesa pubblica che sono alla base della disciplina differenziata secondola ratio decidendí prospettata dal Giudice delle leggi” (v. Cass. 10 gennaio 2013, n. 535 e Cass. 5 luglio 2011, n. 14705); 9. in conclusione, va accolto nei termini sopra evidenziati il secondo motivo di ricorso e va, altresì, accolto il terzo motivo e rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Lecce che, in diversa composizione,procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra illustrati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; 10. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, nei s