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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24562/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22188/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 972108900584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamxente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] Oggetto: tributi – dogane - valore di transazione N.22188/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del la Liguria, n. 347/01/22 depositata in data 21 marzo 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di rettifica, emesso a seguito di controllo a posteriori,relativo a quattro bollette di importazione doganale degli anni 2013 e 2014 avente ad oggetto autovetture usate di provenienza statunitense, con cui veniva accertato un maggior valore di transazione e applicati maggiori dazi; con un separato atto venivano irrogate sanzioni, anch’esso oggetto di impugnazione da parte del contribuente.

Il ricorrente ha dedotto che il maggior valore imputato dall’Ufficio sarebbe dovuto a una erronea dichiarazione resa dallo spedizioniere doganale statunitense , che avrebbe proceduto – come risulta dalla sentenza impugnata – alla «rettifica in diminuzione dei valori errati dichiarati all’esportazione».

2. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto i ricorsi.

3. La CTR della Liguria, con sentenza in data 21 marzo 2021, ha rigettato gli appelli riuniti dell’Ufficio, ritenendo infondata la pretesa di revisione del valore di transazione delle merci importate.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo; il contribuente si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 7 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Osserva parte ricorrente come il valore di transazione è stato accertato in base a registri del Paese di esportazione.

Deduce parte ricorrente come il valore di N.22188/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino transazione fosse superiore a quello dichiarato dal contribuente, benché corrispondesse a quello dichiarato dallo spedizioniere doganale.

Osserva, in proposito parte ricorrente come le dichiarazioni dello spedizioniere possono assumere il ruolo di meri indizi e come parte contribuente non abbia addotto alcuna idonea prova contraria.

Censura, inoltre, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il contribuente abbia prodotto idonea documentazione contrattuale, osservando che tale documentazione non fosse idonea ad assolvere la prova contraria.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, in tema di dazi doganali, dovendosi avere riguardo quanto all'obbligazione doganale al valore in dogana (che, di norma, coincide con il valore della transazione, ossia con il prezzo effettivamente pagato), il ricorrente ha l’onere - come chiarito dalla giurisprudenza dell’Unione Europea– di indicare, laddove le autorità doganali nutrano fondati dubbi sul fatto che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato, i criteri di determinazione del valore in dogana in base agli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale, rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente (Cass., Sez.

V, 3 dicembre 2019, n. 31464: CGUE, 9 giugno 2022, C- 187/21, punto 35), indicazioni del tutto omesse nel ricorso.

3. Il ricorso è, ulteriormente, inammissibile - condividendosi sul punto quanto deduce il controricorrente – in quanto il ricorrente mira a una richiesta di nuova valutazione dei fatti di causa, la quale rientra nel prudente apprezzamento del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità.

Il giudice di appello ha, difatti, ritenuto –sia pure con motivazione ellittica ma evincibilealla luce de lla parte narrativa - che l’asserito maggior valore di transazione fosse ascrivibile a una erronea dichiarazione dello spedizioniere doganale, dichiarazione che sarebbe stata oggetto di «rettifica in diminuzione dei valori errati dichiarati all’esportazione»; inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto N.22188/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino fondata la difesa del contribuente anche in considerazione della documentazione prodotta in atti e, in particolare, « dei contratti di compravendita e delle ricevute di bonifici di pagamento».

L’Ufficio mira, pertanto, a una revisione della valutazione delle prove operata dal giudice di appello, non consentita nel giudizio di legittimità.

Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez.

I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez.

I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez.

I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez.

V, 4 aprile 2013, n. 8315).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P. Q. M. La C orte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22188/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 972108900584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamxente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] Oggetto: tributi – dogane - valore di transazione N.22188/22 R.G. Est. F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del la Liguria, n. 347/01/22 depositata in data 21 marzo 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di rettifica, emesso a seguito di controllo a posteriori,relativo a quattro bollette di importazione doganale degli anni 2013 e 2014 avente ad oggetto autovetture usate di provenienza statunitense, con cui veniva accertato un maggior valore di transazione e applicati maggiori dazi; con un separato atto venivano irrogate sanzioni, anch’esso oggetto di impugnazione da parte del contribuente. Il ricorrente ha dedotto che il maggior valore imputato dall’Ufficio sarebbe dovuto a una erronea dichiarazione resa dallo spedizioniere doganale statunitense , che avrebbe proceduto – come risulta dalla sentenza impugnata – alla «rettifica in diminuzione dei valori errati dichiarati all’esportazione». 2. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto i ricorsi. 3. La CTR della Liguria, con sentenza in data 21 marzo 2021, ha rigettato gli appelli riuniti dell’Ufficio, ritenendo infondata la pretesa di revisione del valore di transazione delle merci importate. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo; il contribuente si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 7 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Osserva parte ricorrente come il valore di transazione è stato accertato in base a registri del Paese di esportazione. Deduce parte ricorrente come il valore di N.22188/22 R.G. Est. F. D’Aquino transazione fosse superiore a quello dichiarato dal contribuente, benché corrispondesse a quello dichiarato dallo spedizioniere doganale. Osserva, in proposito parte ricorrente come le dichiarazioni dello spedizioniere possono assumere il ruolo di meri indizi e come parte contribuente non abbia addotto alcuna idonea prova contraria. Censura, inoltre, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il contribuente abbia prodotto idonea documentazione contrattuale, osservando che tale documentazione non fosse idonea ad assolvere la prova contraria. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, in tema di dazi doganali, dovendosi avere riguardo quanto all'obbligazione doganale al valore in dogana (che, di norma, coincide con il valore della transazione, ossia con il prezzo effettivamente pagato), il ricorrente ha l’onere - come chiarito dalla giurisprudenza dell’Unione Europea– di indicare, laddove le autorità doganali nutrano fondati dubbi sul fatto che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato, i criteri di determinazione del valore in dogana in base agli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale, rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente (Cass., Sez. V, 3 dicembre 2019, n. 31464: CGUE, 9 giugno 2022, C- 187/21, punto 35), indicazioni del tutto omesse nel ricorso. 3. Il ricorso è, ulteriormente, inammissibile - condividendosi sul punto quanto deduce il controricorrente – in quanto il ricorrente mira a una richiesta di nuova valutazione dei fatti di causa, la quale rientra nel prudente apprezzamento del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Il giudice di appello ha, difatti, ritenuto –sia pure con motivazione ellittica ma evincibilealla luce de lla parte narrativa - che l’asserito maggior valore di transazione fosse ascrivibile a una erronea dichiarazione dello spedizioniere doganale, dichiarazione che sarebbe stata oggetto di «rettifica in diminuzione dei valori errati dichiarati all’esportazione»; inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto N.22188/22 R.G. Est. F. D’Aquino fondata la difesa del contribuente anche in considerazione della documentazione prodotta in atti e, in particolare, « dei contratti di compravendita e delle ricevute di bonifici di pagamento». L’Ufficio mira, pertanto, a una revisione della valutazione delle prove operata dal giudice di appello, non consentita nel giudizio di legittimità. Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315). 4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La C orte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre 1
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