CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 33142/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11853-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIE1 I A CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricarrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 556/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11853 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- RG 11853/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di un verbale ispettivo del 16.12.2009 l'[OSCURATO:PERSONA] aveva revocato alla società [OSCURATO:PERSONA] srl i benefici di omissione contributiva previsti dagli artt. 4 e 25 co. 9 legge n. 223/91, previsti in favore delle imprese che assumevano manodopera licenziata da altra impresa, sul presupposto di un illecito accordo tra l'azienda G&D Confezioni -cedente- e quella cessionaria -[OSCURATO:PERSONA] srl- ed aveva emesso una cartella esattoriale per euro 27.205,58 per oneri e sanzioni. 2. Il giudizio di opposizione veniva definito in grado di appello con la sentenza della Corte di Salerno n. 1703/13 passata in giudicato, che dichiarava l'inefficacia della cartella. 3. Previo ricorso al Tribunale di Salerno la [OSCURATO:PERSONA] srl ne otteneva il decreto n. 988/2015 con il quale veniva ingiunto al'[OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 62.886,10, in conseguenza della suindicata sentenza della Corte di appello. 4. Proposta opposizione dall'ingiunto Istituto, l'adito Tribunale la rigettava e confermava il decreto ingiuntivo relativamente alla minor somma di euro 52.973,75 rispetto a quella maggiore ingiunta. 5. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza n. 556 del 2019, accoglieva il gravame principale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado revocava il decreto ingiuntivo n. 988/2015 e dichiarava assorbito quello incidentale. 6. I giudici di seconde cure precisavano che, in sede monitoria, la società aveva richiesto ed ottenuto, erroneamente, un decreto per un importo più ampio, comprensivo di ulteriori voci di credito (contributi mensili di cui all'art. 8 co. 4 legge n. 223 del 1991) che non potevano ritenersi muniti dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito stesso ed esulavano dalla cartella esattoriale posta a fondamento del giudizio presupposto. Rilevavano, inoltre, che avendo effettuato l'[OSCURATO:PERSONA] lo sgravio dell'importo richiesto in cartella per la differenza di euro 18.564,18 (fatto non contestato) il credito della società risultava azzerato, con la possibilità di richiedere in altra sede le ulteriori voci di credito che esulavano dal giudizio. 1 k RG 11853/2020 7. [OSCURATO:PERSONA] srl proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. L'Agenzia delle Entrate Riscossione- non svolgeva attività difensiva. 8. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 645 e 653 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, perché erroneamente era stato ritenuto dalla Corte territoriale che la domanda tendente ad ottenere il contributo mensile di cui all'art. 8 co. 4 legge n. 223/1991 esulasse dall'oggetto del giudizio quando, invece, esso si riferiva alla pretesa creditoria derivante dalla perdita dei benefici ex lege n. 223/1991 e non già al giudizio di opposizione alla cartella di pagamento dichiarata inefficace che ne costituiva solo un presupposto. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art. 634 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per non avere rilevato la Corte di merito che era stato proprio l'[OSCURATO:PERSONA] ad indicare che la somma di cui [OSCURATO:PERSONA] srl era creditrice era pari ad euro 59.072,60 e tale assunto non era stato mai contestato nel merito. 4. Con il terzo motivo si obietta l'omessa o insufficiente valutazione di un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, per non avere la Corte di appello valutato il prospetto allegato dalla società a corredo del'ingiunzione di pagamento e che risultava del tutto identico a quello versato in atti dall'[OSCURATO:PERSONA], che costituiva, pertanto, riconoscimento del debito. 5. Il primo motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati nella articolazione della doglianza il contenuto degli atti necessari per valutare l'asserito errore della Corte di appello (Cass. n. 17310/2020); la interpretazione della domanda monitoria è, poi, attività riservata al giudice di merito (Cass. n. 31546/2019), non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, come nel caso de quo.RG 11853/2020 1. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. 2. In tema, poi, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 3. Il terzo motivo è, infine, anche esso inammissibile. 4. Invero, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico, come nel caso in esame, è stato comunque preso in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente (pag. 4, 1° cpv, della gravata sentenza) sulla irrilevanza dei prospetti dell'[OSCURATO:PERSONA]. 5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. b. Alla zi~torim di inammissibilltà segue la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano come da dispositivo, con distrazione. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Nulla in ordine a quelle relative alla RG 11853/2020 intimata Agenzia delle Entrate -Riscossione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l'8