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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 43278/2023

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/05/2022 della Corte di Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 13 maggio 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione al reato di appropriazione indebita di somme di denaro rivenienti da premi collegati a 34 polizze assicurative riscossi dai clienti apparentemente in forza del rapporto di lavoro subordinato, in realtà già cessato, che era intercorso tra l'imputato (quale agente sub-assicurativo) e le parti civili.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilil:à.

La Corte avrebbe travisato le prove a carico del ricorrente, non valorizzando l'elemento a discolpa costituito dall'esito negativo della perquisizione della sua abitazione.

Erroneamente si sarebbe ritenuta sussistente la prova della cessazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e le parti civili, attraverso una raccomandata del 16 ottobre 2014, senza rilevare il fatto che tale missiva non fosse stata corredata da una ricevuta di spedizione né da avviso di ricevimento.

Sotto altro profilo, la Corte non avrebbe adeguatamente considerato che il ricorrente aveva esercitato il diritto di ritenzione sulle somrne riscosse, essendo creditore delle parti civili per provvigioni maturate e non corrisposte, come documentato dalla difesa attraverso elementi che i giudici di merito avrebbero trascurata; 2) violazione di legge per non avere la Corte, alla luce di tutta la ricostruzione dei fatti come operata in ricorso, ritenuto di applicare la norma di cui all'art. 47, terzo comma, cod. pen., essendo il ricorrente incorso in errore sull'applicazione della legge extra-penale che lo avrebbe autorizzato ad esercitare il diritto di ritenzione (artt. 1721, 2751,2161, 2761, 2756 cod.civ.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.

Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità, dal momento che il ricorrente non tiene minimamente conto della decisiva circostanza, riportata in entrambe le sentenze di merito, secondo la quale i clienti della compagnia assicurativa presso cui Padovano lavorava come sub-agente, avevano corrisposto a quest'ultimo premi senza ottenere la corrispondente copertura, proprio in forza del fatto che quest'ultimo non li aveva riversati agli agenti della assicurazione, i quali, poi, avevano richiamato i testi e stipulato con loro un nuovo contratto accollandosi i relativi oneri.

La prova della condotta di appropriazione, pertanto, in quanto basata sulle dichiarazioni di testi indifferenti, prescindeva dall'esito della perquisizione e dalle forme della raccomandata alla quale fa riferimento il ricorso, elementi di contorno utile solo a corroborare l'assunto accusatorio autonomamente dimostrato. 2.D'altra parte, lo stesso imputato, come ha sottolineato la sentenza, aveva ammesso di aver incamerato somme di danaro da polizze da lui stipulate senza riversarle alle parti civili per un presunto diritto alla compensazione con suoi presunti crediti.

In proposito, attraverso accertamenti di merito non rivedibili in questa sede, la Corte ha accertato che gli asseriti crediti vantati dal ricorrente nei confronti delle parti civili, non soltanto non erano stati provati ma, in ogni caso, non sarebbero stati certi, liquidi ed esigibili, circostanza idonea ad escludere che l'imputato potesse far valere la compensazione idonea a fare venir meno il reato di appropriazione indebita, secondo quanl:o pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità correttamente citata in sentenza (Sez. 2, n. 27884 del 01/06/2022, Cottone, Rv. 283632; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, dep. 2014, Silvano, Rv. 257317).

3. Tale corretto assunto giuridico, serve a comprendere la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, basato su dati non verificabili in questa sede perché inerenti al merito del giudizio ed alla natura dei rapporti tra ill ricorrente e le parti civili in relazione alla applicazione di norme civilistiche sul diritto di ritenzione che non si attagliano al caso, non possono giustificare la condotta dell'imputato e non servono a dimostrare uno stato di buona fede che non è fondato su alcun dato di fatto diverso da mere asserzioni.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellla somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4791,80 oltre accessori di legge.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.10.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na Petruzzellis J4~

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/05/2022 della Corte di Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 13 maggio 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione al reato di appropriazione indebita di somme di denaro rivenienti da premi collegati a 34 polizze assicurative riscossi dai clienti apparentemente in forza del rapporto di lavoro subordinato, in realtà già cessato, che era intercorso tra l'imputato (quale agente sub-assicurativo) e le parti civili. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilil:à. La Corte avrebbe travisato le prove a carico del ricorrente, non valorizzando l'elemento a discolpa costituito dall'esito negativo della perquisizione della sua abitazione. Erroneamente si sarebbe ritenuta sussistente la prova della cessazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e le parti civili, attraverso una raccomandata del 16 ottobre 2014, senza rilevare il fatto che tale missiva non fosse stata corredata da una ricevuta di spedizione né da avviso di ricevimento. Sotto altro profilo, la Corte non avrebbe adeguatamente considerato che il ricorrente aveva esercitato il diritto di ritenzione sulle somrne riscosse, essendo creditore delle parti civili per provvigioni maturate e non corrisposte, come documentato dalla difesa attraverso elementi che i giudici di merito avrebbero trascurata; 2) violazione di legge per non avere la Corte, alla luce di tutta la ricostruzione dei fatti come operata in ricorso, ritenuto di applicare la norma di cui all'art. 47, terzo comma, cod. pen., essendo il ricorrente incorso in errore sull'applicazione della legge extra-penale che lo avrebbe autorizzato ad esercitare il diritto di ritenzione (artt. 1721, 2751,2161, 2761, 2756 cod.civ.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità, dal momento che il ricorrente non tiene minimamente conto della decisiva circostanza, riportata in entrambe le sentenze di merito, secondo la quale i clienti della compagnia assicurativa presso cui Padovano lavorava come sub-agente, avevano corrisposto a quest'ultimo premi senza ottenere la corrispondente copertura, proprio in forza del fatto che quest'ultimo non li aveva riversati agli agenti della assicurazione, i quali, poi, avevano richiamato i testi e stipulato con loro un nuovo contratto accollandosi i relativi oneri. La prova della condotta di appropriazione, pertanto, in quanto basata sulle dichiarazioni di testi indifferenti, prescindeva dall'esito della perquisizione e dalle forme della raccomandata alla quale fa riferimento il ricorso, elementi di contorno utile solo a corroborare l'assunto accusatorio autonomamente dimostrato. 2.D'altra parte, lo stesso imputato, come ha sottolineato la sentenza, aveva ammesso di aver incamerato somme di danaro da polizze da lui stipulate senza riversarle alle parti civili per un presunto diritto alla compensazione con suoi presunti crediti. In proposito, attraverso accertamenti di merito non rivedibili in questa sede, la Corte ha accertato che gli asseriti crediti vantati dal ricorrente nei confronti delle parti civili, non soltanto non erano stati provati ma, in ogni caso, non sarebbero stati certi, liquidi ed esigibili, circostanza idonea ad escludere che l'imputato potesse far valere la compensazione idonea a fare venir meno il reato di appropriazione indebita, secondo quanl:o pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità correttamente citata in sentenza (Sez. 2, n. 27884 del 01/06/2022, Cottone, Rv. 283632; Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, dep. 2014, Silvano, Rv. 257317). 3. Tale corretto assunto giuridico, serve a comprendere la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, basato su dati non verificabili in questa sede perché inerenti al merito del giudizio ed alla natura dei rapporti tra ill ricorrente e le parti civili in relazione alla applicazione di norme civilistiche sul diritto di ritenzione che non si attagliano al caso, non possono giustificare la condotta dell'imputato e non servono a dimostrare uno stato di buona fede che non è fondato su alcun dato di fatto diverso da mere asserzioni. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellla somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4791,80 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.10.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na Petruzzellis J4~
Sentenza Cassazione n. 43278/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris