CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 07290/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in conferma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione e di euro 2000 di multa in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e con il secondo, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile e meramente ripetitivo di doglianze esaminate dal giudice a quo e non accolte con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede. In ordine alla prima doglianza, il giudice ha specificato che la pena della reclusione di un anno, un mese e quindici giorni, oltre alla multa di euro 3000,00, determinata in misura non superiore alla media edittale, su cui poi è stata operata la riduzione per la scelta del rito, è congrua ed adeguata in relazione alla qualità e quantità di sostanza stupefacente detenuta, nonché in relazione alla capacità a delinquere dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche se non specifici. Al riguardo, va ribadito che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Ud. (dep. 09/07/2019 ) Rv. 276288) In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bisdisposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente e ha richiamato il certificato penale in atti, anche se non specifici, evidenziando in particolare i reati in materia di armi, contro il patrimonio e il reato evasione, che unitamente al reato oggetto del presente giudizio, denotano la tendenza a trarre le necessarie risorse economiche dall'attività illecita. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensor