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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15212/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui sono stati dedotti vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio circa l'avvenuta evasione da parte del ricorrente che, in due occasioni, non si faceva trovare in casa in occasione del controllo del personale di polizia effettuato a distanza di venti minuti l'uno dall'altro, al contempo smentendo che potesse non aver sentito il suono del campanello udito invece da un cane che abbaiava che era all'interno dell'immobile la cui presenza veniva negata senza alcuna allegazione al riguardo; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, aspetti della decisione ampiamente giustificati dalla sentenza che ha ritenuto congrua la pena irrogata valorizzando la gravità del fatto, il negativo comportamento processuale e la pessima personalità del Liuzzi, gravato da vari procedimenti penali anche gravi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui sono stati dedotti vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio circa l'avvenuta evasione da parte del ricorrente che, in due occasioni, non si faceva trovare in casa in occasione del controllo del personale di polizia effettuato a distanza di venti minuti l'uno dall'altro, al contempo smentendo che potesse non aver sentito il suono del campanello udito invece da un cane che abbaiava che era all'interno dell'immobile la cui presenza veniva negata senza alcuna allegazione al riguardo; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, aspetti della decisione ampiamente giustificati dalla sentenza che ha ritenuto congrua la pena irrogata valorizzando la gravità del fatto, il negativo comportamento processuale e la pessima personalità del Liuzzi, gravato da vari procedimenti penali anche gravi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 15212/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris