Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09627/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le valutazioni pregiudiziali rese dal provvedimento impugnato non risultano superate dalle obiezioni difensive prospettate dal ricorso ( la disamina degli atti non da conto di un successivo appello coerentemente recapitato presso l'indirizzo "Pec" corretto) così da rendere insuperabili le argomentazioni spese dalla Corte del merito a fronte dell'inequivoco tenore del dato normativo di riferimento, puntualmente richiamato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore residente [OSCURATO:PERSONA] a Petr ellis [OSCURATO:PERSONA] C C C_ ,r77i 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le valutazioni pregiudiziali rese dal provvedimento impugnato non risultano superate dalle obiezioni difensive prospettate dal ricorso ( la disamina degli atti non da conto di un successivo appello coerentemente recapitato presso l'indirizzo "Pec" corretto) così da rendere insuperabili le argomentazioni spese dalla Corte del merito a fronte dell'inequivoco tenore del dato normativo di riferimento, puntualmente richiamato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore residente [OSCURATO:PERSONA] a Petr ellis [OSCURATO:PERSONA] C C C_ ,r77i 2
Sentenza Cassazione n. 09627/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris