CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 08949/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/08/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CAPRIATI Sabino cl. 2000, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in concorso con CAPRIATI Sabino cl. 1993, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando con unico motivo l'eccessività della pena applicata; ritenuto che l'assunto sia manifestamente infondato, perché palesemente estraneo al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01, secondo la quale il ricorso è ammissibile «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025 Il consigli tensore I Presiden