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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2026

Cassazione n. 04541/2026

Testo disponibile della fonte

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ERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19129/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), nonché società [OSCURATO:PERSONA] - già [OSCURATO:PERSONA] – (codice fiscale DE813078670), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente ed alternativamente tra loro, dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71P02 G478 N) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74H06 H007 W), giusta procura speciale e nomina poste in calce ai ricorsi. - RICORRENTI – CONTRO F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 7 1 0 d 2 2 d 9 6 9 6 a 4 3 9 2 7 e 8 6 7 2 9 1 d e 2 0 a 5 7 3 Numero registro generale 19129/2019 Numero sezionale 1335/2026 Numero di raccolta generale 4541/2026 Data pubblicazione 28/02/2026 l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 5468/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 13 dicembre 2018, non notificata.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta di registro complementare in relazione a tre atti [a): del 30 settembre 2012 di costituzione, da parte della società [OSCURATO:PERSONA], della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; b): del 2 ottobre 2012 con cu la [OSCURATO:PERSONA] sottoscriveva l’aumento del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. tramite conferimento di azienda; c): del 30 novembre 2012 con cui [OSCURATO:PERSONA] cedeva la sua intera quota di partecipazione posseduta nella Bilfinger alla società HSG [OSCURATO:PERSONA]], che l’Ufficio, considerandoli nella loro unitarietà, riqualificava ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 29 aprile 1986, n. 131 (da ora anche T.U. registro o solamente TUR);

2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale, rigettava gli appelli riuniti proposti dalle società contribuenti, tra cui quello avanzato da [OSCURATO:SOCIETA];

3. con distinti atti notificati alla sola Agenzia delle Entrate il 13/17 giugno 2019 le società in epigrafe indicate proponevano ricorso per F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 7 1 0 d 2 2 d 9 6 9 6 a 4 3 9 2 7 e 8 6 7 2 9 1 d e 2 0 a 5 7 3 Numero registro generale 19129/2019 Numero sezionale 1335/2026 Numero di raccolta generale 4541/2026 Data pubblicazione 28/02/2026 cassazione contro la menzionata pronuncia; [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi; [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di due motivi; le ricorrenti hanno poi depositato in data 25 gennaio 2026 un'unica memoria illustrativa;

4. l’Agenzia delle Entrate resisteva, notificando controdeduzioni in data 15 maggio 2020, utilizzando il termine di sospensione di cui all’art. 6 d.l. n. 119/2018; [OSCURATO:PERSONA]:

1. i ricorsi per cassazione non sono stati notificati alla società [OSCURATO:SOCIETA]., pure destinataria dell’avviso impugnato e parte nei giudizi di merito;

2. il contraddittorio va integrato nei confronti della suddetta parte pretermessa, il che comporta il rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M. la Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ed assegna termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente, per la notifica alla stessa dei ricorsi per cassazione e della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19129/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e ora [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), nonché società [OSCURATO:PERSONA] - già [OSCURATO:PERSONA] – (codice fiscale DE813078670), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente ed alternativamente tra loro, dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71P02 G478 N) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74H06 H007 W), giusta procura speciale e nomina poste in calce ai ricorsi. - RICORRENTI – CONTRO F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 7 1 0 d 2 2 d 9 6 9 6 a 4 3 9 2 7 e 8 6 7 2 9 1 d e 2 0 a 5 7 3 Numero registro generale 19129/2019 Numero sezionale 1335/2026 Numero di raccolta generale 4541/2026 Data pubblicazione 28/02/2026 l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 5468/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 13 dicembre 2018, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta di registro complementare in relazione a tre atti [a): del 30 settembre 2012 di costituzione, da parte della società [OSCURATO:PERSONA], della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; b): del 2 ottobre 2012 con cu la [OSCURATO:PERSONA] sottoscriveva l’aumento del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. tramite conferimento di azienda; c): del 30 novembre 2012 con cui [OSCURATO:PERSONA] cedeva la sua intera quota di partecipazione posseduta nella Bilfinger alla società HSG [OSCURATO:PERSONA]], che l’Ufficio, considerandoli nella loro unitarietà, riqualificava ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 29 aprile 1986, n. 131 (da ora anche T.U. registro o solamente TUR); 2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale, rigettava gli appelli riuniti proposti dalle società contribuenti, tra cui quello avanzato da [OSCURATO:SOCIETA]; 3. con distinti atti notificati alla sola Agenzia delle Entrate il 13/17 giugno 2019 le società in epigrafe indicate proponevano ricorso per F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 7 1 0 d 2 2 d 9 6 9 6 a 4 3 9 2 7 e 8 6 7 2 9 1 d e 2 0 a 5 7 3 Numero registro generale 19129/2019 Numero sezionale 1335/2026 Numero di raccolta generale 4541/2026 Data pubblicazione 28/02/2026 cassazione contro la menzionata pronuncia; [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi; [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di due motivi; le ricorrenti hanno poi depositato in data 25 gennaio 2026 un'unica memoria illustrativa; 4. l’Agenzia delle Entrate resisteva, notificando controdeduzioni in data 15 maggio 2020, utilizzando il termine di sospensione di cui all’art. 6 d.l. n. 119/2018; [OSCURATO:PERSONA]: 1. i ricorsi per cassazione non sono stati notificati alla società [OSCURATO:SOCIETA]., pure destinataria dell’avviso impugnato e parte nei giudizi di merito; 2. il contraddittorio va integrato nei confronti della suddetta parte pretermessa, il che comporta il rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M. la Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ed assegna termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente, per la notifica alla stessa dei ricorsi per cassazione e della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo. Si comunichi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbra
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