CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22883/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l’istanzadi riesame avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCaltanissetta che in data 20 settembre 2025 ha appl icato nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXX la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto ditentato omicidio in concorso commesso in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e inordine al delitto di porto in luogo pubblico di due pistole.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXX, per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e la mancanza dimotivazione in ordine alla gravità indiziaria del delitto di tentato omicidio.Secondo la difesa, l’ordinanza del Tribunale sarebbe meramente reiterativadell’ordinanza genertica ed ha affermato la sussistenza del dolo del reato senza alcunavalutazione delle specifiche censure difensive concernenti l’insussistenza dell’animusnecandi.Nel ricorso si osserva che il Tribunale non avrebbe considerato le contraddizioni delnarrato di [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima, in ordine alla conoscenza delricorrente degli altri due aggressori e in riferimento alla individuazione di chi abbia invitato gliaggressori presso l’abitazione dei fratelli XXXXXXXXXXXXX. Né il provvedimento impugnato si soffermerebbe sul punto essenziale concernente lac i r c o s t a n z a c h e l a p i s t o l a d a c u i è p a r t i t o i l c o l p o c h e h a a t t i n t oXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, secondo quanto affermato dal fratello della vittima, sarebbestata posta tra le mani del ricorrente da XXXXXXXXXXXXXXX, allorché era in corso lacolluttazione; di conseguenza, il Tribunale avrebbe omesso di valutare che tale colpo erapartito in modo accidentale a causa del passaggio di mano della pistola dalla donna alricorrente.Sul punto sussisterebbe il totale difetto di motivazione anche alla luce delledichiarazioni rese dall’indagato in sede di interrogatorio di garanzia avendo specificato chefu la donna a mettergli all’improvviso tra le mani la pistola.L’affermazione di inverosimiglianza di tali dichiarazioni non sarebbe pertanto supportatada alcuna specifica risposta, evidenziandosi che sul punto non può ritenersi sufficiente ilrichiamo al contenuto delle conversazioni intercettate, né alle immagini di videosorveglianzache non riprendono il momento in cui è partito il colpo.Inoltre, la difesa rileva che l’ordinanza impugnata non avrebbe risposto ad alcunededuzioni difensive circa la insussistenza della volontà omicida sulla base di una pluralità dielementi evidenziati, quali la circostanza che il colpo non ha attinto parti vitali, la unicità delcolpo d’arma da fuoco, il ritardo psicomotorio del ricorrente, nonché l’inconsapevolezza chegli altri correi avessero un’arma da sparo. Il Tribunale avrebbe affermato la sussistenza deldolo, nelle pagine da 13 a 14 sulla base di meri richiami ai principi giurisprudenziali.Parimenti generica sarebbe la motivazione in ordine alla gravità indiziaria del delitto diporto delle pistole non avendo l’ordinanza spiegato le ragioni per le quali ha escluso chel’arma, come affermato dal ricorrente, non appartenesse a lui.2.2. Con il secondo motivo la difesa ha eccepito l’inosservanza e l’erroneaapplicazione, nonché la mancata motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenzecautelari.Il Tribunale avrebbe ritenuto esistente il concreto pericolo di reiterazione dei reatimotivando sulle specifiche deduzioni difensive con le quali si è inteso affermare che ilricorrente non è socialmente pericoloso, trattandosi di soggetto sostanzialmente incensurato,affetto da limitazioni psicomotorie, che svolge con regolarità l’ attività di bracciante agricolo,senza alcun collegamento con ambienti di criminalità.A sostegno della insussistenza della pericolosità sociale la difesa evidenzia altresì cheil ricorrente viene indicato dal fratello della vittima come “il più stupido di XXXXXXXXXX e ciòavrebbe dovuto far concludere per l’assenza di profili di personalità tipici di chi pone inessere condotte violente.3. Con requisitoria orale, il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito evidenziate. 2. Giova, in premessa ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale dilegittimità secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione pervizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenzadei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiarenatura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerentialla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principidi diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo diquelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito(Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976 - 01; conf. Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014 Rv.261400 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 22500del 03/05/2007, Rv. 237012 - 01).I principi appena enunciati si pongono in linea di continuità con Sez. U, n. 11 del22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) che ha affermato che in tema di misure cautelaripersonali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbiadato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazioneriguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principidi diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (In motivazione, la S.C.,premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione,sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo airequisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinatala legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione delladecisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata almodello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., congli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, nonfondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì diuna qualificata probabilità di colpevolezza).Pertanto è nel quadro dei principi enunciati che debbono essere valutate le doglianzedifensive.3. Quanto al primo articolato motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali attinentialla gravità indiziaria, esso è destituito di fondamento atteso che l’ordinanza impugnata hafornito puntuale risposta alle doglianze difensive, convalidando l’iter argomentativodell’ordinanza genetica attraverso autonome puntuali argomentazioni.Va anzitutto rilevato che la materialità dell’aggressione — posta in essere dal ricorrenteunitamente a XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX indanno dei fratelli XXXXXXXXXXXXX — non è oggetto di contestazionre, essendo le censuredifensive circoscritte alla sola qualificazione dell’elemento soggettivo, prospettata in terminidi asserita accidentalità dell’esplosione del colpo d’arma da fuoco.L’ordinanza impugnata, con percorso motivazionale saldamente ancorato alleemergenze investigative, ha ricostruito in modo coerente e puntuale la dinamica dei fatti,valorizzando in maniera convergente fonti dichiarative e riscontri oggettivi. In taleprospettiva, assume rilievo decisivo il compendio indiziario costituito dalle videoriprese, dalleintercettazioni e dalle dichiarazioni della persona offesa, il cui contenuto è stato esaminato inmodo critico rispetto alle conformi valutazioni del Gip, pervenendo a una ricostruzione deglieventi che resiste alle contrapposte deduzioni difensive, basata su argomentazionigeneriche e in quanto tali inidonee a scalfire il quadro indiziario.In particolare, il giudice del riesame ha evidenziato come le immagini divideosorveglianza rappresentassero la sequenza dell’ingresso del ricorrente e deiconcorrenti aggressori già armati nell’abitazione dei fratelli Prestiflippo, la permanenzaall’interno di detta abitazione per un circa otto minuti e la successiva fuga; sequenzaaccompagnata dall’evidenza del ferimento della donna alla spalla e dalla riconoscibilità delricorrente che impugnava la pistola.Si rileva nell’ordinanza, poi, come tale dato si ponga, in termini di significativaconvergenza, con il narrato di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha attribuito al ricorrentel’esplosione volontaria del colpo che ha attinto il fratello.In tale contesto, si inserisce anche la valorizzazione delle conversazioni intercettate,dalle quali il Tribunale ha coerentemente desunto la natura non accidentale dell’aggressione,qualificata come vera e propria spedizione punitiva riconducibile a pregresse vicende legatealle sostanze stupefacenti, nel cui ambito si collocano sia i riferimenti a pretese economiche,sia la consapevolezza, in capo alla vittima, del rischio di un imminente agguato.Ciò è quanto si ricava da alcune conversazioni intercettate e in particolare da quella incui il padre della vittima fa riferimento alla circostanza chel’aggressione era stata originatada una pretesa di duecento euro per motivi connessi alla droga e nelle quali si evidenzia chela vittima già da giorni si aspettava di essere oggetto di un agguato (progr. n. 151 del 12settembre 2025).Secondo l’impianto argomentativo dell’ordinanza impugnata, parimenti significativerisultano le ulteriori conversazioni captate, nelle quali la persona offesa ha descritto conchiarezza le modalità dell’irruzione nell’abitazione delle tre persone armate di pistola,riferendo dell’esplosione reiterata di colpi, rimarcando come gli stessi avessero “scaricato uncaricatore a terra” e qualificando l’episodio in termini di tentato omicidio, lamentandosi,altresì, del fatto che al momento dell’aggressione lui stava dormendo e che “il coglione”,riferendosi al fratello XXXXX li aveva fatti entrare in casa.Su tali basi, il Tribunale ha correttamente ritenuto dimostrata la sussistenza di un previoconcerto tra gli aggressori, desunto dall’essersi gli stessi portati insieme ed armati, pressol’abitazione delle vittime, evidenziando così la natura programmata dell’azione e il precisointento di attentare alla incolumità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nei cui confronti ilricorrente esplodeva un colpo di pistola attigendolo nella regione dorsale paravertebrale,azione certamente incompatibile con una finalità meramente intimidatoria.Nel senso della sussistenza del dolo omicidiario, il Tribunale, in linea con le condiviseargomentazioni del Giudice per le indagini preliminari, ha dunque valorizzato secondo ungiudizio ex ante le modalità esecutive dell’azione — caratterizzate dall’irruzione repentina inun luogo chiuso, dall’utilizzo di due armi da fuoco, due pistole una calibro 380 e l’altra 6,35 edall’esplosione di plurimi colpi in assenza di vie di fuga per le vittime — affermandonel’elevatissima capacità lesiva e, dunque, concretamente idonee a determinare l’evento letale.Deve pertanto concludersi che il Tribunale valorizzando in modo puntuale tantol’idoneità della condotta quanto la sua univocità rispetto all’evento morte ha spiegato leragioni della sussistenza dell’animus necandi.La motivazione sul punto, infatti, risulta pienamente conforme ai principi elaborati daquesta Corte. Con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha infattiaffermato che in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai finidell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinantel'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post"ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento delcompimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n.11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 – 01: in relazione ad una fattispeciein cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto lasussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell'arma usata - un coltello dacucina con una lama di 17 cm. - dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioniinferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell'indagato, che,nell'effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Tisgozzo"); si è altresì affermato, che in mancanza di ammissione da parte dell’agente, laprova del dolo ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, inparticolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva,siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ne consegue che, ai finidell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi", assume valore determinantel'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post",con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimentodegli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 35006 del18/04/2013, Polisi, Rv. 257208 – 01: in relazione ad una fattispecie in cui la prova del dolo èstata ritenuta raggiunta sulla base della natura e della localizzazione delle lesioni in unazona sede di organi vitali, della intensità e della forza di penetrazione dei colpi, dellaposizione reciproca dell'imputato e della parte offesa, del mezzo usato, un coltello di lamalunga cm. 20).Inoltre, deve rilevarsi che il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata,sviluppato attraverso l’analitico esame delle circostanze di fatto, ha dato ampiamente contodella sussistenza del tentato omicidio in coerenza con il principio secondo cui è sufficiente ildolo diretto, rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea aprovocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza,la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, laspecifica finalità di uccidere, e, quindi, il dolo intenzionale, inteso quale perseguimentodell'evento come scopo finale dell'azione. (Sez. 1, n. 38238 del 14/10/2025, V., Rv. 288878– 01, principio affermato in relazione a un caso di accoltellamento, nella quale l'elementosoggettivo, nelle forme del dolo diretto, è stato desunto dall'arma utilizzata, dalla direzione edalla reiterazione dei colpi inferti e dall'aver l'imputato chiuso la porta dell'abitazione ondeimpedire l'ingresso ad altri).Del tutto logica e congrua risulta anche l’esclusione della prospettata accidentalità delcolpo, versione che Tribunale ha, con congrua motivazione disatteso, in quanto smentita dall’insieme degli elementi acquisiti quali la reiterazione degli spari e comunque alla lucedella complessiva dinamica dell’aggressione.Parimenti immune da censure è la valutazione con cui il Tribunale ha ritenuto irrilevantile deduzioni difensive relative alle condizioni soggettive del ricorrente quale persona affettada un ritardo cognitivo medio, come attestato da una certificazione medica risalente al 2013.Al riguardo il Tribunale ha evidenziato di non aver rilevato, anche a seguitodell’interrogatorio di garanzia, alcun elemento idoneo a escludere la capacità del ricorrentedi comprendere il significato delle proprie azioni; né, osserva questo Collegio, nel ricorsorisultano rappresentate circostanze specifiche in ragione delle quali il prospettato ritardopsicomotorio del ricorrente avrebbe potuto incidere sulla configurabilità del dolo omicidiario.Infine, deve rilevarsi che la ricostruzione della vicenda quale azione armata concertatagiustifica, sul piano della gravità indiziaria, anche la contestazione dei reati di porto edetenzione della pistola cal. 380 e cal. 6,35.In conclusione, l’ordinanza impugnata non è incorsa nei denunciati vizi motivazionali.4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.La motivazione in ordine alle esigenze cautelari risulta articolata in modo lineare ecoerente, giacché il Tribunale non solo ha richiamato le approfondite valutazioni contenutenell’ordinanza applicativa, ma le ha rafforzate alla luce di ulteriori argomentazioni in punto dipericolosità del ricorrente. In particolare ha attribuito decisivo rilievo alla dimostratacontiguità del ricorrente con ambienti criminali dediti al traffico di stupefacenti e alreperimento di armi e alla spregiudicatezza con la quale il ricorrente ha sparato verso lavittima.Tali elementi, certamente connotati da particolare significatività in punto di pericolositàe di scelta della misura applicata al ricorrente, rendono recessivi i profili dedotti dalla difesain punto di incensuratezza, di regolare svolgimento di una attività lavorativa e dellacondizione di ritardo psicomotorio.Al riguardo va ribadito il principio secondo il quale ai fini della valutazione in ordine allasussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misuracoercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato havalenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può esseresuperata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalitàdella condotta in concreto tenuta (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Lucia, Rv. 288567 - 01).Il medesimo principio va affermato anche in relazione alla incidenza sulla valutazionedelle esigenze cautelari di una regolare attività lavorativa.Infine, non può che constatarsi la genericità della deduzione difensiva, volta a far valereancora una volta la condizione di ritardo psicomotorio del ricorrente, senza alcunaspecificazione delle ragioni della relativa incidenza in punto di attenuazione delle esigenzecautelari, come precisate dal Tribunale.3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere pertanto rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istitutopenitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.