CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 07834/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 2067-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],904 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 919/2019 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 03/07/2019 R.G.N. 1442/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2067/2020Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 7834/2026Con sentenza del 3.7.2019 n. 919, la Corte d’appello di Milanoaccoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza delTribunale di Milano che aveva accolto la domanda di FeraVincenzo volta a chiedere l’emissione del provvedimento dicalcolo dell’onere di riscatto degli anni di laurea con domandadel 19.1.1998 di cui aveva conosciuto l’esito di rigetto in data11.8.14 e 1.10.14.Il tribunale ha accolto nel merito la domanda, rilevando che ilallo stesso non imputabili, per cui il termine di decadenza di treanni, decorrente dalla data di comunicazione della decisione delricorso, previsto dall’art. 47 del DPR n. 639/70, decorreva dalgiorno in cui il ricorrente aveva avuto conoscenza del suddettoprovvedimento negativo, quindi dal 25.5.17.La Corte d’appello accoglieva l’appello dell’Inps, disattendendosia l’eccezione di improcedibilità dell’appello per tardività dellanotifica, perché il convenuto costituendosi aveva sanato i vizidella citazione, sia l’ulteriore eccezione d’inammissibilitàdell’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps, ex art. 47 delDPR n. 639 cit., perché, in tesi, formulata per la prima volta inappello, trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio in ogni statoe grado del processo.Nel merito della decisione, l’eccezione di decadenza, ad avvisodella Corte del merito, era fondata, in quanto la domanda diriscatto degli anni di laurea costituisce un trattamentopensionistico a cui risultano applicabili le disposizioni dell’art. 47del DPR n. 639/70 e nella specie era decorso il termine didecadenza di tre anni e 300 giorni dalla presentazione dellaNumero registro generale 2067/2020Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 7834/2026domanda amministrativa, per poter proporre l’azionDeat a pubblicazione 31/03/2026giudiziaria.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorrein cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria,mentre l’Inps resiste con controricorso.Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 164 comma 3 c.p.c.,in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perchéerroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto di estendereanche al grado di appello il principio secondo il quale lacostituzione del convenuto sana i vizi della citazione.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 437 c.p.c., in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto erroneamente,la Corte del merito aveva ritenuto proponibile, per la prima voltanel giudizio di appello, l’eccezione di decadenza, ex art. 47 delDPR n. 639/70, unitamente alle domande nuove propostedall’ente previdenziale.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 47 del DPR n. 639/70,in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corted’appello aveva erroneamente interpretato il termine sancitodalla norma di cui in rubrica e, quindi, aveva ritenuto ilricorrente decaduto dall’azione giudiziaria e non aveva,pertanto, annullato il provvedimento Inps di rigetto, che erastato impugnato: infatti, la medesima Corte avevaNumero registro generale 2067/2020Numero sezionale 904/2026erroneamente ritenuto che il termine di decadenza doNuvmeesros dei r accolta generale 7834/2026essere calcolato dalla data di scadenza dei termini prescritti peDrat a pubblicazione 31/03/2026l’esaurimento del procedimento amministrativo a decorreredalla data di presentazione della richiesta di prestazione, mentreil termine doveva, ad avviso del ricorrente, decorrere dalla datadi comunicazione del ricorso amministrativo, che non era maistato comunicato ed era stato conosciuto solo il 25.5.17.Il primo motivo - in disparte i profili di difetto di specificità,perché non riporta l’atto (corredato della ricevuta pec) la cuitardiva notifica avrebbe dato corso al vizio di nullità denunciato- è infondato, in quanto il termine di dieci giorni entro il qualel’appellante deve notificare all’appellato il ricorsotempestivamente depositato in cancelleria nel termine previstoper l’impugnazione e il decreto di fissazione dell’udienza didiscussione, non ha carattere perentorio (cfr. Cass. n. 172/19),sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimoart.435 c.p.c. (commi 3 e 4) deve intercorrere tra il giorno dellanotifica e quello dell'udienza di discussione (Cass. 29/02/2016,n. 3959; Cass. 21/12/2015, n. 25684; Cass. 16/10/2013, n.23426; Cass. 31/05/2012, n. 8685; Cass. 30/12/2010, n.26489). In particolare, il ricorrente non evidenzia qualeconcreto pregiudizio al suo diritto di difesa sia stato a luiarrecato dalla notifica dell’atto di appello e del decreto difissazione udienza, in un termine superiore a quello di diecigiorni dalla fissazione della data di udienza da parte del giudice.Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono fondati.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il termine didecadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 non siapplica alla domanda amministrativa di riscatto del corso diNumero registro generale 2067/2020Numero sezionale 904/2026laurea, atteso che l'art. 47 concerne le controversie in mNuamteeror idai r accolta generale 7834/2026di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelDleat a pubblicazione 31/03/2026che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenerelo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzionefigurativa in vista dell'incremento del trattamento pensionisticofuturo, mentre l'istituto del riscatto, essendo finalizzato,mediante il pagamento della riserva matematica ex art. 13 dellal. n. 1338 del 1962, alla copertura assicurativa di un periodo incui l'interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potutoottenere il versamento dei contributi che avrebbe invececonseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto preliminaree diverso rispetto a quello previdenziale (cfr. Cass. n.13630/20).Nella specie, il giudizio oggetto di controversia non attiene alriconoscimento immediato di una prestazione pensionistica,quindi, non risulta assoggettato, ai sensi della giurisprudenza diquesta Corte, al disposto dell’art. 47 del DPR n. 639/70,pertanto, va esaminata nel merito il contenuto della richiesta diamministrativa, alla luce dei provvedimenti di rigetto dell’Inpsdell’11.8.14 e dell’1.10.14, per l’incompletezza delladocumentazione relativa alla sussistenza dei presupposti (cfr. p.4 della sentenza impugnata); solo all’esito di tale accertamento,si dovrà verificare il rispetto dell’essenzialità del termine per ilversamento della cd. riserva matematica, ex art. 1457 c.c., ilcui mancato rispetto comporterà la decadenza e la necessità diuna nuova domanda ai fini del riscatto (cfr. Cass. n. 41274/21),con conseguente ricalcolo della riserva, in relazione alla diversasituazione soggettiva del lavoratore e con applicazione dicoefficienti diversi (Cass. n. 23911/25).Numero registro generale 2067/2020Numero sezionale 904/2026Numero di raccolta generale 7834/2026In conclusione, in accoglimento del secondo e terzo motivDoat a pubblicazione 31/03/2026esaminati congiuntamente, rigettato il primo, la sentenza vacassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano,affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il meritodella controversia. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e terzo motivo, rigetta il primo.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.2.26Il Presidente