Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:213
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
18 giugno 2008
Causa T‑164/07 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2003 – Diritti della difesa – Impugnazione irricevibile – Impugnazione infondata»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione)
1° marzo 2007, causa F‑30/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione:
L’impugnazione è respinta. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito
della presente causa.
Massime
1.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Diritti della difesa – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 43)
2.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, art. 51)
1.
Nell’ambito del sistema di valutazione istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata una violazione del principio
del rispetto dei diritti della difesa la consultazione, da parte del valutatore d’appello, del valutatore o dei colleghi di
lavoro del funzionario valutato senza un contraddittorio con quest’ultimo, sempreché gli elementi informativi così raccolti
non differiscano da quelli che sono serviti da fondamento alle valutazioni precedentemente formulate dal valutatore e dal
vidimatore o, se ciò avviene, sempreché il valutatore d’appello non intenda prenderli in considerazione a carico del funzionario
valutato.
(v. punti 28 e 29)
Riferimento: Tribunale 20 novembre 2007, causa T‑308/04, Ianniello/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto
73)
2.
Sostenere, dinanzi al Tribunale di primo grado, che una conclusione del Tribunale della funzione pubblica è erronea, sulla
base di una premessa di fatto diversa da quella sulla quale quest’ultimo è stato chiamato a pronunciarsi, equivale a far valere
un motivo nuovo che estende l’oggetto della controversia e che non può essere dedotto per la prima volta nella fase dell’impugnazione.
Orbene, la competenza del giudice dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata data
ai motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado.
(v. punti 41 e 42)
Riferimento: Corte 1° febbraio 2007, causa C‑266/05 P, Sison/Consiglio (Racc. pag. I‑1233, punto 95 e giurisprudenza ivi citata)