CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 06678/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione in relazione alla richiesta della sanzione sostitutiva della libertà controllata — sono inammissibili in quanto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte della Corte d'Appello di Milano. Invero, la sentenza impugnata nega la pena sostitutiva della libertà controllata, in assenza di specifica allegazione circa le condizioni di vita, di collocazione e di lavoro del ricorrente, in virtù delle plurime violazioni del foglio di via, realizzatesi in un arco temporale breve e indice della noncuranza per le prescrizioni impartite, dei numerosi precedenti penali e della personalità del reo, il quale, nel corso degli anni, si è dimostrato restio a intraprendere un percorso rieducativo. Rilevato, pertanto, che il ricorso — nel quale ci si duole del mancato approfondimento di ulteriori indici della personalità di Cestari e si insiste sulla minima rilevanza penale del fatto - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.