CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20367/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7491/2022Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 20367/2026Data pubblicazione 17/06/2026PROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] DICASSAZIONEavverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3304/2021depositata il 14/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 3304/2021, pubblicata in data 14 settembre2021, la Corte d’appello di Napoli – nella regolare costituzione: 1) degliappellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) dell’appellataed appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA].C.A.; 3) delle appellate SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA],SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]. A R.L., ALLIANZS.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e nellacontumacia dell’altro appellato [OSCURATO:PERSONA] – ha respinto ilgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (giàIntra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) avverso la sentenza del Tribunale di Napolin. 2141/2015, pubblicata in data 12 febbraio 2015.2. Il Tribunale di Napoli, a propria volta - decidendo sulla quereladi falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] neldistinto giudizio di appello avverso altra sentenza del Tribunale diNapoli – aveva dichiarato, sulla base di una consulenza tecnicagrafologica, la falsità di tutte le sottoscrizioni in apparenza riconducibilia [OSCURATO:PERSONA] e riferite ad una serie di ordini finanziari, oggettodi contestazioni che, a propria volta, avevano dato fondamento alladomanda risarcitoria.Sez. S1 - R.G. 7491/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 7491/2022Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 20367/2026Data pubblicazione 17/06/20263. La Corte d’appello di Napoli, nel disattendere il gravame, ha,infatti, affermato che:− la querela di falso proposta dagli odierni controricorrentirisultava del tutto ammissibile, avendo gli stessi avendoindicato tanto gli elementi della falsità - cioè il carattereapocrifo delle firme - quanto le prove della stessa, sollecitandoulteriormente la nomina di un perito grafologo;− nessun indice di infondatezza della suddetta querela potevaessere desunto dalle risposte fornite da [OSCURATO:PERSONA] insede di interrogatorio, non essendo desumibile da tali risposteil riconoscimento dell’avvenuta sottoscrizione di alcuni ordini;− infondate erano le doglianze formulate dall’odierna ricorrentein ordine sia alla tardività della proposizione della querela difalso sia al carattere confessorio delle difese precedentementesvolte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dovendosi ribadire invece “l’assoluta neutralità, ai fini dellaproposta querela, delle originarie tesi difensive attoree, dalmomento che il querelante è abilitato all’impugnativa di falsoin ogni stato e grado del giudizio, con l’unica preclusionedell’intervenuto giudicato”;− infondati, infine, erano i rilievi critici mossi dall’odiernaricorrente alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficiosvolta in prime cure, avendo la decisione di prime cureesaminato e disattesi detti rilievi con adeguata motivazione.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoliricorre [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nuova denominazione di BANCA IPIBIResistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e ASSUNTAMOZZILLO.Sez. S1 - R.G. 7491/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 7491/2022Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 20367/2026Data pubblicaz ion e 17/06/20265. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.6. Il ricorso è stato notificato in data 14 marzo 2022 al ProcuratoreGenerale presso la Corte di Cassazione (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.33630 del 20/12/2024) non è intervenuto.Le parti hanno depositato memorieCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 221 c.p.c. inrelazione agli artt. 2072 e 2697 c.p.c. “nella parte in cui la sentenzaimpugnata fonda il proprio convincimento sulle risultanze di una CTUgrafo tecnica inattendibile e invalida”.La ricorrente, in primo luogo, deduce che la Corte d’Appello diNapoli - pur affermando in generale la limitata affidabilità dell’indaginegrafologica - avrebbe poi erroneamente fondato la propria decisione suuna consulenza tecnica d’ufficio inattendibile in quanto eseguita in granparte su fotocopie degli ordini di investimento – essendo gli originalisottoposti a sequestro penale – laddove, argomenta la ricorrente,anche secondo gli orientamenti espressi da questa Corte l’esamegrafologico richiede necessariamente l’analisi del documento originale.Ulteriormente, il ricorso censura la decisione impugnata in quantola stessa avrebbe ritenuto attendibile una consulenza tecnica sulla basedell’elevato numero di sottoscrizioni oggetto della valutazione peritale,in tal modo facendo ricorso ad un criterio di valutazione dellaconsulenza meramente numerico e non qualitativo senza in alcun modooperare una concreta valutazione dell’autenticità delle sottoscrizioni edell’attendibilità della perizia.Sez. S1 - R.G. 7491/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 7491/2022Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 20367/2026Data pubblicazione 17/06/2026Infine, il ricorso evidenzia l’assenza di adeguata prova univoca dellafalsità delle sottoscrizioni – gravante sugli odierni controricorrenti -deducendo, di conseguenza, che la CTU è stata impiegata per supplirea tale carenza probatoria.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 132comma 2, n. 4 C.P.C. “nella parte in cui la sentenza impugnata omettedi motivare la dichiarata apocrifia delle firme oggetto di querela di falsolimitandosi a richiamare l'esito della CTU grafotecnica disposta nelprimo grado”.Il ricorso censura la decisione della Corte d’Appello, argomentandoche la stessa avrebbe disatteso il gravame limitandosi a richiamare leconclusioni della C.T.U. e senza confrontarsi con le specifichecontestazioni mosse dall’odierna ricorrente.Deduce, quindi, la ricorrente che la decisione impugnata avrebbepassivamente recepito le conclusioni del C.T.U., senza concretamenteesporre le ragioni della propria adesione, senza valutareautonomamente l’elaborato peritale e senza esaminare le “puntuali ecircostanziate contestazioni” mosse dall’odierna ricorrente alla C.T.U.sia nel giudizio di primo grado sia in appello.Argomenta, quindi, che la decisione, omettendo di motivare inmodo puntuale le ragioni della propria adesione alla C.T.U., si verrebbea basare su una motivazione apparente ed anzi contraddittoria, nelmomento in cui la Corte d’Appello è venuta a richiamare la sentenzadel Tribunale.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 221, secondocomma, c.p.c. in relazione all'art. 2727 c.c., “nella parte in cui laSez. S1 - R.G. 7491/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 7491/2022Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 20367/2026Data pubblicazione 17/06/2026sentenza impugnata ritiene la domanda di querela di falso validamenteproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 c.p.c.”.Come sintetizzato nel ricorso, “Si censura l'impugnata Sentenzadella Corte d'Appello di Napoli nella parte in cui a pag. 8 afferma chela richiesta di una CTU grafo tecnica equivale ad una prova;sussistono gli "elementi della falsità" in quanto essi coincidono con lastessa dichiarazione di disconoscimento”.Argomenta la ricorrente che la querela di falso è stataerroneamente ritenuta ammissibile, nonostante la mancanza deglielementi e delle prove della falsità, prescritti a pena di nullità.Deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto chela richiesta di CTU equivalga alla prova della falsità; avrebbeerroneamente ritenuto che sia ammissibile una querela di falso basatasu mere affermazioni autoreferenziali; avrebbe fatto ricorso allepresunzioni senza individuare alcun fatto noto da cui inferire la falsità.2. Occorre preliminarmente rilevare che non si rinviene prova dellanotifica del ricorso alle altre parti del giudizio di gravame, e cioèVENETO [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA] L.C.A.; SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]; SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]. A R.L.; [OSCURATO:SOCIETA].; FONDIARIA-SAIS.P.A.; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; UNIPOL GRUPPONon si ritiene, tuttavia, di disporre l’integrazione delcontraddittorio, potendo nella specie trovare applicazione il principio,più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del dirittofondamentale ad una ragionevole durata del processo impone algiudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedirecomportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dellostesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione primaSez. S1 - R.G. 7491/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 7491/2022Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 20367/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere ipresupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione delcontraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla oinesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre chein un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per ladefinizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficioper la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenzan. 11287 del 10/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del17/06/2013).3. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,è inammissibile.3.1. Il primo motivo di ricorso, invero, risulta inammissibile inquanto non viene a censurare integralmente la ratio della decisioneimpugnata.che, ove la parte che disconosce una scrittura sia impossibilitata aprodurre l'originale, per cause alla stessa non imputabili, risultapossibile l’espletamento di una consulenza tecnica sulla fotocopia deldocumento (cfr. Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 2777 del 04/02/2025;Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023; Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 32219 del 13/12/2018), si deve osservare che ladecisione impugnata ha impostato la propria motivazione sul richiamotestuale di larghi stralci della decisione del Tribunale, compresal’affermazione per cui gran parte delle scritture oggetto della querelaera stata in realtà prodotta in originale.La censura formulata con il motivo, invece, assume un ben diversopresupposto di fatto - e cioè che la CTU grafologica sia basata inveceparte su copie fotostatiche – e cioè su un presupposto che risulta delSez. S1 - R.G. 7491/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 7491/2022Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 20367/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026tutto contrastante con l’accertamento del giudice del merito comeappena evidenziato, senza che – a causa della mancata riproduzionedella decisione di prime cure ex art. 366 c.p.c. – risulti possibile loscrutinio del motivo sotto questo profilo, attesa la carenza di specificità.3.2. Il secondo motivo di ricorso deve essere riqualificato, dalmomento che il vizio prospettato non è riconducibile né all’ipotesi di cuiall’art. 360, n. 5), c.p.c.- in relazione al quale, anzi, opererebbe lapreclusione ex art. 348-ter c.p.c. – né un error in iudicando ex art. 360,n. 3), c.p.c., bensì un error in procedendo ex artt. 360, n. 4), inrelazione al – richiamato – art. 132 c.p.c.Operata la riqualificazione, il motivo resta tuttavia inammissibile.Questa Corte va costantemente richiamando il principio per cui, aseguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. –risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimità sullamotivazione risulta ormai ridotto al c.d. "minimo costituzionale", con laconseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si sia tramutata in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e,da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risulta invece esclusaqualunque rilevanza sia del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nellamotivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprioSez. S1 - R.G. 7491/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 7491/2022Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 20367/2026Data pubblicazione 17/06/2026percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo,univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili, mostrando motivata adesione alle conclusioni non solodella C.T.U. ma anche del giudice di prime cure, laddove le censuredell’odierna ricorrente risultano addirittura espresse mediante ilriferimento ad elementi esterni alla motivazione.Né il vizio motivazionale può essere ravvisato nell’omesso esamedelle “puntuali e circostanziate contestazioni” che la ricorrente avrebbeformulato all’indirizzo degli esiti della C.T.U., sia in quanto la ricorrente– trasgredendo la regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. – si èlimitata ad un mero rinvio per relationem agli atti del giudizio sia perchétali contestazioni risultano in ogni caso richiamate nella sentenzaimpugnata e sono state pertanto esaminate dal giudice di merito.Ad approdo non diverso si deve pervenire in relazione al profilo dellavalenza confessoria della dichiarazione del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], inrelazione alla quale si osserva che la Corte territoriale ha, in realtà,dichiarato la radicale inammissibilità del motivo di gravame riferito atale profilo, osservando che l’odierna ricorrente non aveva presoposizione “sugli ulteriori rilievi operati dal Collegio di prime cure,quanto all’effettivo contenuto delle stesse dichiarazioni; ai caratteri chedeve assumere la dichiarazione della parte, per attribuire alla stessa lavalenza confessoria; alla limitata portata della stessa dichiarazione,circostanziata al settembre 2001, laddove oggetto dell’impugnativa difalso era rappresentato da ben 226 ordini finanziari, dei quali 165risalenti in epoca anteriore all’anno 2001” (§ 5.1.1).A fronte di una declaratoria di inammissibilità del motivo di appello,allora, sarebbe stato onere della ricorrente di procedere nella presentesede non alla reiterazione apodittica della propria tesi interpretativadelle dichiarazioni in contestazione, bensì alla illustrazioneSez. S1 - R.G. 7491/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 7491/2022Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 20367/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026dell’originario motivo di appello, al fine di evidenziare che, in realtà, lostesso presentava invece i necessari caratteri di ammissibilità.3.3. Inammissibile, infine, è l’ultimo motivo, il quale viene acensurare il giudizio di fatto della Corte d’appello in ordine allasussistenza di adeguati indiziari ai fini dell’ammissibilità della querela(Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 12118 del 22/06/2020; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 1691 del 26/01/2006).4. Dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna dellaricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo, spese di cuideve essere disposta la distrazione in favore del procuratoredichiaratosi antistatario.5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, condistrazione in favore del procuratore.Sez. S1 - R.G. 7491/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 7491/2022Numero sezionale 2617/2026Numero di raccolta generale 20367/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 giugno 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 7491/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 11 di 11