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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 27138/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Senegal il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 13/1/2023 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Roma accoglieva l'appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento del Gip che, in data 27/7/2022, aveva rigettato l'stanza di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.g. nei confronti del Diouf.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il sostituto del difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 310 cod.proc.pen.

Il difensore sostiene che l'ordinanza impugnata sia stata resa in violazione del principio della doppia devoluzione in quanto il Gip in data 14/4/2022 applicava all'indagato la misura dell'obbligo di presentazione trisettimanale alla P.G. per il solo reato di cui al capo 2b della rubrica provvisoria, titolo annullato dal Tribunale del riesame con provvedimento del 6/6/2022, cui faceva seguito l'appello del P.m.

Con l'ordinanza impugnata, secondo il ricorrente, il collegio cautelare ha illegittimamente esteso il petitum in quanto ha disposto la misura richiesta non solo in relazione al capo 2b ma anche con riguardo al capo 5 della rubrica in assenza di richiesta di una nuova misura. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate.

Consta dal provvedimento impugnato che, dopo l'annullamento dell'ordinanza del Gip in data 14/4/2022, che aveva disposto la misura esclusivamente per i fatti di ricettazione ascritti al capo 2b della rubrica provvisoria, il 10 giugno seguente il P.m. reiterava la richiesta di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione nei confronti dell'indagato, argomentando la gravità indiziaria in relazione ad entrambe le ipotesi di ricettazione ascritte sub 2b e

5. Al diniego della misura opposto dal Gip con ordinanza del 27/7/2022 faceva seguito l'appello definito dal Tribunale del Riesame con il provvedimento in questa sede censurato.

Alla luce della descritta successione risulta la piena legittimità dell'ordinanza impugnata, resa sulla base di rituale domanda cautelare.

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod.proc.pen.

Così deciso in Roma il 19 Maggio 2023 Sentenza a motiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Senegal il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 13/1/2023 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Roma accoglieva l'appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento del Gip che, in data 27/7/2022, aveva rigettato l'stanza di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.g. nei confronti del Diouf.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il sostituto del difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 310 cod.proc.pen. Il difensore sostiene che l'ordinanza impugnata sia stata resa in violazione del principio della doppia devoluzione in quanto il Gip in data 14/4/2022 applicava all'indagato la misura dell'obbligo di presentazione trisettimanale alla P.G. per il solo reato di cui al capo 2b della rubrica provvisoria, titolo annullato dal Tribunale del riesame con provvedimento del 6/6/2022, cui faceva seguito l'appello del P.m. Con l'ordinanza impugnata, secondo il ricorrente, il collegio cautelare ha illegittimamente esteso il petitum in quanto ha disposto la misura richiesta non solo in relazione al capo 2b ma anche con riguardo al capo 5 della rubrica in assenza di richiesta di una nuova misura. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. Consta dal provvedimento impugnato che, dopo l'annullamento dell'ordinanza del Gip in data 14/4/2022, che aveva disposto la misura esclusivamente per i fatti di ricettazione ascritti al capo 2b della rubrica provvisoria, il 10 giugno seguente il P.m. reiterava la richiesta di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione nei confronti dell'indagato, argomentando la gravità indiziaria in relazione ad entrambe le ipotesi di ricettazione ascritte sub 2b e 5. Al diniego della misura opposto dal Gip con ordinanza del 27/7/2022 faceva seguito l'appello definito dal Tribunale del Riesame con il provvedimento in questa sede censurato. Alla luce della descritta successione risulta la piena legittimità dell'ordinanza impugnata, resa sulla base di rituale domanda cautelare. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 19 Maggio 2023 Sentenza a motiv
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