Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 14180/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente IPSO ORDINANZA sul ricorso n. 10618-2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc. 02006840611), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. 09633951000), con sede in Roma, a [OSCURATO:PERSONA] n. 125, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio Buco-Garofalo. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimato - avverso la sentenza n. 39-2016 della Corte di Appello di Napoli, depositata in data 18.3.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto emesso in data 8.4.2015 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò il ricorso per fallimento presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., affermando che quest'ultima era un'impresa agricola, come tale non assoggettabile a fallimento.

2. Proposto reclamo da parte della società creditrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il predetto decreto, la Corte di appello di Napoli accolse l'impugnazione, rimettendo gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza datata 29.9.2015, ha accolto la domanda di fallimento, dichiarando dunque l'insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

3. Con la sentenza qui impugnata !a Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto ex art. 18

I. fEll. da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e .1'21 fallimento, avverso la predetta sentenza del 29.9.2015 emessa dal 'Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermando pertanto il fallimento della predetta società.

La corte del merito ha rienuto, per quanto qui ancora di interesse, che - quanto alla contesta7ione sollevata dalla reclamante in ordine all'affermata natura non agricola dell'impresa dichiarata fallita - l'oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA].:.3 s.r.l. prevedeva espressamente lo svolgimento di attività di natura commerciale e che, per giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffata attività in quanto le stesse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione e non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività commerciale-; ha comunque rilevato che, in relazione alla contestazione relativa alla produzione dei ricavi emergenti dal bilancio 2013 nella misura di 51.000 euro, gli stessi non avrebbero potuto essere ricondotti allo svolgimento di attività agricola, attività di allevamento del bestiame e di macellazione carni, posto che quest'ultime erano cessate rispettivamente, la prima, nel 2005 e la seconda nel 2009; ha inoltre osservato che la diversa affermazione - secondo cui i predetti ricavi sarebbero stati invece ricollegabili al contratto di soccida parziaria stipulato in data 3.1.2006 con la [OSCURATO:PERSONA] soc. agr.

S.r.l. (contratto in virtù del quale la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe conferito il suo parco bestiame alla detta società) - non era stata confermata probatoriamente, posto che l'allegazione del contratto di soccida, in assenza del contemporaneo deposito in giudizio della nota integrativa del bilancio, nulla provava nel senso sopra evidenziato, senza, cioè, la specificazione della provenienza dei ricavi illustrati in bilancio; ha evidenziato - quanto alle contestazioni sollevate in merito all'affermata insolvenza della società fallita - che il credito sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva avanzato ricorso per fallimento era stato accertato definitivamente nel decreto ingiuntivo richiesto dalla società creditrice e non opposto dalla debitrice, con la conseguente irrilevanza delle questioni solo tardivamente e inammissibilmente proposte dalla fallita in ordine all'an e al quantum della predetta pretesa creditoria; ha osservato da ultimo che lo stato di impotenza finanziaria e patrimoniale della fallita era dimostrato anche dalla richiesta di rateizzazione del debito contratto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale elemento sintomatico dello stato di decozione della società debitrice, comunque provato anche da una condizione di mancanza assolta di liquidità e da uno squilibrio patrimoniale tra attivo e passivo.

2. La sentenza, pubblicata il 18.3.2016, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto difese.La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazone del combinato disposto dell'art. 1

I. fall. e dell'art. 21:35 cod. civ., con riferimento alla natura agricola dell'attività imprenditoriale svolta, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento al mancato esame del bilancio al 31.12.2014 e delle note integrative dei precedenti bilanci. 1.1 Osserva la ricorrente che ciò che qualifica l'imprenditore agricolo non sarebbe più il necessario sfruttamento diretto del fondo ovvero la riconducibilità dell'attività all'esercizio normale dell'agricoltura, bensì il collegamento con il ciclo biologico ed il legame con il terreno, inteso in senso lato, collegamento che comprenderebbe anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra la produzione e utilizzazione del fondo, divenuto quest'ultimo elemento solo accessorio o eventuale, e cioè bene strumentale dell'organizzazione aziendale dell'impresa.

Si evidenzia che l'accertamento della qualità di impresa commerciale, anziché agricola, non potrebbe essere desunta da parametri di natura quantitativa che non sono più compatibili con la nuova formulazione della norma né può ricavarsi dal solo dato formale dell'oggetto sociale, posto che si renderà sempre necessario svolgere un'indagine sull'effettiva attività svolta tramite l'accertamento della prevalenza dell'attività commerciale su quella agricola affinchè possa affermarsi la fallibilità dell'impresa debitrice.

Stigmatizza, inoltre, la ricorrente l'erronea valutazione da parte della corte di merito degli elementi probatori allegati dalle parti, quali la visurzi camerale con il codice "Ateco 01,4, allevamento animali" (che avrebbe comprovato lo svolgimento da sempre di attività zootecnica), nonché il certificato della Asl di Caserta, la comunicazione della Giunta regionale del 26.3.2003, l'atto registrato quale vendita di quote latte, la comunicazione del Comune di Raviscanina, i decreti dirigenziali della [OSCURATO:PERSONA] n. 131 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 21 del 22.2.2010, la comunicazione al Comune di [OSCURATO:PERSONA], documentazione tutta dalla quale sarebbe emersa con chiarezza la circostanza dello svolgimento di attività agricola e di allevamento animali, produzione latte e macellazione carni sino alla cessazione delle sue unità produttive. 1.2 Rileva, infine, la ricorrente che la corte di appello avrebbe anche omesso di valutare non solo il bilancio del 31.12.2014, ma anche la nota integrativa che invece era stata regolarmente depositata in atti come allegato al bilancio chiuso al

31.12.201.3. Si evidenza ancora che la circostanza - secondo cui la società aveva cessato l'attività anni addietro - non avrebbe significato che potesse escludersi la sua natura agricola e che invece dati di bilancio evidenziavano - tramite la drastica riduzione dei ricavi - solo una corrispondente riduzione nello svolgimento dell'attività agricola.

Anche i contratti di soccida - continua la ricorrente - non sarebbero stati correttamente valutati, come indice di valutazione dello svolgimento di attività agricola.

Tutti questi elementi di valutazione documentali avrebbero invece consigliato l'ammissione della richiesta Ctu per un più approfondito esame della natura dell'attività svolta dall'impresa debitrice. 1.3 Il motivo è, in parte, inammissibile e, per altra parte, infondato. 1.3.1 Sotto il primo profilo non vi è chi non veda come la società ricorrente, sotto l'egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge (nel caso in esame, degli indici normativi d'i cui agli artt. 1

I. fall. e 2135 cod. civ.), tenti di sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio della questio facti, per accreditare un diverso apprezzamento degli elementi documentali di prova già correttamente esaminati dai giudici del merito, tramite la rilettura diretta degli stessi, in ordine alla valutazione della natura agricola o meno dell'attività produttiva, sindacato quest'ultimo che - come noto - è inibito al giudice di legittimità.

In ordine a quest'ultima affermazione, risulta utile ricordare che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).

Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di l'alsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

Orbene, rileva la Corte che l'allegazione da parte della ricorrente delle produzioni documentali sopra indicate è proprio volta a richiedere - in modo irricevibile - alla Corte di Cassazione una rilettura diretta del contenuto delle stesse per un diverso apprezzamento dell'attività svolta dall'impresa, richiesta che - oltre ad implicare una rivalutazione del merito della decisione rimessa all'esclusiva cognizione dei giudici delle prime fasi del giudizio - neanche coglie in pieno la ratio decidendi del provvedimento impugnato che riposa, diversamente, sulla corretta valutazione dell'oggetto sociale contenuto nello statuto societario della società commerciale attinta dall'istanza di fallimento. 1.3.2 Sotto altro profilo, va aggiunto che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; v. anche: n. 16016 del 09/06/2021).

Ne consegue che, nella stessa modalità formale di formulazione della censura, le doglianze risultano inammissibili. 1.3.2 Ma anche l'ulteriore censura formulata sotto l'egida applicativa dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non supera il vaglio di ammissibilità.

Si duole la ricorrente che erroneamente la corte di appello non avrebbe considerato il contenuto della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2013 che, invece, la società (allora reclamante) avrebbe depositato in giudizio come allegato al predetto bilancio, regolarmente versato in atti.

Sul punto non può essere dimenticato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Ciò posto, osserva il Collegio che - anche a voler superare il pur assorbente profilo di inammissibilità della censura conseguente alla mancata "localizzazione" dell'atto - del cui omesso esame oggi si duole la ricorrente - nell'incarto processuale (che, sul punto, si limita solo ad un generico riferimento all'allegato al bilancio chiuso al 31.12.2013) - le doglianze articolate dalla società ricorrente neanche descrivono il profilo di decisività del fatto di cui si lamenta la mancata valutazione da parte del giudice del reclamo, posto che quest'ultimo aveva evidenziato l'irrilevanza del dato contabile dei ricavi (quale indice sintomatico dello svolgimento dell'attività di tipo agricolo) senza una puntuale descrizione della provenienza di tali ricavi, come avrebbe potuto ricavarsi anche dalla nota integrativa al bilancio.

Ebbene, la ricorrente nulla dice sul contenuto di tale inota integrativa - asseritamente depositata nel giudizio di reclamo - con ciò rendendo la censura generica e non ammissibile in questo giudizio di legittimità. 1.4 Ma la doglianza presenta anche evidenti profili di infondatezza laddove contesta i principi di diritto già affermati da questa Corte e correttamente richiamati anche dalla Corte territoriale.

Sul punto giova ricordare che è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, ai fini dell'esenzione dal fallimento di un'impresa, costituita in forma societaria ed avente quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale, non rileva l'attività agricola effettivamente esercitata, poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, diversamente dall'imprenditore commerciale individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23157 del 26/09/2018; v. anche n. 28015 del 2013; da ultimo anche: Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6968 del 11/03/2019).

Sul punto va infatti evidenziato che, come emerge dalla lettura (qui non contestata) della sentenza impugnata, l'oggetto sociale della società fallita prevedeva espressamente lo svolgimento, in via principale dell'attività di allevamento di animali e di attività commerciali quali "l'esercizio e la gestione in conto proprio e/o per conto terzi di ristoranti, alberghi, trattorie, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, snack, slow food, bar pubs, camping, motel, villaggi turistici, residence, impianti sportivi in genere, discoteche, complessi turistici ed alberghieri.

La società ha altresì ad oggetto l'allevamento di bestiame in genere, la macellazione per conto proprio o di terzi, la trasformazione e la commercializzazione delle carni macellate, la realizzazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati per la produzione di prodotti alimentari vari, caseificio e lavorazione e conservazione del latte; il commercio al dettaglio dei grandi magazzini, dei supermercati, dei discount, anche franchinsing ed in gestione; la assunzione di concessione di vendita di ditte alimentari dei prodotti...".

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 5

I. fall., in ordine alla valutazione dell'insolvenza e in relazione alle contestazioni sollevate in ordine al credito vantato dalla società istante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2.1 Il motivo è inammissibile. 2.1.1 Nel richiamare i principi già sopra affermati in relazione ai profili di inammissibilità delle censure articolate nel ricorso per cassazione sotto l'egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ed invece diretti ad un riesame della questi° facti, non si può non concludere, anche in ordine alla seconda censura, con una declaratoria di inammissibilità delle relative doglianze posto che le stesse tendono a sollecitare questa Corte ad un riesame del merito della decisione in ordine all'apprezzamento della sussistenza o meno dello stato di insolvenza della società fallita.

Più in particolare, occorre ricordare che - secondo la giurisprudenza di legittimità - il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.

Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7252 del 27/03/2014).

Ebbene la motivazione espressa dalla Corte di appello (per come ricordata in premessa) è da considerarsi adeguata e scevra da criticità argomentative, così rendendo le censure spese dalla ricorrente doglianze in fatto, come tali non ammissibili in questo giudizio di legittimità. 2.1.2 Inammissibili devono inoltre considerarsi anche le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente in relazione alla dedotta insussistenza del credito azionato dalla società istante il fallimento perché le stesse neanche colgono la ratio decidendi del provvedimento impugnato che, sul punto qui in esame, ha evidenziato che l'accertamento del credito dovesse considerarsi coperto dal giudicato in conseguenza della mancata opposizione al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussiste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente IPSO ORDINANZA sul ricorso n. 10618-2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc. 02006840611), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. 09633951000), con sede in Roma, a [OSCURATO:PERSONA] n. 125, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio Buco-Garofalo. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimato - avverso la sentenza n. 39-2016 della Corte di Appello di Napoli, depositata in data 18.3.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto emesso in data 8.4.2015 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò il ricorso per fallimento presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., affermando che quest'ultima era un'impresa agricola, come tale non assoggettabile a fallimento. 2. Proposto reclamo da parte della società creditrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il predetto decreto, la Corte di appello di Napoli accolse l'impugnazione, rimettendo gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza datata 29.9.2015, ha accolto la domanda di fallimento, dichiarando dunque l'insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. Con la sentenza qui impugnata !a Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto ex art. 18 I. fEll. da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e .1'21 fallimento, avverso la predetta sentenza del 29.9.2015 emessa dal 'Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermando pertanto il fallimento della predetta società. La corte del merito ha rienuto, per quanto qui ancora di interesse, che - quanto alla contesta7ione sollevata dalla reclamante in ordine all'affermata natura non agricola dell'impresa dichiarata fallita - l'oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA].:.3 s.r.l. prevedeva espressamente lo svolgimento di attività di natura commerciale e che, per giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffata attività in quanto le stesse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione e non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività commerciale-; ha comunque rilevato che, in relazione alla contestazione relativa alla produzione dei ricavi emergenti dal bilancio 2013 nella misura di 51.000 euro, gli stessi non avrebbero potuto essere ricondotti allo svolgimento di attività agricola, attività di allevamento del bestiame e di macellazione carni, posto che quest'ultime erano cessate rispettivamente, la prima, nel 2005 e la seconda nel 2009; ha inoltre osservato che la diversa affermazione - secondo cui i predetti ricavi sarebbero stati invece ricollegabili al contratto di soccida parziaria stipulato in data 3.1.2006 con la [OSCURATO:PERSONA] soc. agr. S.r.l. (contratto in virtù del quale la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe conferito il suo parco bestiame alla detta società) - non era stata confermata probatoriamente, posto che l'allegazione del contratto di soccida, in assenza del contemporaneo deposito in giudizio della nota integrativa del bilancio, nulla provava nel senso sopra evidenziato, senza, cioè, la specificazione della provenienza dei ricavi illustrati in bilancio; ha evidenziato - quanto alle contestazioni sollevate in merito all'affermata insolvenza della società fallita - che il credito sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva avanzato ricorso per fallimento era stato accertato definitivamente nel decreto ingiuntivo richiesto dalla società creditrice e non opposto dalla debitrice, con la conseguente irrilevanza delle questioni solo tardivamente e inammissibilmente proposte dalla fallita in ordine all'an e al quantum della predetta pretesa creditoria; ha osservato da ultimo che lo stato di impotenza finanziaria e patrimoniale della fallita era dimostrato anche dalla richiesta di rateizzazione del debito contratto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale elemento sintomatico dello stato di decozione della società debitrice, comunque provato anche da una condizione di mancanza assolta di liquidità e da uno squilibrio patrimoniale tra attivo e passivo. 2. La sentenza, pubblicata il 18.3.2016, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto difese.La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazone del combinato disposto dell'art. 1 I. fall. e dell'art. 21:35 cod. civ., con riferimento alla natura agricola dell'attività imprenditoriale svolta, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento al mancato esame del bilancio al 31.12.2014 e delle note integrative dei precedenti bilanci. 1.1 Osserva la ricorrente che ciò che qualifica l'imprenditore agricolo non sarebbe più il necessario sfruttamento diretto del fondo ovvero la riconducibilità dell'attività all'esercizio normale dell'agricoltura, bensì il collegamento con il ciclo biologico ed il legame con il terreno, inteso in senso lato, collegamento che comprenderebbe anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra la produzione e utilizzazione del fondo, divenuto quest'ultimo elemento solo accessorio o eventuale, e cioè bene strumentale dell'organizzazione aziendale dell'impresa. Si evidenzia che l'accertamento della qualità di impresa commerciale, anziché agricola, non potrebbe essere desunta da parametri di natura quantitativa che non sono più compatibili con la nuova formulazione della norma né può ricavarsi dal solo dato formale dell'oggetto sociale, posto che si renderà sempre necessario svolgere un'indagine sull'effettiva attività svolta tramite l'accertamento della prevalenza dell'attività commerciale su quella agricola affinchè possa affermarsi la fallibilità dell'impresa debitrice. Stigmatizza, inoltre, la ricorrente l'erronea valutazione da parte della corte di merito degli elementi probatori allegati dalle parti, quali la visurzi camerale con il codice "Ateco 01,4, allevamento animali" (che avrebbe comprovato lo svolgimento da sempre di attività zootecnica), nonché il certificato della Asl di Caserta, la comunicazione della Giunta regionale del 26.3.2003, l'atto registrato quale vendita di quote latte, la comunicazione del Comune di Raviscanina, i decreti dirigenziali della [OSCURATO:PERSONA] n. 131 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 21 del 22.2.2010, la comunicazione al Comune di [OSCURATO:PERSONA], documentazione tutta dalla quale sarebbe emersa con chiarezza la circostanza dello svolgimento di attività agricola e di allevamento animali, produzione latte e macellazione carni sino alla cessazione delle sue unità produttive. 1.2 Rileva, infine, la ricorrente che la corte di appello avrebbe anche omesso di valutare non solo il bilancio del 31.12.2014, ma anche la nota integrativa che invece era stata regolarmente depositata in atti come allegato al bilancio chiuso al 31.12.201.3. Si evidenza ancora che la circostanza - secondo cui la società aveva cessato l'attività anni addietro - non avrebbe significato che potesse escludersi la sua natura agricola e che invece dati di bilancio evidenziavano - tramite la drastica riduzione dei ricavi - solo una corrispondente riduzione nello svolgimento dell'attività agricola. Anche i contratti di soccida - continua la ricorrente - non sarebbero stati correttamente valutati, come indice di valutazione dello svolgimento di attività agricola. Tutti questi elementi di valutazione documentali avrebbero invece consigliato l'ammissione della richiesta Ctu per un più approfondito esame della natura dell'attività svolta dall'impresa debitrice. 1.3 Il motivo è, in parte, inammissibile e, per altra parte, infondato. 1.3.1 Sotto il primo profilo non vi è chi non veda come la società ricorrente, sotto l'egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge (nel caso in esame, degli indici normativi d'i cui agli artt. 1 I. fall. e 2135 cod. civ.), tenti di sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio della questio facti, per accreditare un diverso apprezzamento degli elementi documentali di prova già correttamente esaminati dai giudici del merito, tramite la rilettura diretta degli stessi, in ordine alla valutazione della natura agricola o meno dell'attività produttiva, sindacato quest'ultimo che - come noto - è inibito al giudice di legittimità. In ordine a quest'ultima affermazione, risulta utile ricordare che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di l'alsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). Orbene, rileva la Corte che l'allegazione da parte della ricorrente delle produzioni documentali sopra indicate è proprio volta a richiedere - in modo irricevibile - alla Corte di Cassazione una rilettura diretta del contenuto delle stesse per un diverso apprezzamento dell'attività svolta dall'impresa, richiesta che - oltre ad implicare una rivalutazione del merito della decisione rimessa all'esclusiva cognizione dei giudici delle prime fasi del giudizio - neanche coglie in pieno la ratio decidendi del provvedimento impugnato che riposa, diversamente, sulla corretta valutazione dell'oggetto sociale contenuto nello statuto societario della società commerciale attinta dall'istanza di fallimento. 1.3.2 Sotto altro profilo, va aggiunto che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; v. anche: n. 16016 del 09/06/2021). Ne consegue che, nella stessa modalità formale di formulazione della censura, le doglianze risultano inammissibili. 1.3.2 Ma anche l'ulteriore censura formulata sotto l'egida applicativa dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non supera il vaglio di ammissibilità. Si duole la ricorrente che erroneamente la corte di appello non avrebbe considerato il contenuto della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2013 che, invece, la società (allora reclamante) avrebbe depositato in giudizio come allegato al predetto bilancio, regolarmente versato in atti. Sul punto non può essere dimenticato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Ciò posto, osserva il Collegio che - anche a voler superare il pur assorbente profilo di inammissibilità della censura conseguente alla mancata "localizzazione" dell'atto - del cui omesso esame oggi si duole la ricorrente - nell'incarto processuale (che, sul punto, si limita solo ad un generico riferimento all'allegato al bilancio chiuso al 31.12.2013) - le doglianze articolate dalla società ricorrente neanche descrivono il profilo di decisività del fatto di cui si lamenta la mancata valutazione da parte del giudice del reclamo, posto che quest'ultimo aveva evidenziato l'irrilevanza del dato contabile dei ricavi (quale indice sintomatico dello svolgimento dell'attività di tipo agricolo) senza una puntuale descrizione della provenienza di tali ricavi, come avrebbe potuto ricavarsi anche dalla nota integrativa al bilancio. Ebbene, la ricorrente nulla dice sul contenuto di tale inota integrativa - asseritamente depositata nel giudizio di reclamo - con ciò rendendo la censura generica e non ammissibile in questo giudizio di legittimità. 1.4 Ma la doglianza presenta anche evidenti profili di infondatezza laddove contesta i principi di diritto già affermati da questa Corte e correttamente richiamati anche dalla Corte territoriale. Sul punto giova ricordare che è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, ai fini dell'esenzione dal fallimento di un'impresa, costituita in forma societaria ed avente quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale, non rileva l'attività agricola effettivamente esercitata, poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, diversamente dall'imprenditore commerciale individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23157 del 26/09/2018; v. anche n. 28015 del 2013; da ultimo anche: Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6968 del 11/03/2019). Sul punto va infatti evidenziato che, come emerge dalla lettura (qui non contestata) della sentenza impugnata, l'oggetto sociale della società fallita prevedeva espressamente lo svolgimento, in via principale dell'attività di allevamento di animali e di attività commerciali quali "l'esercizio e la gestione in conto proprio e/o per conto terzi di ristoranti, alberghi, trattorie, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, snack, slow food, bar pubs, camping, motel, villaggi turistici, residence, impianti sportivi in genere, discoteche, complessi turistici ed alberghieri. La società ha altresì ad oggetto l'allevamento di bestiame in genere, la macellazione per conto proprio o di terzi, la trasformazione e la commercializzazione delle carni macellate, la realizzazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati per la produzione di prodotti alimentari vari, caseificio e lavorazione e conservazione del latte; il commercio al dettaglio dei grandi magazzini, dei supermercati, dei discount, anche franchinsing ed in gestione; la assunzione di concessione di vendita di ditte alimentari dei prodotti...". 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 5 I. fall., in ordine alla valutazione dell'insolvenza e in relazione alle contestazioni sollevate in ordine al credito vantato dalla società istante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2.1 Il motivo è inammissibile. 2.1.1 Nel richiamare i principi già sopra affermati in relazione ai profili di inammissibilità delle censure articolate nel ricorso per cassazione sotto l'egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ed invece diretti ad un riesame della questi° facti, non si può non concludere, anche in ordine alla seconda censura, con una declaratoria di inammissibilità delle relative doglianze posto che le stesse tendono a sollecitare questa Corte ad un riesame del merito della decisione in ordine all'apprezzamento della sussistenza o meno dello stato di insolvenza della società fallita. Più in particolare, occorre ricordare che - secondo la giurisprudenza di legittimità - il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7252 del 27/03/2014). Ebbene la motivazione espressa dalla Corte di appello (per come ricordata in premessa) è da considerarsi adeguata e scevra da criticità argomentative, così rendendo le censure spese dalla ricorrente doglianze in fatto, come tali non ammissibili in questo giudizio di legittimità. 2.1.2 Inammissibili devono inoltre considerarsi anche le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente in relazione alla dedotta insussistenza del credito azionato dalla società istante il fallimento perché le stesse neanche colgono la ratio decidendi del provvedimento impugnato che, sul punto qui in esame, ha evidenziato che l'accertamento del credito dovesse considerarsi coperto dal giudicato in conseguenza della mancata opposizione al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussiste
Decreto Cassazione n. 14180/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris